1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302544/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una medica chirurga ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare una delibera emanata dal Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano. La delibera numero 81, adottata il 19 febbraio 2022 e comunicata alla ricorrente il 24 febbraio 2022, disponeva l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale della professionista e, di conseguenza, la sospensione dall'esercizio della professione medica. La sospensione era disposta sulla base del decreto legge numero 44 del 2021 e successive modificazioni, che aveva introdotto per gli operatori sanitari l'obbligo vaccinale come condizione per l'esercizio della professione. L'Ordine aveva annotato la sospensione nell'Albo dei Medici a decorrere dalla data della delibera e fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, comunque, entro i termini stabiliti dalla normativa. La ricorrente ha impugnato questo provvedimento sostenendo diritti che secondo lei erano stati violati.
Il quadro normativo
La vicenda si inquadra nel contesto della normativa emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, in particolare nel decreto legge numero 44 del 2021, che introdusse per gli operatori sanitari l'obbligo vaccinale come requisito essenziale per l'esercizio della professione. L'articolo 4, comma 5, di tale decreto fissava i termini e le modalità di applicazione dell'obbligo, nonché le conseguenze dell'inadempimento. Gli Ordini professionali furono incaricati di controllare l'adempimento di tale obbligo nei confronti dei loro iscritti e di procedere all'annotazione della sospensione in caso di inadempimento. Il sistema normativo prevedeva un obbligo primario a carico del professionista sanitario e una correlativa funzione di controllo e sanzionamento in capo all'Ordine professionale. La questione che il TAR doveva affrontare era di natura procedurale, concernente la corretta individuazione della giurisdizione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la determinazione della giurisdizione competente a conoscere della controversia. Nello specifico, il TAR doveva stabilire se la controversia relativa alla sospensione dall'esercizio professionale per inadempimento dell'obbligo vaccinale rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo oppure in quella del giudice ordinario. Si trattava di una questione preliminare di natura processuale, poiché il TAR non poteva decidere il merito della controversia senza prima verificare se avesse il potere di giuriszione. La questione riveste importanza generale perché riguarda la natura giuridica degli atti emanati dagli Ordini professionali quando esercitano funzioni di controllo e sanzionamento disciplinare nei confronti dei propri iscritti. Era necessario chiarire se tali atti siano da qualificarsi come atti amministrativi veri e propri, soggetti al controllo della giurisdizione amministrativa, oppure se essi rientrino nella sfera della responsabilità disciplinare privata, soggetta al giudice ordinario.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che sussistesse il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha rinviato la controversia alla competenza del giudice ordinario. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, è logico dedurre che il TAR abbia qualificato il provvedimento dell'Ordine come atto di natura prevalentemente disciplinare e ordinistica, emanato da un ente di diritto privato anche se investito di funzioni di interesse pubblico. La delibera con cui l'Ordine accerta l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e dispone la sospensione dalla professione non costituisce un vero atto amministrativo in senso tecnico, bensì un provvedimento disciplinare che incide sulla posizione giuridica del professionista nel contesto della comunità ordinistica. Il TAR ha ritenuto che questioni relative alla sospensione disciplinare di un professionista, quando emanate da organismi di diritto privato quali sono gli Ordini professionali, non rientrino nel contenzioso amministrativo propriamente detto, ma nella giurisdizione ordinaria. Questa decisione di carattere processuale ha comportato il rinvio della ricorrente a una diversa sede giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua composizione collegiale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, stabilendo così che il ricorso non poteva essere deciso dal TAR. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza corresponsione da parte dell'altra. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla legge. La ricorrente dovrà pertanto riproporre la sua impugnazione davanti al giudice ordinario competente, che sarà incaricato di decidere se il provvedimento dell'Ordine è legittimo ovvero se necessita di annullamento.
Massima
Le controversie riguardanti la sospensione di un professionista sanitario da parte del suo Ordine professionale per inadempimento dell'obbligo vaccinale, concernendo questioni di natura disciplinare ordinistica, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto emanate da enti di diritto privato sebbene investiti di funzioni di interesse pubblico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'annullamento - della Delibera n. 81 del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano, adottata nella seduta del 19.02.2022 e comunicata alla ricorrente tramite p.e.c. prot. 9037/RCR/MG/ec in data 24.02.2022, recante «Accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e conseguente sospensione dall'esercizio professionale – Dott.ssa -OMISSIS-», con la quale l'OMCeO – MILANO ha disposto di procedere all'annotazione nell'Albo dei Medici Chirurghi della sospensione ex lege della ricorrente dall'esercizio professionale, con decorrenza dalla data della delibera e fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, comunque, entro i termini fissati dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 44/2021, e s.m.i. sul ricorso numero di registro generale 714 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lattanzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pennasilico, Nicolò Spizzico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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