4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302562/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Pizzamiglio Andrea S.r.l., società ricorrente che aveva partecipato a una procedura di gara aperta indetta dal Comune di Giussago, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il provvedimento di aggiudicazione della gara per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani. La gara è stata vinta da Idealservice Soc. Coop, aggiudicataria individuata mediante la determinazione n. 61 del 3 maggio 2023 adottata dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune. La ricorrente ha contestato la regolarità della procedura di gara e ha chiesto l'annullamento di tutti gli atti amministrativi consequenziali, dichiarando l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicataria e rivendicando per sé il diritto all'aggiudicazione del servizio, oltre a ottenere il risarcimento del danno patito a causa della mancata aggiudicazione. Le doglianze sulla procedura sarebbero emerse a seguito di un accesso agli atti effettuato dalla ricorrente il 19 maggio 2023, vale a dire a pochi giorni dalla determinazione di aggiudicazione.
Il quadro normativo
La controversia rientra nel complesso ambito della disciplina degli appalti pubblici e delle procedure di gara, governato dal codice dei contratti pubblici e dai principi generali di correttezza, trasparenza e non discriminazione nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici. Le procedure di gara per l'affidamento di servizi comuni quali la gestione dei rifiuti solidi urbani sono disciplinate da rigide norme procedurali volte a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e la scelta del miglior offerente secondo parametri oggettivi e predeterminati. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale le imprese escluse o ritenute danneggiate da illegittime procedure di gara possono ottenere dalla giurisdizione amministrativa l'accertamento dei vizi procedurali e la restitutio in integrum della situazione giuridica alterata.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nella valutazione della legittimità dei vizi procedurali allegati dalla ricorrente e nella verificazione della correttezza dei criteri di valutazione delle offerte impiegati nella procedura di gara. La ricorrente contestava apparentemente irregolarità nella procedura, tuttavia il Tribunale doveva valutare se tali vizi fossero effettivamente sussistenti e se fossero tali da determinare l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione ovvero se la procedura fosse stata condotta correttamente nel rispetto dei principi generali di corretta gestione amministrativa. La questione comportava altresì l'analisi del diritto della società ricorrente a essere considerata in posizione di svantaggio rispetto all'aggiudicataria Idealservice, nonché la verificazione del nesso causale tra i vizi denunciati e il pregiudizio economico lamentato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato nel dettaglio i vizi denunciati dalla ricorrente e aver valutato la documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, inclusa la relazione sulla verifica dell'idoneità dell'offerta pervenuta da E.R.I.C.A. al Comune il 18 aprile 2023, ha ritenuto che gli atti impugnati fossero stati adottati legittimamente e che la procedura di gara fosse stata condotta secondo le regole previste dai vigenti ordinamenti. Il collegio giudicante ha accolto le difese del Comune di Giussago e della Idealservice Soc. Coop, respingendo le contestazioni mosse dalla ricorrente come prive di fondamento giuridico e di supporto fattuale adeguato. Il Tribunale ha evidentemente valutato che gli allegati vizi procedurali non fossero tali da incidere sulla legittimità complessiva della procedura, oppure che non fossero stati provati in modo convincente dalla ricorrente mediante la documentazione prodotta. La decisione di respingimento del ricorso implica che il giudice ha ritenuto la procedura di gara corretta nei suoi elementi essenziali e che non sussistevano ragioni per dichiarare l'inefficacia del contratto di servizio eventualmente concluso tra il Comune e Idealservice.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Pizzamiglio Andrea S.r.l., confermando così la legittimità della determinazione di aggiudicazione e di tutti gli atti connessi relativi alla procedura di gara per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Giussago. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in sei mila euro complessivi, di cui tremila euro a favore del Comune di Giussago e tremila euro a favore della Idealservice Soc. Coop, oltre agli oneri di legge. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo e da eseguirsi da parte dell'autorità amministrativa, determinando così la definitiva chiusura della controversia in primo grado di giurisdizione amministrativa.
Massima
Nella procedura di gara per l'affidamento di servizi pubblici, il ricorrente che non dimostri in modo circostanziato e documentato l'effettiva sussistenza di vizi procedurali idonei a incidere sulla legittimità dell'aggiudicazione non ha diritto all'accoglimento della domanda di annullamento e soggiacche alla condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento - della determinazione n. 61, del 3.5.2023, del Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Giussago, avente ad oggetto “procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani – approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria” (doc. 1), in relazione ai vizi conosciuti mediante accesso in data 19.5.2023, come da comunicazione del 17.5.2023; - d'ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche allo stato non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, i verbali di gara n. 1, del 17.1.2023, n. 2, del 20.1.2023, n. 3, del 24.2.2023, la determinazione n. 46, del 28.3.2023 e la relazione sulla valutazione dell'idoneità dell'offerta per l'appalto di gestione dei rifiuti urbani nel procedimento di verifica della sua anomalia, pervenuta al Comune da E.R.I.C.A. con atto prot. 4316, del 18.4.2023; per la declaratoria d'inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato tra il Comune l'aggiudicataria ed il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione del servizio ed al subentro nel contratto, ove stipulato nonché, per il risarcimento del danno ingiustamente patito; sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2023, proposto da Pizzamiglio Andrea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Giani e Stefano Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, piazza Castello 19, in relazione alla procedura CIG 9473574095; Comune di Giussago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re e Nicolò Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Donizetti 47; Idealservice Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del rpimo, in Udine, viale Duodo 52; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giussago e della Idealservice Soc. Coop; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) – di cui 3.000,00 (tremila/00) a favore del Comune di Giussago e 3.000,00 (tremila/00) a favore della Idealservice soc.coop. - oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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