3I - IMMIGRAZIONE - MISURE DI ACCOGLIENZA - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302498/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un migrante o richiedente asilo, precedentemente beneficiario di misure di accoglienza (alloggio, vitto e assistenza) fornite dal sistema pubblico italiano, ha visto revocare tali misure da parte dell'amministrazione competente. Nel contesto del sistema di protezione internazionale e accoglienza dei migranti gestito dalle prefetture e dagli enti locali, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, denunciando la carenza di fondamento giuridico e la illegittimità della decisione amministrativa. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, la situazione fattuale è sostanzialmente mutata: l'amministrazione ha reintegrato il ricorrente nelle misure di accoglienza oppure il ricorrente ha perso l'interesse concreto al proseguimento della lite a causa di circostanze sopravvenute, quali una ricollocazione presso altra struttura, un cambiamento dello status migratorio o altre circostanze che hanno reso il ricorso privo di utilità pratica.
Il quadro normativo
Le misure di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo sono disciplinate dal decreto legislativo numero 142 del 2015, comunemente denominato Codice dell'immigrazione, che recepisce le direttive europee sulla protezione internazionale e fissa obblighi e diritti degli Stati membri. La normativa prevede che gli stranieri in attesa di una decisione sulla loro domanda di asilo e i beneficiari di protezione internazionale abbiano diritto a condizioni di vita dignitose, inclusi alloggio, vitto e assistenza sanitaria. Le decisioni amministrative di revoca di tali misure devono essere adottate secondo i canoni procedurali del diritto amministrativo generale, in particolare il rispetto del contraddittorio, l'obbligo di motivazione scritta e proporzionata, e la conformità ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione.
La questione giuridica
Al centro della controversia vi era se l'amministrazione potesse revocare le misure di accoglienza già erogate, con quali presupposti legali e quale procedimento. Ci si interrogava circa i limiti del potere amministrativo discrezionale nella materia della accoglienza e se il provvedimento di revoca impugnato avesse rispettato i requisiti di legittimità. La questione presentava rilevanza sia individuale, toccando il diritto alla sussistenza del ricorrente, sia generale, riguardando i confini entro i quali l'amministrazione può revocare unilateralmente provvedimenti concessivi in un ambito sensibile quale la protezione dei migranti vulnerabili.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato il ricorso nel merito della sua ammissibilità e rilevanza, ma nel corso del procedimento giudiziale ha constatato che la situazione di fatto sottesa alla controversia era mutata in modo sostanziale. L'amministrazione ha successivamente reintegrato il ricorrente nelle misure di accoglienza, cancellando così il pregiudizio dedotto nel ricorso, oppure il ricorrente ha acquisito condizioni tali da rendere la vittoria processuale priva di alcun effetto pratico. In queste circostanze, il giudice amministrativo ha ritenuto che non sussistesse più un vero interesse della parte a ottenere una sentenza di accoglimento, in quanto il risultato utile del ricorso sarebbe già stato raggiunto o definitivamente irraggiungibile per fatti sopravvenuti al di là della volontà del ricorrente. Tale mutamento impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato cessata la materia del contendere e conseguentemente ha rigettato il ricorso. Tale pronunciamento comporta l'estinzione del procedimento senza alcun accertamento nel merito della legittimità della revoca originaria, poiché il venir meno dell'interesse concreto del ricorrente rende il giudizio ormai privo di utilità pratica e di effetti modificativi della situazione giuridica sostanziale.
Massima
La revoca di misure di accoglienza costituisce materia del contendere cessata quando, durante il giudizio di impugnazione, il ricorrente recuperi l'interesse concreto attraverso la reintegrazione nelle misure stesse o quando circostanze sopravvenute eliminino il pregiudizio dedotto nel ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento Prot. uscita N. -OMISSIS-, emesso in pari data dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, con cui sono state revocate le misure di accoglienza disposte in suo favore; di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 537 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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