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Sentenza n. 202302572/2023

Sentenza n. 202302572/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302572/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per impugnare il decreto della Questura di Milano del 6 luglio 2021, con cui l'autorità ha disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per studio, numero omesso agli atti, originariamente rilasciato dalla Questura di Milano il 24 maggio 2018 e scaduto il 15 maggio 2019. Il ricorrente aveva presentato la domanda di rinnovo il 17 giugno 2019, circa un mese dopo la scadenza naturale del permesso. La Questura ha respinto la richiesta di rinnovo mediante decreto notificato il medesimo giorno della sua emissione, ovvero il 6 luglio 2021, determinando uno scarto temporale considerevole tra la presentazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di rigetto.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, il quale stabilisce le condizioni, i presupposti e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di studio è una categoria particolare che subordina il diritto al soggiorno della durata di studi presso istituti scolastici o universitari riconosciuti, nonché il mantenimento dei requisiti di iscrizione e regolarità negli studi stessi. Le Questure esercitano funzioni amministrative di controllo e gestione dei titoli di soggiorno secondo il principio di legalità e nel rispetto dei termini di procedimento amministrativo previsti dalla legge 241 del 1990 e dalle disposizioni specifiche in materia di immigrazione.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in particolare in relazione ai presupposti sostanziali che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare al momento della richiesta. Risultava centrale la questione se il ricorrente conservasse i requisiti necessari per ottenere il rinnovo, considerando la scadenza del permesso precedente e il tempo intercorso tra la presentazione della domanda e l'adozione del provvedimento. Il ricorso si incentrava altresì sulla legittimità procedimentale dell'atto amministrativo e sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di soggiorno per motivi di studio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, valutate la documentazione e le circostanze del caso nel corso dell'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, ha ritenuto che la Questura di Milano ha correttamente applicato la normativa vigente nel disporre il rigetto della domanda di rinnovo. Il ragionamento del Tribunale si è fondato sulla constatazione che il ricorrente non disponesse dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi inclusa la mancata sussistenza di condizioni essenziali al momento della presentazione della domanda o nel corso del procedimento amministrativo. Il giudice amministrativo ha respinto gli argomenti difensivi dedotti dal ricorrente, riconoscendo la correttezza formale e sostanziale del provvedimento impugnato e l'esercizio legittimo del potere discrezionale amministrativo da parte della Questura.

La decisione

Il TAR Lombardia ha definitivamente pronunciato il respingimento del ricorso numero 1314 del 2021 proposto dal ricorrente. Il Tribunale ha compensato le spese di giudizio fra le parti, disponendo che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e della normativa sulla privacy dell'Unione Europea, l'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutela dei diritti e della dignità della medesima.

Massima

La Questura esercita legittimamente il potere di rigetto di una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio quando il ricorrente non dimostri il possesso dei presupposti e dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa vigente in materia di soggiorno degli stranieri.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- del 06.07.2021 emesso dalla Questura di Milano, notificato il 06.07.2021, con cui la predetta autorità ha disposto il rigetto dell’istanza presentata il 17.06.19 dal sig. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio no. 1 -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Milano il 24.05.2018 e scaduto il 15.05.2019, e di ogni atto connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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