4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO D’IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300257/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società ACSM Agam Ambiente S.r.l. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contestando l'esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Provincia di Varese quale Stazione Unica Appaltante. La gara riguardava l'affidamento del servizio di igiene urbana e servizi collegati nel territorio del Comune di Casorate Sempione, con oggetto specifico la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate. La comunicazione di esclusione è stata trasmessa tramite posta elettronica certificata il 8 luglio 2022 dalla Stazione Unica Appaltante, contestualmente al verbale di gara redatto dalla Commissione Giudicatrice il 4 luglio 2022. Contro questa comunicazione e contro tutti gli atti di gara che avevano legittimato l'esclusione, la ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo sia l'annullamento sia la riammissione alla procedura con conseguente rivalutazione della propria offerta tecnica. Tuttavia, nel corso del giudizio, precisamente il 23 dicembre 2022, la società ricorrente ha spontaneamente rinunciato al ricorso, rinuncia che è stata successivamente ratificata dalla dichiarazione del suo difensore nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2023.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, noto come Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce le regole per lo svolgimento delle procedure di gara e per l'esclusione dei partecipanti. L'articolo 76 del decreto, nei commi 2-bis e 5, regola specificamente le comunicazioni di esclusione, prevedendo modalità e contenuti che l'amministrazione deve seguire nel comunicare al partecipante l'eliminazione dalla gara. Il procedimento amministrativo e il ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi sono invece disciplinati dal Codice di Procedura Amministrativa, con particolare riguardo agli articoli 35, 84 e 85 che regolano rispettivamente il deposito della istanza di parte, l'estinzione del giudizio e le conseguenze processuali della rinuncia. Queste norme formano il quadro normativo entro cui si colloca la presente controversia, garantendo che tanto le amministrazioni quanto i ricorrenti rispettino procedure trasparenti e garantiste nel contenzioso amministrativo.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'esclusione di ACSM Agam Ambiente dalla procedura di gara, inclusa la corretta applicazione dei criteri di valutazione contenuti nel bando e nel capitolato speciale d'appalto. La ricorrente sosteneva che vari atti della gara fossero viziati, sia nella loro formulazione sia nella loro interpretazione ed applicazione da parte della Commissione Giudicatrice, e che tali vizi avessero determinato ingiustificatamente la sua esclusione dal procedimento di assegnazione dell'appalto. La questione toccava temi centrali del diritto amministrativo, quali la corretta trasparenza nelle procedure di gara, il rispetto dei principi di non discriminazione tra i concorrenti e la corretta applicazione della normativa su appalti pubblici. Inoltre, era in discussione il diritto della ricorrente a una corretta valutazione della propria offerta secondo criteri obiettivi e predeterminati.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante non ha sviluppato una motivazione estesa sulla fondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, in quanto la questione è stata risolta attraverso la rinuncia volontaria al ricorso presentata dalla parte. Come risulta dagli atti, la rinuncia è stata sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente il 23 dicembre 2022 e successivamente dichiarata in udienza dal suo difensore, munito di apposita procura speciale, il 27 gennaio 2023. Il fatto che la ricorrente abbia scelto di rinunciare al ricorso nel corso del giudizio può riflettere diverse circostanze, quali una valutazione interna della debolezza delle posizioni assunte, l'esito di una composizione stragiudiziale, ovvero considerazioni di carattere economico o processuale. In ogni caso, la rinuncia rappresenta una scelta consapevole e formalmente valida, che estingue il giudizio senza necessità di pronuncia nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia al ricorso presentata da ACSM Agam Ambiente S.r.l. Successivamente, il collegio ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Varese, del Comune di Casorate Sempione e della società controinteressata Leva Angelo S.r.l., fissando l'importo di mille euro più accessori di legge per ciascuno dei tre soggetti. La sentenza è stata redatta nella camera di consiglio a Milano il 27 gennaio 2023 ed è dotata di efficacia esecutoria secondo le norme sulla amministrazione della giustizia amministrativa, come specificato nell'ordine della Corte.