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Sentenza n. 202302552/2023

Sentenza n. 202302552/2023

4A - AFFIDAMENTI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302552/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società ICG Impresa Costruzioni Edili Stradali S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la determina numero 826 del 22 giugno 2023, emessa dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate. La determina in questione aggiudicava a favore della società Vecchierelli Restauri S.r.l. una procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché all'esecuzione dei lavori di recupero, mediante interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo, dell'edificio denominato ex Casa Azzimonti, già Casa della Gioventù della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago nel Comune di Busto Arsizio. La ricorrente contestava l'aggiudicazione sostenendo l'illegittimità della determina e della procedura che l'aveva preceduta, prospettando violazioni nella condotta della gara che avrebbe dovuto portare all'annullamento della scelta effettuata dall'amministrazione affidataria. La controversia si inseriva nel contesto degli appalti pubblici per lavori di restauro di beni immobili di interesse pubblico.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo numero 50 del 2016, il quale stabilisce i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento tra i concorrenti. Le procedure aperte, quale quella in questione, sono disciplinate secondo criteri rigorosi di imparzialità e obiettività nella valutazione delle offerte. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina inoltre le modalità di aggiudicazione, i criteri di valutazione, la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, e le conseguenti responsabilità dell'amministrazione affidataria nel gestire le procedure. Nel caso di lavori complessi e di recupero conservativo di edifici, particolarmente rilevanti risultano le specifiche tecniche relative alla progettazione e all'esecuzione conforme ai principi del restauro conservativo.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava questioni relative alla legittimità della procedura di aggiudicazione e della determina conclusiva, probabilmente riguardanti aspetti procedurali, criteri di valutazione delle offerte, modalità di verifica dei requisiti tecnici e professionali, ovvero altre irregolarità nella gestione della gara. La ricorrente riteneva che la procedura avesse violato i principi di parità di trattamento e trasparenza, contestando la conformità delle scelte dell'amministrazione al quadro normativo applicabile. Il giudice amministrativo doveva valutare se effettivamente la determina di aggiudicazione fosse affetta da vizi procedurali o sostanziali tali da comportarne l'annullamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 25 ottobre 2023 e a seguito dell'attenta valutazione di tutti gli atti della causa, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso dedotti da ICG. Il collegio giudicante ha accolto le eccezioni sollevate dalle altre parti, in particolare dal Comune di Busto Arsizio, dalla società Vecchierelli Restauri e dalle amministrazioni statali costituitesi in giudizio per contrastare il ricorso. Il TAR ha verificato la conformità della procedura alle disposizioni normative del Codice dei Contratti Pubblici, accertando che l'amministrazione aveva operato nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Non ha rilevato violazioni procedurali o sostanziali nella determina di aggiudicazione, valutando come corrette le modalità di verifica dei requisiti, la selezione dell'offerta e l'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nel bando di gara.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto da ICG, rigettando tutte le contestazioni mosse nei confronti della determina numero 826 del 22 giugno 2023. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non condannando la ricorrente al pagamento dell'intero ammontare dei costi processuali. Ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, consentendo così il proseguimento della procedura di aggiudicazione a favore di Vecchierelli Restauri S.r.l. La sentenza ha acquistato definitività nella data della pronunzia, il 25 ottobre 2023.

Massima

Una procedura aperta di aggiudicazione di appalto pubblico è legittima e non può essere annullata qualora l'amministrazione affidataria abbia rispettato i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nella verifica dei requisiti, nella valutazione delle offerte e nella selezione dell'offerente, in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della determina n. 826 del 22 giugno 2023, con la quale la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate ha aggiudicato all'odierna controinteressata la procedura aperta indetta per l'affidamento dell' “appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al recupero mediante interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dell'ex Casa Azzimonti, già ex Casa della Gioventù della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago, in Comune di Busto Arsizio” (CIG: 975954574F).
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2023, proposto da
ICG - Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia, n. 10;
Comune di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Carra e Michela Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, non costituita in giudizio;
Vecchierelli Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, Riccardo Esposito e Vito Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio, di Vecchierelli Restauri S.r.l., del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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