1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302514/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale ha impugnato un provvedimento prefettizio di informazione antimafia interdittiva emesso dalla Prefettura di una provincia lombarda il 16 settembre 2020, notificato il 17 settembre 2020. L'informazione comunicava la sussistenza di elementi che facessero ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tali da condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa. La ricorrente, rappresentata da legale rappresentante pro tempore e difesa da tre avvocati, ha contestato il provvedimento non solo nella sua validità intrinseca ma anche nella sua idoneità a determinare conseguenze pregiudizievoli, includendo nella domanda cautelare l'annullamento di ogni atto conseguenziale, compresa l'eventuale denegazione di concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali nel contesto dei regimi di sostegno della politica agricola comune. Il ricorso è stato depositato al TAR Lombardia con numero di registro generale 2056 del 2020, rappresentando una chiara sfida amministrativa a un potere prefettizio che incide direttamente sulla capacità operativa e sulla reputazione della società.
Il quadro normativo
La materia della presente controversia rientra nel sistema di prevenzione antimafia disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, noto come Codice Antimafia. In particolare, gli articoli 84, 89-bis e 91 del medesimo decreto conferiscono alla Prefettura il potere di emettere informazioni antimafia interdittive, cioè comunicazioni formali della sussistenza di elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di infiltrazione di soggetti con connessioni di criminalità organizzata. Queste informazioni integrano provvedimenti amministrativi lesivi dei diritti soggettivi, perché determinano una situazione di sospetto legale e comportano impedimenti all'accesso a benefici pubblici e a determinati appalti. La disciplina antimafia rappresenta un'eccezionale deroga ai principi ordinari del diritto amministrativo perché consente alla Prefettura di adottare misure preventive fondate su elementi di rischio e non su fatti concretamente accertati.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento prefettizio nella sua genesi e nei suoi effetti concreti sulla società ricorrente. La ricorrente contestava presumibilmente la sussistenza dei presupposti di fatto per l'emissione dell'informazione antimafia, oppure gli vizi procedimentali o motivazionali nella sua adozione, o ancora la proporzionalità e la ragionevolezza della misura rispetto agli elementi di rischio effettivamente riscontrati. La questione si complicava ulteriormente per il fatto che la società ricorreva anche in riferimento alle conseguenze derivative del provvedimento, in particolare rispetto alle possibili denegazioni di concessioni di terreni nell'ambito dei benefici agricoli comunitari.
La motivazione del giudice
La Sezione Prima del TAR Lombardia, in camera di consiglio del 4 ottobre 2023, ha affrontato la causa con una decisione che non sviluppa una motivazione estesa nel senso tradizionale, bensì si concentra sul profilo processuale fondamentale. Durante il corso della causa, antecedentemente alla sentenza, deve essersi verificata una modificazione nella situazione di fatto tale da far venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento. Ciò può essere accaduto per effetto della revoca dell'informazione antimafia da parte della Prefettura, oppure per l'intervenuto cambiamento delle circostanze che rendevano il ricorso utile e necessario, o ancora per il venir meno della lesione ai diritti della società. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra e dai Consiglieri Alberto Di Mario (estensore) e Luca Iera, ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse rendesse il ricorso non più proponibile nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali senza condanne reciproche. Il collegio ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della presente sentenza. Infine, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, il tribunale ha mandato alla Segreteria di oscurare le generalità della società ricorrente e qualsiasi dato idoneo a identificarla, a tutela della riservatezza della parte interessata.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, determinata da modificazioni della situazione di fatto intervenute nel corso del processo, rende il ricorso improcedibile anche in materia di provvedimenti amministrativi prefettizi di natura antimafia, impedendo al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito sulla validità del provvedimento stesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - della informazione antimafia interdittiva datata 16 settembre 2020, emessa dalla Prefettura della Provincia di -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-, ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, notificata a mezzo servizio postale in data 17 settembre 2020 alla Società ricorrente, con cui veniva comunicata la sussistenza di “elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi della società stessa”; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale al provvedimento prot. n. -OMISSIS-, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della Società ricorrente, comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto, ivi compreso l'eventuale e successivo diniego della concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolino Ardia, Jacopo Gasperi, Andrea Zoppi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppi in Milano, via Carlo Botta, 19; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Giunta Regionale Lombardia – Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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