4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PROVVEDIMENTO/PERMESSO DI SOGGIORNO PROTEZIONE TEMPORANEA - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302486/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina ucraina ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il silenzio formatosi sulla propria richiesta di rilascio del permesso di protezione temporanea, avanzata il 20 giugno 2023 presso il Ministero dell'Interno. La ricorrente contestava l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere a fronte di una istanza formale di riconoscimento dello status di beneficiaria della protezione temporanea, una misura straordinaria introdotta per dare accoglienza ai cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico. Il ricorso era stato proposto in forma gratuita, con beneficio del patrocinio dello Stato, e la controversia vedeva contrapposta la ricorrente al Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La fattispecie si inseriva nel contesto emergenziale della accoglienza umanitaria dei rifugiati ucraini, che aveva generato molteplici contenziosi amministrativi relativi ai tempi e alle modalità di rilascio dei relativi titoli di soggiorno.
Il quadro normativo
La protezione temporanea è uno strumento giuridico previsto dalla normativa comunitaria e dall'ordinamento italiano per garantire protezione e assistenza ai cittadini stranieri in fuga da conflitti bellici. Il caso si pone nel quadro del diritto amministrativo italiano, disciplinato dal codice del processo amministrativo, in particolare per quanto concerne l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sui provvedimenti amministrativi. L'articolo 117 del codice del processo amministrativo consente di ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi illegittimi, incluso il silenzio inteso come rifiuto implicito. La protezione temporanea, riconosciuta dai decreti legislativi di attuazione della direttiva comunitaria, costituisce un diritto procedimentale che obbliga l'amministrazione a pronunciarsi nei tempi e secondo le modalità di legge. Il diritto alla tutela cautelare e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresentano strumenti fondamentali per la protezione dei diritti amministrativi in situazioni di emergenza umanitaria.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale riguardava la legittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di protezione temporanea e i tempi entro cui l'amministrazione era tenuta a provvedere. In secondo luogo, si poneva la questione se l'inerzia amministrativa costituisse violazione del diritto della ricorrente a ottenere un provvedimento espresso sul merito della sua istanza di riconoscimento della protezione temporanea. La controversia toccava profili di principio circa i doveri procedimentali dell'amministrazione verso i beneficiari di protezione internazionale, la ragionevolezza dei tempi di decisione e la compatibilità dell'inerzia burocratica con i principi di effettività della tutela amministrativa. Sottesa alla questione era altresì la necessità di bilanciare l'esigenza amministrativa di corrette istruttorie con l'urgenza di garantire protezione a soggetti in situazioni di vulnerabilità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio il 25 ottobre 2023, ha accertato che durante il corso del giudizio la materia della controversia aveva subito una modificazione radicale dovuta all'adozione del provvedimento tardivamente effettuato dall'amministrazione. Pertanto, il TAR ha ritenuto opportuno dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio effettivo del permesso di protezione temporanea avvenuto in pendenza di giudizio rendeva superata la necessità di una pronuncia di merito sulla illegittimità del precedente silenzio. Il collegamento logico è che una volta adottato il provvedimento richiesto, il ricorso volto a impugnare il silenzio-rifiuto ha perso di significato pratico e di incidenza sul rapporto giuridico tra le parti, pur non inficiando la rilevanza della questione sotto il profilo della legalità amministrativa. La decisione del TAR rispecchia l'orientamento consolidato secondo cui, allorché l'amministrazione provveda nel corso del giudizio a emanare il provvedimento richiesto, la controversia può dichiararsi cessata qualora il ricorso abbia esaurito il suo scopo principale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara la cessazione della materia del contendere, prosciogliendo pertanto le parti dal prosieguo della causa. Le spese sono compensate tra le parti, secondo il principio di equità processuale che si applica quando la cessazione della materia comporta che entrambi gli avversari hanno contribuito, attraverso le loro azioni, alla risoluzione della controversia. La liquidazione delle competenze spettanti al difensore della ricorrente è rinviata a un separato provvedimento. Il Tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo al Ministero dell'Interno l'obbligo di dare piena attuazione al provvedimento di rilascio del permesso di protezione temporanea. La sentenza contiene inoltre il mandato alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la ricorrente, in ossequio alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Nel contesto della protezione temporanea dei cittadini stranieri, qualora l'amministrazione provveda al rilascio del permesso in pendenza di giudizio amministrativo, il ricorso impugnativo del precedente silenzio-rifiuto è suscettibile di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, restando tuttavia fermo il dovere di ottemperanza all'ordine giudiziale di effettiva esecuzione del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di protezione temporanea dei cittadini ucraini presentata da ultimo il 20/6/2023. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 1572 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Eros Cornaggia e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successiva memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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