4E - INDUSTRIA - ISTANZA ACCESSO PRESTAZIONE INTEGRATIVA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - DELIBERAZIONE N. 73 - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302583/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Aliscargo Airlines Spa, società operante nel settore del trasporto aereo, ha presentato istanza all'INPS per ottenere una prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni straordinaria presso il Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale. Il Comitato Amministratore del Fondo, con deliberazione n. 73 del 28 marzo 2023 comunicata in data 5 aprile 2023, ha respinto la domanda della società ricorrente. Il rigetto si fondava sul presupposto dell'avvenuta decorrenza dei termini entro cui poteva essere presentata la richiesta di prestazione integrativa. Avverso questo provvedimento amministrativo, Aliscargo Airlines ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando la legittimità del rigetto e lamentando la violazione dei propri diritti alla prestazione sociale.
Il quadro normativo
La materia della cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore del trasporto aereo è regolata da una normativa complessa che comprende disposizioni legislative sul sostegno al reddito dei lavoratori in situazioni di crisi aziendali, nonché regolamenti dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS. I Fondi di Solidarietà rappresentano strumenti di tutela previdenziale settoriale, volti a garantire interventi integrativi rispetto alla cassa integrazione ordinaria in caso di situazioni di particolare difficoltà economica del settore. La disciplina prevede termini precisi per l'esercizio del diritto alla domanda di prestazione, al fine di assicurare certezza del diritto e corretta gestione delle risorse. Tali termini devono essere interpretati e applicati secondo i principi del diritto amministrativo, con particolare attenzione al diritto di accesso alle prestazioni sociali e ai vincoli di natura temporale posti dalla legge.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la corretta applicazione della disciplina sulla decorrenza dei termini entro cui poteva essere presentata la domanda di prestazione integrativa della cassa integrazione straordinaria. La società ricorrente contesta il rigetto della propria domanda sostenendo che l'INPS avrebbe erroneamente dichiarato decaduta la domanda dalla sua possibilità di accesso alla prestazione, quando invece la presentazione rientrerebbe ancora all'interno dei termini consentiti dalla normativa. La controversia pone in discussione l'interpretazione corretta dei presupposti temporali che legittimano il rigetto per decorrenza termini e il rispetto dei diritti della parte ricorrente di vedersi valutata la propria istanza nel merito. In gioco sono tanto l'interesse della società al riconoscimento della prestazione quanto il corretto esercizio del potere amministrativo di reiezione entro limiti di legge.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, all'esito dell'istruttoria e della discussione orale dell'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla società. Il collegio giudicante ha accertato che il provvedimento impugnato dell'INPS non era conforme ai presupposti normativi per dichiarare decaduta la domanda, riconoscendo che la società ricorrente aveva agito entro i termini previsti dalla disciplina applicabile o che l'INPS aveva applicato erroneamente la normativa sui termini. Il tribunale ha considerato le circostanze concrete del caso, le disposizioni regolamentari del Fondo di Solidarietà e i principi generali del diritto amministrativo in materia di validità dei provvedimenti. Sulla base di questa valutazione complessiva, il giudice ha concluso che il rigetto della domanda per decorrenza termini costituiva un esercizio illegittimo del potere amministrativo, in contrasto con i presupposti normativi necessari per adottare un tale provvedimento.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ha pronunciato l'annullamento della deliberazione n. 73 del 28 marzo 2023 del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale. Conseguentemente, la domanda di prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni straordinaria di Aliscargo Airlines dovrà essere nuovamente esaminata dall'INPS nel merito, senza che sia possibile opporre il decorso dei termini. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio di proporzionalità delle responsabilità processuali. Il tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, vincolando così l'INPS a dare corso ai comandi giurisdizionali contenuti nella pronuncia.
Massima
Quando l'amministrazione rigetta una domanda di prestazione sociale integrativa adducendo la decorrenza dei termini, tale rigetto è illegittimo se non fondato su una corretta applicazione della normativa sui termini di presentazione della domanda, configurando un esercizio illegittimo del potere amministrativo che il giudice amministrativo è tenuto a sindacare e annullare.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento della deliberazione n. 73 del 28 marzo 2023 del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS comunicata a mezzo pec in data 5 aprile 2023 con la quale è stata rigettata la domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per decorrenza termini. sul ricorso numero di registro generale 755 del 2023, proposto da Aliscargo Airlines Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Nelli e Guido Ciminello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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