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Sentenza n. 202300253/2023

Sentenza n. 202300253/2023

4L - IMMIGRAZIONE - MISURE DI ACCOGLIENZA - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300253/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0012655 emesso dalla Prefettura di Varese il 17.05.2022 e notificato al ricorrente il 24.05.2022, di revoca delle misure di accoglienza;
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli, 1;
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Varese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con atto depositato il 13.12.2022 il difensore del ricorrente ha dichiarato, per conto del suo assistito, che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso;
il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
in considerazione dell’andamento e della natura della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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