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Sentenza n. 202300025/2023

Sentenza n. 202300025/2023

1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300025/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un medico iscritto all'Ordine provinciale è stato sospeso dall'esercizio della professione a causa della mancanza della vaccinazione COVID-19, in base alle disposizioni del decreto legge 24 marzo 2022, numero 24. Successivamente all'infezione da SARS-CoV-2, l'Ordine professionale ha dapprima disposto una cessazione temporanea della sospensione, permettendogli di riprendere l'attività professionale per un periodo limitato, dopodiché ha modificato il proprio provvedimento mediante una deliberazione che differiva ulteriormente il termine entro il quale il medico avrebbe dovuto produrre il certificato di vaccinazione. Il medico ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando sia la nota dell'8 aprile 2022 dell'Ordine provinciale che la deliberazione presidenziale numero 16 della medesima data. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha emanato un'ordinanza cautelare che ha sospeso l'efficacia del provvedimento fino al 1° agosto 2022, in accoglimento della domanda cautelare del ricorrente. L'Ordine professionale ha successivamente revocato in autotutela la propria deliberazione, ma il ricorrente ha mantenuto la pretesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'esecuzione del provvedimento illegittimo.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legge numero 44 del 1° aprile 2021, convertito nella legge numero 76 del 28 maggio 2021, e successive modifiche introdotte dal decreto legge numero 24 del 24 marzo 2022. L'articolo 4, comma 5, terzo periodo, di questa normativa dispone che gli ordini professionali, su istanza dell'interessato colpito da sospensione per carenza di certificazione vaccinale, devono disporre la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita secondo le indicazioni delle circolari del Ministero della salute. Le circolari ministeriali di riferimento sono la numero 32884 del 21 luglio 2021, che individuava un differimento della vaccinazione da tre mesi fino a sei mesi dalla guarigione, e comunque non oltre dodici mesi, e la circolare numero 8284 del 3 marzo 2021, che prevedeva un termine più breve di tre mesi. La questione giuridica fondamentale riguarda quale tra questi due termini dovesse applicarsi nel caso concreto di medico guarito da infezione virale.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nell'interpretazione corretta della normativa ministeriale in ordine al calcolo del periodo di differimento della vaccinazione per i professionisti guariti da COVID-19. L'Ordine professionale aveva fatto riferimento alla circolare numero 8284 del 2021, applicando il termine più breve di tre mesi dalla documentata infezione, mentre il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi il regime più favorevole previsto dalla successiva circolare numero 32884 del 2021, che consentiva fino a sei mesi dalla guarigione e comunque non oltre dodici mesi. La questione assume rilievo significativo perché la scelta del termine applicabile determina direttamente la durata della cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione e incide concretamente sulla possibilità del medico di svolgere la propria attività lavorativa. Si trattava inoltre di valutare se l'Ordine professionale avesse interpretato correttamente le disposizioni ministeriali e se tale interpretazione fosse coerente con il principio di tutela del professionista sanitario e del diritto al lavoro.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preliminarmente constatato che il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile per la parte relativa alla domanda di annullamento, stante l'avvenuta revoca in autotutela del provvedimento da parte dell'Ordine professionale, che aveva eliminato l'utilità pratica della sentenza su tale questione. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto opportuno procedere all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, dato che permaneva l'interesse risarcitorio del ricorrente relativamente ai danni subiti durante l'esecuzione del provvedimento illegittimo. Sulla questione sostanziale, il TAR ha ritenuto che la deliberazione numero 16 dell'8 aprile 2022, con la quale era stato disposto il differimento della vaccinazione per novanta tre giorni dalla contrazione dell'infezione, fosse contraria alle chiare indicazioni della circolare ministeriale numero 32884 del 21 luglio 2021, allora vigente. Il giudice amministrativo ha accertato che il Ministero della salute, con nota del 29 marzo 2022, aveva fornito chiarimenti alla Federazione nazionale degli Ordini, ma questi chiarimenti non potevano prevalere sulla circolare ministeriale successiva e più recente, che stabiliva termini maggiormente favorevoli al professionista sanitario. Il Tribunale ha concluso che il provvedimento dell'Ordine era illegittimo perché fondato su un'interpretazione delle circolari ministeriali non coerente con le disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento stesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per quanto riguarda la domanda di annullamento del provvedimento, dato che la revoca in autotutela operata dall'Ordine aveva eliminato l'interesse alla decisione su tale profilo. Contemporaneamente, ha accertato l'illegittimità della deliberazione numero 16 dell'8 aprile 2022 ai fini della risarcibilità dei danni, riconoscendo che il provvedimento era stato adottato sulla base di un'interpretazione inesatta delle circolari ministeriali vigenti. Quanto al profilo risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del medico ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'esecuzione del provvedimento illegittimo. La decisione rappresenta un parziale accoglimento del ricorso, nella misura in cui accerta l'illegittimità del provvedimento anche se non ne ordina più l'annullamento, consentendo così al ricorrente di proseguire con l'azione per il recupero dei danni.

