4L - PUBBLICITÀ - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE D’ESERCIZIO - DINIEGO PARZIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302581/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
ALDI S.r.l. e ALDI Immobiliare S.r.l. hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Castellanza per impugnare il provvedimento n. 24 dell'11 giugno 2021, con il quale il Comune ha revocato un'autorizzazione precedentemente concessa (autorizzazione AIP 94/2018 del 30 agosto 2018) e ha negato l'autorizzazione all'installazione di nuove strutture pubblicitarie, specificamente un totem luminoso bifacciale di dimensioni 7,50 x 2,35 metri e una cornice freestanding di 2,00 x 3,00 metri presso un esercizio commerciale nel centro del Comune. La controversia affonda le radici nella disciplina applicabile alla pubblicità stradale e nella legittimità dell'esercizio del potere amministrativo comunale di autorizzazione e revoca di tali impianti. La ricorrente contestava, da un lato, il merito della revoca ingiustificata dell'autorizzazione precedente e, dall'altro lato, l'illegittimità del regolamento comunale che disciplinava la materia per mancata conformità alla normativa nazionale.
Il quadro normativo
La materia della pubblicità sulle strade è disciplinata dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che stabilisce distinte categorie di mezzi pubblicitari quali insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, applicando a ciascuna categoria limiti dimensionali specifici e distinguendo tra la dimensione della struttura di sostegno e quella del mezzo pubblicitario vero e proprio. Il Comune di Castellanza aveva adottato un Regolamento Comunale per la Pubblicità sulle Strade approvato con delibera consiliare n. 38 del 15 maggio 2001 e successivamente modificato, da ultimo con delibera n. 60 del 28 novembre 2008, il quale tuttavia non operava una distinzione analitica tra le diverse categorie di mezzi pubblicitari come faceva il regolamento nazionale, generando incertezza nell'applicazione e nella misurazione dei limiti dimensionali stabiliti. La vicenda pone in evidenza la tensione tra le competenze locali in materia urbanistica e il rispetto della normativa nazionale sulla circolazione stradale e sulla pubblicità.
La questione giuridica
La controversia verteva su due profili fondamentali di legittimità. Da una parte, occorreva verificare se il Comune aveva il diritto di revocare l'autorizzazione precedentemente concessa in assenza di concrete ragioni di pericolo per la circolazione stradale o di mutamento della situazione di fatto che giustificasse l'esercizio revocatorio del potere amministrativo. Dall'altra parte, era necessario accertare se il Regolamento Comunale per la Pubblicità fosse illegittimo nella sua struttura normativa per il fatto che non prevedeva una distinzione nitida tra insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, e non applicava conseguentemente limiti dimensionali diversificati alle varie categorie, come richiesto dal regolamento nazionale. Questi due profili toccavano questioni centrali del diritto amministrativo della prevenzione e della legalità dell'esercizio delle funzioni amministrative comunali.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga una motivazione ampia e dettagliata, quanto piuttosto si concluda con il dispositivo, è evidente che il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi sia all'illegittimità del regolamento comunale sia all'illegittimità della revoca dell'autorizzazione. Il collegio giudicante ha verosimilmente considerato che il Regolamento Comunale non conformava adeguatamente le proprie disposizioni al dettato del regolamento nazionale, in quanto mancava della distinzione categoriale richiesta e non consentiva quindi un'applicazione corretta e proporzionata dei limiti dimensionali alle diverse tipologie di mezzi pubblicitari. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la revoca dell'autorizzazione precedente e il diniego della nuova autorizzazione mancassero di adeguata motivazione o risultassero sproporzionati rispetto agli interessi in gioco, poiché non sussistevano circostanze ostative concrete quali pericoli per la circolazione stradale. La sentenza accoglie pertanto la ricerca di tutela della ricorrente con effetto annullativo del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato da ALDI S.r.l. e ALDI Immobiliare S.r.l. e ha annullato il provvedimento n. 24 dell'11 giugno 2021 nelle parti in cui il Comune di Castellanza aveva revocato l'autorizzazione AIP 94/2018 e aveva negato l'autorizzazione per l'installazione del totem luminoso bifacciale e della cornice freestanding. Il Tribunale ha inoltre preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente nella misura di duemila euro, oltre i relativi oneri di legge. La sentenza ordina infine che l'autorità amministrativa comunale proceda all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Massima
La revoca di un'autorizzazione amministrativa in materia di pubblicità stradale è illegittima quando carente di adeguata motivazione e non risulti giustificata da concrete circostanze ostative quali pericoli concreti per la circolazione stradale, essendo il potere revocatorio assoggettato al principio di legalità e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento 1) dell''autorizzazione all’installazione di insegne di esercizio n. 24 dell''11 giugno 2021, comunicata ad ALDI S.r.l. con PEC in pari data, limitatamente alle parti in cui: - “non autorizza n. 1 totem luminoso bifacciale, dim. mt. 7.50 x 2.35; n. 1 cornice freestanding dim. mt. 2.00 x 3.00; - “revoca l''autorizzazione n. AIP 94/2018 del 30/08/2018”; 2) del Regolamento Comunale per la Pubblicità sulle Strade approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 15 maggio 2001 e successivamente modificato, da ultimo con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 28 novembre 2008, limitatamente alle parti in cui: - non prevede, diversamente dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. n. 495/1992), una distinzione tra “insegne di esercizio”, “cartelli”, “altri mezzi pubblicitari” e strutture di sostegno e, conseguentemente, non prevede che i limiti dimensionali indicati all''articolo 7 si applichino distintamente alle “insegne di esercizio”, ai “cartelli” e agli “altri mezzi pubblicitari”, senza riguardare i relativi sostegni; - non prevede all''articolo 6, per le zone interne al centro abitato, deroghe puntuali per gli impianti già autorizzati che non costituiscono pericolo per la circolazione stradale; di ogni altro atto inerente, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto, con riserva di ulteriore impugnazione; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dal provvedimento impugnato; sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2021, proposto da Aldi S.r.l. e Aldi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Ezechieli e Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Castellanza, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento n. 24 dell’11 giugno 2021 nelle parti in cui ha negato il rinnovo dell’autorizzazione di un totem luminoso bifacciale e di una cornice freestanding e ha revocato l’autorizzazione n. AIP 94/2018 del 30/08/2018; dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria. Condanna il Comune di Castellanza al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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