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Sentenza n. 202302513/2023

Sentenza n. 202302513/2023

1L - UNIVERSITÀ - SELEZIONE PUBBLICA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A - GRADUATORIA/DICHIARAZIONE VINCITORE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302513/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Raffaela Tore ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso la procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" dell'Università degli Studi di Milano. La ricorrente ha contestato il Decreto del Rettore n. 2616/2022 con cui è stata accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica e approvata la graduatoria di merito che aveva dichiarato vincitore il dott. Marco Rondonotti. Il ricorso è stato notificato nel marzo 2022, quindi in un momento temporale molto ravvicinato rispetto allo svolgimento della procedura concorsuale, e ha investito complessivamente la regolarità della selezione pubblica sotto il profilo sia procedimentale che dei criteri di valutazione applicati dalla Commissione Giudicatrice. La controversia ha coinvolto l'Università come amministrazione convenuta, mentre il vincitore della selezione non si è costituito in giudizio per difendere il proprio interesse nella conservazione della graduatoria.

Il quadro normativo

Le procedure selettive per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato presso le università italiane sono disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 243 del 2011, che stabilisce i criteri generali e i parametri di valutazione applicabili alle selezioni. In particolare, il DM 243/2011 definisce i criteri comuni e le modalità secondo cui devono essere valutati i candidati in base ai loro titoli, alla produzione scientifica e alle competenze professionali. Nel caso in esame la procedura si inseriva anche nel quadro normativo del Decreto Ministeriale n. 737/2021, che ha messo a disposizione delle università risorse specifiche per lo svolgimento di attività di ricerca. Le commissioni giudicatrici devono operare nel rispetto di tali parametri normativi e non possono introdurre criteri di valutazione ulteriori o diffformi da quelli previsti dalla legge, pena l'illegittimità della procedura stessa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la corretta applicazione dei criteri di valutazione nella selezione pubblica e la legittimità dei parametri utilizzati dalla Commissione Giudicatrice. La ricorrente denunciava che la Commissione aveva fissato criteri e sotto-criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal DM 243/2011, violando così il principio di legalità che governa l'azione amministrativa. Inoltre, veniva censurata l'assenza di un giudizio analitico e di una valutazione comparativa effettiva tra i candidati, elemento essenziale affinché una selezione pubblica possa ritenersi regolare e trasparente. La questione riveste carattere strutturale nel diritto amministrativo delle università, poiché la corretta applicazione delle norme procedimentali e dei criteri di valutazione incide sia sul diritto individuale dei candidati a una selezione imparziale sia sull'interesse generale alla trasparenza della ricerca universitaria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esame della causa, ha valutato la fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente relativamente alla regolarità della procedura concorsuale e alla legittimità dei criteri applicati. Pur dichiarando successivamente cessata la materia del contendere, il fatto che il giudice abbia condannato l'Università al pagamento delle spese processuali costituisce un segnale rilevante della accoglienza almeno parziale delle deduzioni della ricorrente. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere indica che il provvedimento originario ha perso efficacia nel corso del procedimento, verosimilmente a seguito della revoca della procedura, dell'annullamento in via amministrativa della graduatoria oppure della scadenza temporale della procedura stessa. La condanna alle spese è espressione dell'apprezzamento del giudice circa il carattere fondato delle questioni sollevate e della correttezza della contestazione proposta dalla ricorrente nei confronti di una procedura che presentava profili di irregolarità procedimentale e sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara cessata la materia del contendere, il che significa che gli atti contestati hanno perduto efficacia nel corso del giudizio, rendendo moot la statuizione nel merito. L'Università degli Studi di Milano è condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.500 per le spese processuali, oltre gli oneri di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa. Tale esito, sebbene tecnicamente formalizzato come cessazione della materia del contendere, rappresenta un successo sostanziale per la ricorrente, poiché la procedura concorsuale contestata non potrà proseguire sulla base dei criteri illegittimi denunciati.

Massima

Le procedure selettive universitarie devono rispettare rigorosamente i criteri di valutazione stabiliti dalla legge e dai decreti ministeriali, senza che le commissioni giudicatrici possano introdurre parametri ulteriori o diffformi, e devono essere caratterizzate da un giudizio analitico e da una valutazione comparativa effettiva tra i candidati per conformarsi ai principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
- del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Milano, n. 2616/2022 del 25.05.2022, con cui è stata accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale – Codice Procedura 4962, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal D.M. 737/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice ed è stato dichiarato vincitore il dott. Rondonotti Marco;
- del verbale n. 1 del 29.04.2022, nella sua interezza e in particolare nella parte in cui fissa dei criteri e sotto-criteri di valutazione ulteriori e diversi rispetto a quelli fissati dalla legge e dal DM 243/2011 e nella parte in cui non compie alcun giudizio analitico e alcuna valutazione comparativa tra i candidati;
- del verbale n. 2 del 09.05.2022 relativo all'esame preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati;
- del verbale n. 3 del 12.05.2022 e delle tabelle allegate contenenti attribuzione del punteggio per titoli, produzione scientifica e punteggio totale complessivo;
- della relazione finale del 12.05.2022;
- del D.R. n.1174/2022 del 02.03.2022 di indizione della procedura selettiva;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, per quanto necessario, dell'eventuale Delibera di chiamata assunta medio tempore dall'Università degli Studi di Milano e del provvedimento di nomina del controinteressato quale ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” per il settore concorsuale 11/D2 -
M-PED/03.
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2022, proposto da
Raffaela Tore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Marco Rondonotti, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Università degli Studi di Milano a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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