4F - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA CONVERSIONE - IRRICEVIBILITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302530/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero in Italia, titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, ha presentato il 19 aprile 2023 alla Questura di Milano un'istanza di conversione del suo permesso verso una categoria più favorevole, cioè il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La richiesta si basava su una norma specifica, l'articolo 14 comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999, che consente questa transizione in determinate circostanze. Tuttavia, il 13 giugno 2023, la stessa Questura ha comunicato al ricorrente che la sua istanza era stata dichiarata irricevibile e archiviata, motivando la decisione con il difetto dei presupposti normativi essenziali per la presentazione della domanda. Davanti a questo rifiuto, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il provvedimento di irricevibilità, contestando la legittimità di un provvedimento che, secondo lui, lo privava della possibilità stessa di far valere i suoi diritti. La controversia si inserisce nel complesso ambito del diritto dell'immigrazione e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, dove il margine di discrezionalità delle questure è considerevole ma non illimitato.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno e della sua conversione è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999, il quale costituisce il principale testo normativo nel sistema italiano per disciplinare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri. In particolare, l'articolo 14 comma 1-bis di detto decreto prevede una procedura di conversione del permesso di soggiorno da una categoria a un'altra, permettendo ai beneficiari di protezione internazionale o ai richiedenti asilo di transitare verso categorie diverse, come quella del lavoro subordinato, a precise condizioni. La norma in questione costituisce un'eccezione alle regole generali di cui al Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che contiene la disciplina complessiva dell'immigrazione, mentre l'articolo 5 comma 9 di quest'ultimo decreto regolamenta gli aspetti procedurali della presentazione e della gestione delle istanze. La disciplina normativa, sebbene sintetica, riconosce un diritto di accesso alla procedura di conversione, nel rispetto dei presupposti e delle modalità previste dalla legge.
La questione giuridica
Il punto controverso che il tribunale doveva affrontare riguardava la legittimità del provvedimento con cui la Questura aveva dichiarato irricevibile, piuttosto che rigettare nel merito, la richiesta di conversione del permesso di soggiorno. La questione era rilevante perché la dichiarazione di irricevibilità preclude al cittadino il prosieguo della procedura amministrativa e, di fatto, gli nega l'accesso al giudizio amministrativo pieno sul merito della sua istanza. Il ricorrente contestava che la Questura avesse correttamente individuato il difetto dei presupposti normativi invocato, sollevando il dubbio che il provvedimento potesse costituire un'applicazione troppo ristretta della norma sulla conversione del permesso di soggiorno. La controversia si presentava quindi come una questione di corretta interpretazione dell'ambito di applicazione della norma e dei presupposti sostanziali per l'accesso alla procedura di conversione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel corso della camera di consiglio del 25 ottobre 2023, ha acquisito la notizia che il Ministero dell'Interno aveva già revocato il provvedimento di irricevibilità durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, precisamente il 17 ottobre 2023. Il Ministero, nella sua memoria processuale, ha indicato che durante il contenzioso era stata acquisita documentazione ritenuta idonea per il riesame della posizione amministrativa del ricorrente, il che aveva condotto alla revoca della decisione contestata. Il tribunale ha preso atto di questa revoca e ha ritenuto che la scomparsa del provvedimento impugnato, dovuta all'intervento dello stesso amministrazione, determinasse la cessazione della materia del contendere. Secondo la logica giuridica consolidata nel diritto amministrativo, quando l'amministrazione revoca durante il giudizio il provvedimento ricorso, il tribunale non ha più alcunché da decidere, poiché il provvedimento impugnato non esiste più e la controversia ha perso il suo oggetto. Il giudice ha quindi concluso che la causa dovesse dichiararsi risolta attraverso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Quarta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rivolgendosi alla questione con un provvedimento che non valuta il merito della controversia bensì constata che il presupposto per decidere è venuto a mancare. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, il che significa che la Questura di Milano è obbligata a dare pratica attuazione alla revoca da essa stessa disposta. Le spese di lite sono state compensate tra ricorrente e Ministero dell'Interno, una soluzione equilibrata che riflette il fatto che la controversia non ha avuto una vera e propria decisione sul merito ma si è estinta per ragioni procedurali. La sentenza inoltre dispone l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare i suoi diritti alla privacy e alla dignità personale, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando l'amministrazione revoca durante il giudizio il provvedimento ricorso, la controversia perde il suo oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito della controversia stessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 14 comma 1-bis D.P.R. 394/1999, emesso dalla Questura di Milano il 13.06.2023. sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Cardaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Il sig. -OMISSIS- ha presentato, in data 19 aprile 2023, alla Questura di Milano istanza di conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (ovvero per accesso al lavoro), ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis del D.P.R. n. 394/1999. 2. Con provvedimento del 13.06.2023, consegnato a mani del ricorrente, la Questura di Milano ha comunicato l’irricevibilità della suddetta istanza, disponendone l’archiviazione per difetto dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione. 3. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per chiedere l’annullamento del suddetto provvedimento, lamentando, sotto plurimi profili, la violazione dell’art. 14 comma 1-bis del D.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs. n. 286/1998. 4. In data 20.10.2023, il Ministero dell’Interno ha depositato l’atto n.-OMISSIS- del 17.10.2023 con cui è stata revocato il provvedimento di irricevibilità impugnato nel presente giudizio, ivi precisandosi che “in sede di contenzioso amministrativo è stata acquisita documentazione ritenuta idonea ai fini del riesame della posizione amministrativa dell’interessato”. 5. Preso atto di quanto sopra, il giudizio deve essere conseguentemente definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., potendosi compensare le spese di lite in ragione della natura della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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