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Sentenza n. 202302505/2023

Sentenza n. 202302505/2023

4E - IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302505/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti alla Prefettura di Milano il 19 maggio 2023, finalizzata a ottenere la documentazione completa relativa a un procedimento di emersione edilizia iniziato in suo favore mediante domanda del 12 agosto 2020, secondo le disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 numero 34, noto come Decreto Semplificazioni. La Prefettura ha opposto un silenzio rigetto, maturato il 18 giugno 2023, negando di fatto l'accesso agli atti richiesti. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Monica Gonzo, ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di tale silenzio e accedere alla documentazione del suo procedimento. Contro il ricorso si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

Il caso si inscrive nel diritto di accesso agli atti amministrativi, sancito dalla Costituzione e dalla legislazione amministrativa ordinaria, il quale prevede che i cittadini possono accedere ai documenti delle amministrazioni pubbliche salvi i limiti stabiliti dalla legge relativi alla segretezza e agli interessi pubblici. L'articolo 103 comma 1 del decreto legge 34 del 2020 disciplina i procedimenti di emersione edilizia ed è la norma sostanziale attorno alla quale ruota il procedimento oggetto della controversia. I ricorrenti contro atti amministrativi e contro il silenzio dell'amministrazione hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ricorrono le condizioni previste dalla legge. La sentenza richiama inoltre la disciplina sulla protezione dei dati personali secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e il Regolamento UE 2016/679, al fine di oscurare l'identità delle parti e proteggere la riservatezza.

La questione giuridica

Il punto cruciale riguardava se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il potere di rifiuto dell'accesso agli atti, e cioè se il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso fosse legittimo e suscettibile di sindacato giurisdizionale. Il ricorrente contestava il mancato accesso alla documentazione relativa al proprio procedimento amministrativo, sostenendo l'illegittimità del comportamento della Prefettura. Tuttavia, il Tribunale non ha ragionato nel merito della questione, bensì ha rilevato una questione preliminare di rilevanza processuale circa la persistenza dell'interesse della parte al proseguimento del giudizio. La questione, pur formalmente collegata al diritto di accesso ai documenti amministrativi, è stata risolta su un piano di valutazione della sussistenza dei presupposti processuali piuttosto che nel merito delle ragioni sostanziali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopravvenuta una carenza di interesse del ricorrente al proseguimento della controversia. Benché il testo della sentenza non illustri nel dettaglio la motivazione di tale conclusione, è ragionevole desumere dal dispositivo che il ricorrente abbia nel frattempo ottenuto l'accesso agli atti richiesti ovvero che l'interesse pratico a ottenere la pronuncia giudiziale sia venuto meno per circostanze intervenute successivamente al proposizione del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse è idonea a rendere improcedibile il ricorso, in quanto l'amministrazione della giustizia non dovrebbe pronunciarsi su questioni prive di ricadute pratiche concrete. Il Tribunale ha ritenuto tuttavia opportuno mantenere l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che la causa non era manifestamente leggera o pretestuosa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi nel merito circa la legittimità del silenzio rigetto della Prefettura. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, onde evitare che il ricorrente sopportasse ulteriori oneri economici. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo implicitamente la ragionevolezza della sua pretesa iniziale. La sentenza ordina l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare le parti del giudizio, in attuazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando sopravviene in corso di giudizio amministrativo una carenza di interesse della parte al proseguimento della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal fondamento delle questioni di merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
- del silenzio rigetto formatosi il 18 giugno 2023 sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente (a mezzo p.e.c. del legale) alla Prefettura di Milano in data 19 maggio 2023 ed avente ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento avviato con istanza di emersione (Identificativo domanda: -OMISSIS-) presentata in suo favore – ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 – dal signor -OMISSIS- in data 12 agosto 2020.
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Gonzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Bertarelli n. 1;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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