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Sentenza n. 202300254/2023

Sentenza n. 202300254/2023

4A - AFFIDAMENTI - LAVORI - LAVORI DI RECUPERO UNITÀ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) - LOTTO N. 1 - AGGIUDICAZIONE - DECADENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300254/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mod.All. s.r.l. ha partecipato a una gara d'appalto indetta dal Comune di Como per l'aggiudicazione di lavori di recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, finanziati secondo la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n.XI/2660 del 16 dicembre 2019. La società ricorrente è stata aggiudicataria del Lotto n.1 della suddetta gara d'appalto. Tuttavia, il 22 agosto 2022, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Como ha emesso la determinazione n.1787/2022, con la quale ha dichiarato la decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione della gara, sulla base di una proposta del Responsabile Unico del Procedimento datata 12 agosto 2022. Di fronte a questo provvedimento che la escludeva dalla realizzazione dei lavori, la società ricorrente ha deciso di impugnarlo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento tanto della determinazione di decadenza quanto di tutti gli atti ad essa collegati e conseguenti, nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita dell'aggiudicazione.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici in Italia è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle normative regionali di settore, che nel caso specifico includono anche le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale. I provvedimenti di decadenza da un'aggiudicazione rappresentano atti amministrativi complessi che devono rispettare rigorosi presupposti procedurali e sostanziali, inclusi il rispetto del diritto di difesa dell'aggiudicatario, l'adeguata istruttoria, la corretta motivazione e l'assenza di vizi procedurali. La decadenza deve essere fondata su presupposti legittimi e deve essere proporzionata alla violazione commessa dall'aggiudicatario, in quanto comporta la perdita di un diritto patrimoniale rilevante. Inoltre, ogni provvedimento amministrativo che incide sui diritti e gli interessi legittimi dei privati deve rispettare il principio di trasparenza e della corretta formazione del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di decadenza emesso dalla Pubblica Amministrazione nei confronti della società ricorrente, aggiudicataria dell'appalto. In particolare, era contestato se il Comune di Como avesse correttamente motivato il provvedimento di esclusione, se la procedura fosse stata seguita nella sua pienezza e regolarità, e se sussistessero effettivamente i presupposti normativi e fattivi per dichiarare la decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione. La questione era giuridicamente rilevante poiché il provvedimento impugnato incideva direttamente su un diritto patrimoniale importante della società, ovvero la possibilità di eseguire lavori pubblici per un valore significativo, e richiedeva di valutare la conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliatamente le ragioni della decisione nella sezione motivazionale, dal dispositivo e dalla struttura del ricorso emerge che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondati i vizi lamentati dalla ricorrente riguardanti il provvedimento di decadenza. Il collegio giudicante ha probabilmente riscontrato irregolarità procedurali, difetti di motivazione, o violazioni di norme di legge nella formazione del provvedimento impugnato. Il fatto che il giudice abbia disposto l'annullamento del provvedimento e della proposta del RUP ad esso sottesa, nonché di ogni atto conseguente, indica che ha ritenuto il vizio radicale e insanabile. Tuttavia, riguardo alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha scelto di respingerla, probabilmente considerando che la reintegrazione in forma specifica derivante dall'annullamento fosse sufficiente a tutelare gli interessi della ricorrente, oppure che non sussistessero i presupposti per condannare l'amministrazione al pagamento di un equivalente economico oltre alla reintegrazione nella posizione giuridica originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi con sentenza emessa il 18 gennaio 2023, ha accolto la domanda di annullamento presentata da Mod.All. s.r.l., annullando il provvedimento di decadenza n.1787/2022 emesso dal Comune di Como e ogni atto ad esso connesso e conseguente. Ha invece respinto la domanda risarcitoria della ricorrente, senza tuttavia condannare la società al pagamento delle spese di giudizio, disponendo che le spese fossero compensate fra le parti. La sentenza ha inoltre ordinato che il Tribunale fosse eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Como era tenuto a dare concreta attuazione al provvedimento di annullamento.

Massima

Un provvedimento amministrativo di decadenza da un'aggiudicazione di appalto deve fondarsi su una corretta istruttoria, su una puntuale motivazione e sul rispetto dei presupposti normativi e procedurali, pena l'illegittimità e l'annullamento in sede di impugnazione giurisdizionale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento a) della determinazione n.1787 del 22.8.2022, a firma del Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Como, di decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione del Lotto n.1 dell'appalto di lavori per il Recupero di unità abitative adibite a servizi abitativi pubblici, di proprietà del Comune di Como ai sensi della D.G.R. N.XI/2660 del 16.12.2019; b) della proposta del RUP del 12.8.2022 allegata al provvedimento sub a); c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresi il nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara de qua, ove adottato; e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente. sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2022, proposto da Mod.All. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via Vittorio Veneto 288/A; Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Como, via Vittorio Emanuele II, 97; Geco S.r.l., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como; visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: accoglie la domanda di annullamento e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda risarcitoria. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
a) della determinazione n.1787 del 22.8.2022, a firma del Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Como, di decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione del Lotto n.1 dell'appalto di lavori per il “Recupero di unità abitative adibite a servizi abitativi pubblici, di proprietà del Comune di Como ai sensi della D.G.R. N.XI/2660 del 16.12.2019”;
b) della proposta del RUP del 12.8.2022 allegata al provvedimento sub a);
c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresi il nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara de qua, ove adottato;
e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2022, proposto da
Mod.All. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via Vittorio Veneto 288/A;
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Como, via Vittorio Emanuele II, 97;
Geco S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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