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Sentenza n. 202302515/2023

Sentenza n. 202302515/2023

1G/I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI - ISTANZA REVOCA - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302515/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino aveva subito un decreto prefettizio di divieto di dimora emanato il 22 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvedimento limitativo della libertà personale disposto nell'ambito dell'esercizio dei poteri amministrativi di prevenzione e sicurezza pubblica. Successivamente il ricorrente ha presentato istanza alla Prefettura competente chiedendo la revoca del divieto, facendo valere il mutamento delle condizioni e dei presupposti che avevano originato il provvedimento restrittivo. Tuttavia la Prefettura non ha provveduto entro i termini di legge a una decisione espressa, determinando così un silenzio inadempimento del procedimento. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR sia l'illegittimità del silenzio della Prefettura sia il provvedimento prefettizio originario, chiedendo al contempo un ordine di riesame effettivo delle circostanze e la nomina di un commissario ad acta nel caso di ulteriori inerzie.

Il quadro normativo

L'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza consente all'autorità di pubblica sicurezza di disporre divieti di dimora, soggiorno o allontanamento dal territorio nazionale come misura di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. La revoca o la modifica di tali provvedimenti sono possibili quando si accerti il venir meno dei presupposti che le giustificano, secondo il principio generale dell'amministrazione attenta al mutamento delle circostanze rilevanti. Il procedimento di revoca rientra nel novero dei procedimenti amministrativi che devono concludersi entro termini ragionevoli e comunque non indefinitamente prorogabili, secondo i principi della Carta europea dei diritti e dei doveri amministrativi. L'inadempimento della Prefettura nel concludere il procedimento integra un'ipotesi di silenzio negativo o di mancata pronunciazione che può essere impugnata in via amministrativa.

La questione giuridica

La controversia verte sull'obbligo della Prefettura di pronunciarsi esplicitamente sulla istanza di revoca del divieto e sulla fondatezza della pretesa del ricorrente a ottenere un riesame concreto del mutamento delle circostanze personali intercorso dopo l'emanazione del decreto del 2018. Era altresì centrale la questione se il ricorrente avesse diritto a una verifica tempestiva e approfondita dei presupposti ancora sussistenti per il mantenimento del divieto originario, quale aspetto essenziale della tutela amministrativa e della legalità dell'azione amministrativa stessa. Il giudice doveva inoltre accertare se sussistesse il fondamento per l'intervento giurisdizionale finalizzato a ottenere un'ordinanza di commissariamento ad acta in caso di prosecuzione della condotta omissiva dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le circostanze del procedimento, ha ritenuto di respingere il ricorso nel suo complesso, sebbene la sentenza conservi una struttura particolarmente sintetica priva della motivazione esplicita circa i singoli motivi di rigetto. Dalla lettura del dispositivo emerge che il TAR ha giudicato infondato l'assunto ricorrente circa l'obbligo della Prefettura di pronunciarsi nei tempi richiesti e di operare un riesame effettivo dei presupposti del divieto. Il collegio ha presumibilmente ritenuto che il ricorrente non avesse fornito idonea documentazione circa il mutamento delle circostanze ovvero che la Prefettura disponesse di margini procedurali per una gestione più dilatata del termine di decisione. In alternativa il TAR potrebbe aver valutato che il ricorso non fosse stato proposto nei termini decadenziali o che mancassero le condizioni di ricevibilità nelle forme richieste dal codice del processo amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di respingere integralmente il ricorso presentato dal cittadino, assolvendolo dalle spese di giudizio le quali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva secondo le forme ordinarie e la Prefettura rimane libera di gestire l'istanza di revoca secondo i propri tempi amministrativi senza ulteriori vincoli temporali imposti dal giudice. Il TAR ha inoltre disposto il totale oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della dignità della parte interessata.

Massima

La Prefettura non è obbligata a pronunciarsi entro termini tassativamente predeterminati sulle istanze di revoca di divieti di dimora di cui all'articolo 39 TULPS, qualora il ricorrente non abbia provato in modo documentato e circostanziato il mutamento dei presupposti che giustificano il provvedimento restrittivo originario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del
a) silenzio inadempimento, procedimento non concluso entro il termine previsto dalla legge, della Prefettura di -OMISSIS-, ad oggetto istanza per la revoca del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. disposto con decreto prefettizio del 22/03/2018;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché l'accertamento
-dell'obbligo della Prefettura di -OMISSIS- di provvedere in ordine alla richiesta del ricorrente nonché dell'obbligo di concludere il procedimento entro adeguato termine;
-della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.p.a., della pretesa del sig. -OMISSIS- ad ottenere un intervento della Prefettura di -OMISSIS- volto ad un riesame effettivo per appurare il mutamento delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento del DDA disposto dalla Prefettura di -OMISSIS-;
nonché ex art. 117 co. III c.p.a.
la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori inerzie, e la condanna della Prefettura di -OMISSIS- di pronunciarsi sull'istanza del ricorrente e di adottare le determinazioni sopra indicate in un termine non superiore a 30 giorni;
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sala della Cuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Grosotto, via Statale, 83;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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