3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA MISURE DI ACCOGLIENZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302500/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda un ricorso proposto da cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale nei confronti di un provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo, in data 13 gennaio 2023. Questi ricorrenti avevano presentato una domanda formale di attivazione delle misure di accoglienza, cioè delle prestazioni assistenziali e di sussistenza previste dal sistema italiano per coloro che richiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. La Prefettura, anziché accogliere la richiesta, ha deciso di rigettarla, negando così ai ricorrenti l'accesso alle misure di ospitalità e supporto. I ricorrenti, ritenendo illegittimo tale provvedimento, hanno impugnato la decisione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, lamentando la violazione di norme e principi che garantiscono il diritto all'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.
Il quadro normativo
La materia dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia è disciplinata primariamente dal decreto legislativo 19 dicembre 2016, n. 142, che ha attuato le direttive europee sulla protezione internazionale e ha istituito il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), il quale prevede per i richiedenti asilo misure di ospitalità, vitto, assistenza sanitaria e supporto nell'iter di valutazione della domanda di protezione. Inoltre, rilevano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e il diritto internazionale umanitario, che riconoscono il diritto alla dignità e a prestazioni minime di sussistenza durante il procedimento di valutazione della domanda di protezione. L'Ufficio Territoriale del Governo, in quanto ufficio periferico del Ministero dell'Interno, ha il compito di amministrare le risorse destinate all'accoglienza e di autorizzare l'inserimento dei richiedenti nei servizi di ospitalità secondo le disponibilità e i criteri normativamente stabiliti. Il contesto normativo è dunque complesso e bilanciato tra il diritto alla protezione e l'esigenza di gestione amministrativa delle risorse pubbliche.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia attiene alla corretta interpretazione dei criteri e delle modalità secondo cui la Prefettura deve valutare una domanda di attivazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale. In particolare, era in discussione se il provvedimento di rigetto fosse stato adottato conformemente alle procedure previste dalla normativa vigente e se fossero state rispettate le garanzie procedurali e sostanziali dovute ai richiedenti. La questione si connetteva anche al problema della legittimazione processuale dei ricorrenti e alla natura stessa del provvedimento ricorso, ossia se si trattasse di un atto amministrativo idoneo a essere impugnato in sede giurisdizionale oppure se vi fossero questioni di rito che ne impedissero l'esame nel merito da parte del tribunale.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sezione Terza del TAR Lombardia, composto da Marco Bignami come presidente e da Fabrizio Fornataro come estensore, ha condotto l'istruttoria durante l'udienza pubblica del 24 ottobre 2023, acquisendo la documentazione prodotta da entrambe le parti e ascoltando i difensori. Nel valutare la fondatezza della prospettazione ricorrente, il tribunale ha ritenuto di dovere affrontare innanzitutto questioni di natura processuale, prima ancora di entrare nel merito della correttezza del provvedimento impugnato. L'analisi della posizione ricorrente e dei presupposti della fattispecie ha condotto il giudice a concludere che sussistessero elementi che determinavano l'impossibilità di procedere all'esame della causa nel merito, elementi questi che fanno configurare una causa di improcedibilità. Sebbene il testo della sentenza non espliciti puntualmente i motivi della declaratoria di improcedibilità, è ragionevole inferire che il tribunale abbia ritenuto assente uno o più presupposti processuali essenziali, quale ad esempio la sussistenza della qualità di parte ricorrente, l'interesse ad agire, oppure l'osservanza dei termini procedurali entro cui deve essere proposto il ricorso contro provvedimenti amministrativi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, statuendo che non era possibile procedere all'esame della controversia nel merito per carenza di uno o più presupposti di ricevibilità. Di conseguenza, il provvedimento di rigetto emanato dalla Prefettura di Milano rimane intatto e continua a produrre i suoi effetti, senza che il merito della questione sia stato valutato in sede giurisdizionale. Il tribunale ha inoltre provveduto a compensare le spese della lite tra le parti, il che significa che ciascuno ha sopportato le proprie spese processuali senza addebito all'altro contendente. Infine, il collegio ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza e ha disposto il mascheramento dei dati personali dei ricorrenti secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Massima
Un ricorso per l'annullamento di un provvedimento di rigetto di misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale è dichiarato improcedibile quando manca uno dei presupposti processuali essenziali per l'esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove il merito della questione risulterebbe altrimenti meritevole di tutela sostanziale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente sentenza con Marco Bignami quale Presidente, Fabrizio Fornataro come Consigliere Estensore e Anna Corrado quale Consigliere. Il ricorso numero 171 del 2023 è stato proposto da cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale rappresentati dall'avvocato Daniela Vigliotti contro il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Milano, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. La controversia attiene all'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di attivazione delle misure di accoglienza emanato dalla Prefettura di Milano in data 13 gennaio 2023. All'udienza pubblica del 24 ottobre 2023, il giudice relatore dott. Fabrizio Fornataro ha sentito i difensori delle parti secondo quanto documentato nel verbale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha disposto la compensazione delle spese della lite tra le parti, ordinando all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. Il tribunale ha inoltre provveduto a oscurare le generalità delle parti ricorrenti al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679. La presente sentenza è stata definita in camera di consiglio a Milano nella data del 24 ottobre 2023 e il suo esito è stato registrato come dichiarazione di improcedibilità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di attivazione delle misure di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, reso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo in data 13.01.2023. sul ricorso numero di registro generale 171 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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