Massima

Quando un Ordine professionale dispone la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione di un sanitario guarito da infezione da SARS-CoV-2, deve applicare il termine di differimento della vaccinazione indicato dalla circolare ministeriale più recente e favorevole al professionista, e non una circolare precedente di contenuto meno favorevole, salvo che il Ministero abbia esplicitamente revocato o modificato la circolare più recente con successivo atto di pari o superiore grado.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
-  della nota dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- dell’8 aprile 2022, comunicata in pari data, recante “Decreto-legge n. 24/2022 – cessazione temporanea sospensione dall'esercizio professionale”;
- della deliberazione del Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- n. 16 dell'8 aprile 2022, allegata alla predetta nota, recante “differimento sospensione” e della relativa tabella;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto;
nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlotta Ungaretti e Matteo Pezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Pezza in Pavia, via Luigi Porta, 25;
OMCEO - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Torti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FNOMCEO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’OMCEO - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- e della FNOMCEO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Viste le richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione, presentate da tutte le parti e rispettivamente sottoscritte dagli avvocati Calotta Ungaretti, Guido Torti e Francesco Paolo Bello, i quali sono considerati presenti, ad ogni effetto, in udienza;
Con ordinanza cautelare n. 609 del 27 maggio 2022, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato - con il quale l’Ordine professionale ha sospeso gli effetti della sospensione dall’esercizio dalla professione fino al 6 maggio 2022 - sino alla data dell’1 agosto 2022, coincidente con il termine di scadenza della validità della certificazione verde.
In esecuzione della predetta ordinanza cautelare, il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- ha adottato la deliberazione n. 122 dell’8 giugno 2022, con la quale ha disposto il differimento della cessazione temporanea della sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione sino alll’1 agosto 2022.
Con deliberazione n. -OMISSIS- del 5 agosto 2022 il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della salute, ha revocato la deliberazione consiliare n. 122 dell’8 giugno 2022, impugnata con il presente ricorso.
Con memoria depositata in data 6 ottobre 2022, il ricorrente ha invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna delle <<controparti>> al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato e successivamente revocato, nonché alla rifusione integrale delle spese di lite.
Con memorie rispettivamente depositate in data 7 ottobre 2022 e 8 ottobre 2022, sia l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- che la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ed hanno chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, siccome infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La coltivazione della domanda risarcitoria da parte del ricorrente esclude che il sopravvenuto provvedimento di autotutela, adottato dall’Ordine professionale, sia interamente satisfattivo della pretesa vantata con il presente ricorso, per cui non sussistono i presupposti indicati dall’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In virtù della revoca del provvedimento impugnato con il presente ricorso, è venuto meno esclusivamente l’interesse del ricorrente alla decisione della domanda di annullamento.
Il ricorso deve perciò essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, <<Quando nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori>>.
Il Collegio ritiene che la deliberazione n. 16 dell'8 aprile 2022, con la quale il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- ha disposto la temporanea cessazione della sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione, per il periodo di 93 giorni dalla contrazione dell’infezione da SARS-CoV-2, sia contraria alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della salute n. 32884 del 21 luglio 2021, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, secondo le quali i soggetti che hanno contratto l’infezione dovrebbero sottoporsi a vaccinazione <<preferibilmente entro i 6 mesi>> dalla pregressa infezione <<e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione>>.
Il provvedimento impugnato si pone pertanto in contrasto con la chiara disposizione di cui all’articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’articolo 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito nella legge 19 maggio 2022, n. 52, per cui <<In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento>>.
Il termine di differimento della vaccinazione contenuto nel provvedimento impugnato è stato individuato dall’Ordine professionale sulla scorta della nota a chiarimenti, resa dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute in data 29 marzo 2022, su richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Con tale nota il Ministero ha ritenuto che, ai fini del calcolo del periodo di cessazione temporanea della sospensione dalla professione, non fosse applicabile il termine di differimento della vaccinazione, individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in sei mesi decorrenti dalla guarigione dall’infezione, ma il termine più ristretto, individuato nella pregressa circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021 in tre mesi decorrenti dalla documentata infezione.
Il provvedimento impugnato deve pertanto ritenersi illegittimo poiché fondato su un’interpretazione che non è coerente con le indicazioni tecniche contenute nella circolare ministeriale vigente al momento della sua adozione e poiché adotta un termine di efficacia della sospensione degli effetti della sospensione dalla professione che si pone in contraddizione con il più ampio termine di validità della certificazione verde rilasciata al ricorrente.
Il Collegio ritiene che, sulla scorta di tali elementi, il ricorrente abbia maturato una situazione di legittimo affidamento a che la sospensione degli effetti dell’atto di sospensione dalla professione si protraesse almeno sino a sei mesi dopo la guarigione dall’infezione - termine tra l’altro coincidente con la scadenza della validità della certificazione verde in suo possesso - determinata da un’interpretazione contraddittoria e non motivata fornita agli Ordini professionali dal Ministero della salute.
Accertata l’illegittimità del provvedimento impugnato, deve essere a questo punto accertata la sussistenza degli altri elementi costituitivi della fattispecie risarcitoria, quali la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, di un danno effettivo e del nesso causale tra l’esecuzione del provvedimento illegittimo e il danno lamentato.
Il Collegio ritiene che la provenienza dell’indicazione del termine di differimento della vaccinazione da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute, il quale rappresenta un autorevole organo istituzionale del soggetto apicale del Servizio sanitario nazionale, in possesso di informazioni e di conoscenze epidemiologiche attendibili e qualificate, non possedute dagli Ordini professionali, sia idonea ad escludere ogni profilo di imperizia, di negligenza o di imprudenza in capo all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, il quale non possiede  gli strumenti per confutare, sul piano tecnico-scientifico, l’interpretazione della norma di legge da applicare.
Il ricorrente non ha inoltre evaso l’onere probatorio posto a suo carico in relazione alla sussistenza dei danni lamentati in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato, la cui efficacia è stata dapprima prontamente sospesa da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 609 del 27 maggio 2022 ed in seguito, altrettanto prontamente, fatta cessare dall’Ordine professionale con l’adozione del provvedimento di revoca in autotutela.
La domanda risarcitoria deve essere dunque rigettata, siccome infondata.
La natura degli interessi coinvolti nella presente fattispecie e la novità della questione oggetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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