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo determina l'estinzione del giudizio e obbliga la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di tutte le controparte resistenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento i) della comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 8 luglio 2022 dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese (di seguito, “Comunicazione di Esclusione”) e avente ad oggetto «Comunicazione ex art. 76 c.2-bis e 5 D.lgs 50/2016 – Esclusione – Casorate Sempione. Servizio d'igiene urbana e servizi collegati sul territorio del Comune di Casorate Sempione (raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati). Cig 916353544d»; ii) del verbale di gara della Commissione Giudicatrice del 4 luglio 2022, acquisito in data 13 luglio 2022, a fronte di apposita istanza di accesso datata 11 luglio 2022 nonché del successivo verbale prot. 32407 del giorno 8 luglio 2022 (allo stato non conosciuto) con il quale la Commissione di Gara ha preso atto dell'esclusione della società Acsm Agam Ambiente S.r.l. dalla procedura di gara di cui in oggetto così come disposta dalla Commissione Giudicatrice con verbale del 4 luglio 2022; iii) del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e del relativo allegato denominato “Allegato A - Criteri e pesi”, e relativi allegati, anche di carattere tecnico, dei chiarimenti nonché in ogni caso di tutti i documenti e gli atti di gara e di tutti i verbali di gara di seduta pubblica e di seduta riservata anche non conosciuti in parte qua hanno determinato e/o legittimato l'esclusione della società Acsm Agam Ambiente S.r.l. dalla gara medesima; iv) del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e del relativo allegato denominato “Allegato A - Criteri e pesi” laddove interpretati nel senso di legittimare l'esclusione dalla procedura di gara della società Acsm Agam Ambiente S.r.l.; v) ove occorrer e possa, delle determinazioni n. 568 del 30 dicembre 2021, n. 118 del 18 marzo 2022 e n. 143 del 4 aprile 2022 (allo stato non conosciute), con le quali il Comune di Casorate Sempione ha deliberato di affidare il servizio d'igiene urbana e servizi collegati sul territorio del Comune; vi) degli eventuali verbali che abbiano disposto nelle more l'apertura e/o la valutazione dell'offerta economica dei concorrenti ammessi alla procedura, la graduatoria dei concorrenti e/o l'aggiudicazione e/o l'esecuzione d'urgenza dell'appalto disposta in favore di uno di detti concorrenti e dei connessi provvedimenti di aggiudicazione e/o di esecuzione d'urgenza dell'appalto; vii) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto; e, per l’effetto, per la riammissione della società Acsm Agam Ambiente S.r.l. alla procedura di gara con conseguente riconvocazione della Commissione Giudicatrice al fine di valutare l'offerta tecnica di Acsm Agam Ambiente S.r.l. in considerazione di quanto eccepito nel presente atto e con rifacimento delle valutazioni da parte della Commissione Giudicatrice e rinnovazione della graduatoria della gara o per il rifacimento dell'intera procedura di gara emendata quanto ai criteri di valutazione dei vizi rappresentati nel presente atto o ancora, in subordine, per l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno per equivalente, come determinato nel presente atto e/o ulteriormente quantificato in corso di causa; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio. sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2022, proposto da Acsm Agam Ambiente S.r.l. - Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Casorate Sempione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Vitruvio, 5; Leva Angelo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Roberto Invernizzi e Matilde Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Invernizzi in Milano, Via Vincenzo Monti, 41; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Varese, del Comune di Casorate Sempione e di Leva Angelo S.r.l.; Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della parte ricorrente, e depositata nel fascicolo di causa il 23 dicembre 2022; Udita la dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, munito di procura speciale, relativa alla volontà della parte stessa di rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. Condanna la ACSM AGAM Ambiente S.r.l. unipersonale alla refusione delle spese processuali in favore della Provincia, del Comune, e della società controinteressata, in misura pari a €. 1.000,00 oltre accessori di legge per la Provincia di Varese, €. 1.000,00 oltre accessori di legge per il Comune di Casorate Sempione, ed €. 1.000,00 oltre accessori di legge per la controinteressata Leva Angelo S.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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