1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302550/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una psicologa, titolare di iscrizione all'Ordine degli psicologi della Lombardia, è stata sottoposta a sospensione dall'esercizio della propria professione a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale contro il COVID-19. La sospensione è stata disposta con delibera n. 078 del 10 marzo 2022 del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, a cui è seguita una comunicazione del 28 aprile 2022 di proroga del termine della sospensione medesima. La ricorrente, ritenendo illegittime queste misure e i provvedimenti normativi sottostanti che imponevano l'obbligo vaccinale, ha presentato ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento sia delle delibere dell'Ordine che dei decreti legge sulla vaccinazione obbligatoria, in particolare il D.L. 44/2021, il D.L. 127/2021, il D.L. 172/2021 e i successivi provvedimenti di conversione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni subiti per l'interruzione della propria attività professionale causata dalla sospensione cautelare.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel contesto della normativa emergenziale COVID-19, in particolare il decreto legge del 1 aprile 2021, n. 44, il decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127, e il decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172, convertiti in legge, che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per determinate categorie professionali, comprese le professioni sanitarie e affini. Tali decreti legge erano coordinati con la legislazione sulla certificazione verde COVID-19 e con i principi dell'ordinamento generale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla tutela della salute collettiva. L'Ordine degli psicologi, in quanto organismo di autoregolamentazione professionale, ha agito per dare attuazione a tali disposizioni normative mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti che non adempivano all'obbligo vaccinale. La questione normativa si connetteva inoltre con i principi costituzionali in materia di diritto alla salute e alla libertà personale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la determinazione della corretta giurisdizione: se il TAR fosse competente a conoscere della controversia oppure se la materia dovesse essere rimessa al giudice ordinario. Sebbene la ricorrente contestasse contemporaneamente sia la validità dei decreti legge sulla vaccinazione obbligatoria che l'esercizio del potere disciplinare dell'Ordine, la natura della controversia principale riguardava la legittimità di provvedimenti emanati da un organismo di diritto privato, quale l'Ordine professionale, nei confronti di uno dei suoi iscritti. Si poneva quindi un problema preliminare di giurisdizione che condizionava la stessa ammissibilità del ricorso amministrativo: ossia se la sospensione dall'esercizio professionale potesse essere qualificata come atto amministrativo sottratto al controllo giurisdizionale ordinario oppure se essa configurasse una materia di competenza esclusiva della giurisdizione civile.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il difetto di giurisdizione dovesse essere dichiarato in favore del giudice ordinario, sulla base della considerazione che l'Ordine degli psicologi, pur esercitando funzioni di rilevanza pubblica e di interesse generale, rimane strutturalmente un organismo di diritto privato con caratteri di associazione professionale. La controversia principale non verteva su un atto amministrativo in senso proprio, bensì sull'esercizio di poteri disciplinari e gestionali da parte di un soggetto privato verso uno dei suoi associati, con conseguente applicazione delle norme sul rapporto disciplinare. Il TAR ha considerato che la natura civilistica della controversia, incentrata sulla violazione di obblighi contrattuali e disciplinari tra un professionista e il suo ordine, era materia propria della giurisdizione ordinaria. Sebbene la questione concernente la validità della normativa sulla vaccinazione obbligatoria potesse rilevare ai fini della decisione nel merito, essa non trasformava la natura privatistica della controversia, poiché riguardava l'applicazione di diritti soggettivi e non l'esercizio di poteri amministrativi veri e propri.
La decisione
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, rimettendo la controversia alle sue competenze. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di giurisdizione del TAR medesimo, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente. Non è stata disposta alcuna condanna al pagamento di spese processuali, poiché la questione preliminare di giurisdizione non permetteva l'esame del merito della causa. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, affinché la ricorrente potesse tempestivamente esperire le proprie azioni dinanzi alla giurisdizione ordinaria competente per territorio.
Massima
La controversia relativa alla sospensione dall'esercizio professionale disposta da un ordine professionale, in quanto organismo di diritto privato, è materia di competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, indipendentemente dalla circostanza che la sospensione derivi dall'applicazione di normativa di rilievo pubblico e da decreti legge di natura straordinaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento - della nota prot. opl_0007036 del 28.04.2022 comunicata via Pec, avente ad oggetto “comunicazione proroga termine sospensione per mancata osservanza obbligo vaccinale ex D.L. n. 44/2021 e ss.mm.ii.” da parte dell'Ordine degli psicologi della Lombardia emesso nei confronti della Dott.ssa -OMISSIS-; - della delibera n. 078 del 10.03.2022 del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, notificata a mezzo p.e.c. con comunicazione prot. opl_0004942 del 15.03.2022, avente ad oggetto la sospensione con decorrenza immediata dall'esercizio professionale della Dott.ssa -OMISSIS-, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in Legge n. 3/2022; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18; - del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine degli psicologi della Lombardia, Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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