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Sentenza n. 202302554/2023

Sentenza n. 202302554/2023

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA DI RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302554/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presso la Questura di Milano. Il Questore della Provincia di Milano, con decreto notificato il ventiquattro ottobre duemilaventiddu, ha rigettato tale istanza senza fornire adeguate motivazioni o sulla base di una valutazione carente dei requisiti normati dalla legge. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento. La controversia si inserisce nel più ampio contesto della disciplina dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri sul territorio italiano, materia altamente regolamentata da norme specifiche che prevedono procedure rigorose per il rilascio e il rinnovo dei permessi.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo centosettantasei del millenovecentonovantotto, cosiddetto Testo Unico sull'immigrazione, il quale stabilisce i requisiti e le procedure per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Per quanto riguarda il permesso per lavoro autonomo, è richiesto il possesso di specifici requisiti relativi alla capacità economica, alla disponibilità di idonea sistemazione abitativa e all'assenza di circostanze ostative. L'amministrazione competente, nel procedimento di valutazione, è obbligata dalla normativa europea e dal diritto amministrativo interno a rispettare i principi di trasparenza, motivazione e proporzionalità. La violazione di tali principi, in particolare la mancata o insufficiente motivazione del provvedimento, costituisce un vizio sostanziale che può comportare l'illegittimità del decreto e la sua conseguente impugnabilità in sede giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto controverso della controversia riguardava la legittimità della decisione del Questore di rigettare l'istanza di rinnovo del permesso senza fornire motivazioni adeguate o applicando scorrettamente i criteri normativi previsti per la valutazione dei requisiti. La questione si pone in tensione tra il potere amministrativo discretionale dell'autorità di pubblica sicurezza e i diritti fondamentali dell'interessato al rinnovo del permesso, nonché i principi generali del diritto amministrativo che impongono la necessaria motivazione di qualsiasi provvedimento ablatorio o di rigetto. Era in gioco il diritto dello straniero a una valutazione corretta e trasparente della propria situazione, secondo i parametri fissati dalla legge, rispetto all'esercizio della discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione. La rilevanza della questione era amplificata dal fatto che il rinnovo del permesso incide direttamente sulla possibilità di mantenere la propria attività lavorativa e il soggiorno legale nel territorio dello Stato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il provvedimento del Questore e ha riscontrato la sussistenza di un vizio nella sua formazione, presumibilmente di natura procedimentale e motivazionale. Il collegio giudicante ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui il provvedimento di rigetto deve essere corredato di motivazione congrua e coerente con i presupposti normativi di legge, in modo che sia possibile comprendere il ragionamento logico-giuridico che ha condotto l'amministrazione alla negazione del diritto richiesto. Considerando che il ricorso è stato accolto pienamente, è ragionevole inferire che il Tribunale abbia ritenuto carente o inesistente la motivazione del decreto del Questore, oppure abbia riscontrato un'applicazione errata dei criteri valutativi previsti dalla normativa sul permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La mancanza di adeguata motivazione costituisce un vizio radicale che compromette la legittimità dell'intero provvedimento, indipendentemente dalla meritevolezza della richiesta sottostante. Il giudice amministrativo ha pertanto deciso di ripristinare la legalità procedimentale e sostanziale annullando il decreto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e annulla il decreto del Questore della Provincia di Milano del tredici ottobre duemilaventiddu con cui era stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, secondo il criterio per cui ciascuna sostiene le proprie spese e non vi è condanna al pagamento di somme da parte di alcun contendente. La sentenza è ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, il che significa che il Questore è tenuto a conformarsi al provvedimento giurisdizionale e a riconsiderare la domanda di rinnovo del ricorrente secondo i corretti presupposti normativi. In conseguenza dell'accoglimento, l'amministrazione dovrà procedere a una nuova valutazione della istanza, stavolta rispettando pienamente i requisiti di legge e fornendo una adeguata motivazione della decisione finale, qualora dovesse nuovamente negare il rinnovo.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno è tenuta a motivare adeguatamente i provvedimenti di rigetto, pena l'illegittimità e l'annullabilità del decreto, applicando correttamente i criteri normativi previsti dalla legge e garantendo trasparenza e corretta istruttoria della fattispecie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 13.10.2022 e notificato in data 24.10.2022, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo n. -OMISSIS-presentata dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana, n. 2;
Ministero dell'Interno e Questura Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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