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Sentenza n. 202302596/2023

Sentenza n. 202302596/2023

4F/M - IMMGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302596/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una lavoratrice ha presentato domanda di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno il giorno 8 luglio 2020, avvalendosi della procedura straordinaria introdotta dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), successivamente convertito in Legge numero 77 del 2020. Tale procedura rappresentava uno strumento eccezionale e temporaneo, attivato durante l'emergenza pandemica, finalizzato a regolarizzare i rapporti di lavoro domestico e agricolo che versassero in posizione irregolare. Sulla istanza così inoltrata si è formato silenzio amministrativo da parte dell'amministrazione competente, ossia il Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Milano. Dopo il decorso di circa tre anni, in data 2023, la ricorrente ha deciso di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia tale silenzio formatosi, chiedendone l'annullamento e la dichiarazione di illegittimità.

Il quadro normativo

La procedura di emersione disciplinata dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020 costituiva un istituto straordinario di carattere eccezionale, introdotto per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare spontaneamente posizioni lavorative irregolari nel settore domestico e agricolo, beneficiando di una sanatoria amministrativa e di agevolazioni fiscali e contributive. Tale procedura era caratterizzata da termini perentori ben definiti per la presentazione delle istanze e prevedeva specifici adempimenti in capo alle amministrazioni destinatarie delle richieste. L'amministrazione competente doveva pronunciarsi entro i termini stabiliti dalla legge, o comunque gestire la domanda secondo i principi generali del procedimento amministrativo, incluso il diritto alla partecipazione e alla trasparenza. Il silenzio formatosi sulla istanza, in assenza di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, poteva costituire oggetto di gravame dinanzi alla giustizia amministrativa, subordinatamente al rispetto dei termini procedurali vigenti.

La questione giuridica

Il nodo giuridico controverso riguardava l'impugnabilità del silenzio amministrativo formatosi sulla istanza di emersione oltre tre anni dopo la sua presentazione, ovvero se il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, proposto con siffatto differimento temporale, fosse ancora ammissibile o se la ricorrente fosse decaduta dal diritto di impugnare il silenzio. La questione implicava la conciliazione tra il diritto soggettivo della ricorrente a veder risolta la propria istanza amministrativa e i principi di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, che impongono limiti temporali all'esercizio dei poteri impugnativi. In particolare, era necessario valutare se il decorso del tempo, nonché l'eccezionalità della procedura di emersione e la sua temporaneità, producessero effetti sulla ricevibilità del ricorso medesimo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composito e presieduto da Gabriele Nunziata, ha proceduto all'esame della ricevibilità formale del ricorso prima di entrare nel merito della controversia. Il Tribunale ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti e degli elementi di fatto risultanti dal procedimento, che il ricorso presentato nel 2023 relativo a un'istanza depositata nel 2020 risultasse affetto da un vizio procedimentale o sostanziale tale da determinarne l'inammissibilità. La motivazione, sebbene sinteticamente esposta nel dispositivo, evidenzia come il decorso di ben tre anni tra la presentazione della domanda di emersione e la proposta del ricorso amministrativo costituisse un grave pregiudizio alla ricevibilità della domanda medesima. Il Tribunale ha applicato i principi di decadenza e di perentorietà dei termini procedurali in materia di gravami avverso il silenzio amministrativo, concludendo che il ricorso fosse divenuto inammissibile per l'ormai intervenuta decadenza dei diritti della ricorrente di impugnare il silenzio formatosi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile in via definitiva, rigettandolo quindi senza entrare nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollecitate dalla ricorrente. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri oneri processuali senza alcun obbligo di rimborso verso l'altra parte. Il tribunale ha inoltre ordinato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di qualsiasi altro dato identificativo, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo numero 196 del 2003 e nel Regolamento europeo numero 679 del 2016.

Massima

Il ricorso amministrativo avverso il silenzio formatosi su istanza di emersione straordinaria di rapporti di lavoro irregolare è irricevibile qualora proposto oltre i termini di decadenza previsti dalle disposizioni procedurali applicabili, a tutela della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata l’8/7/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 1736 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Fortunato e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Prefettura Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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