4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302479/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Yuan Zhiwei ha presentato istanza di accesso agli atti presso il Ministero dell'Interno in data 17 aprile 2023, richiedendo la consultazione e il rilascio di copia di una serie di documenti specificamente individuati nel ricorso. L'Amministrazione ricorsa non ha fornito risposta entro il termine previsto dalla legge, facendo così formarsi un silenzio amministrativo che la legge qualifica come rigetto della richiesta. Dinanzi al rifiuto implicito del Ministero, Yuan Zhiwei ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando il silenzio rigetto e chiedendo sia l'annullamento di tale silenzio che l'accertamento del suo diritto fondamentale di accedere ai documenti amministrativi. La controversia si colloca nel contesto della trasparenza amministrativa e della possibilità del cittadino di conoscere gli atti della pubblica amministrazione che lo riguardano o che hanno rilevanza nei suoi confronti.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è regolato dalla legge 241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la quale stabilisce il diritto di qualsiasi soggetto di richiedere la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi. La legge prevede che l'amministrazione debba rispondere all'istanza di accesso in termini perentori, generalmente entro trenta giorni, e che il mancato rispetto di tali termini genera un silenzio che opera come rigetto della domanda. Quando l'amministrazione non adempie a questo obbligo di risposta, il cittadino può ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento del suo diritto e costringere l'amministrazione a permettergli l'accesso ai documenti richiesti. Il TAR è il giudice competente per conoscere di controversie relative all'accesso agli atti secondo le regole della giurisdizione amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale del giudizio era se il silenzio mantenuto dal Ministero dell'Interno costituisse un valido esercizio del suo potere discrezionale ovvero una illegittima violazione del diritto di accesso del ricorrente. In particolare, occorreva verificare se sussistessero cause legittime che giustificassero il rifiuto implicito dell'istanza, come la riservatezza di taluni documenti, l'interesse militare o altre eccezioni previste dalla legge. La questione toccava anche il principio fondamentale della trasparenza amministrativa e il diritto dei cittadini di controllare e conoscere l'operato della pubblica amministrazione, valori centrali nello stato di diritto. Era dunque necessario bilanciare il diritto di accesso con eventuali esigenze di riservatezza dell'amministrazione, verificando se il Ministero avesse seguito correttamente la procedura prevista dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli atti della causa e ascoltando i difensori delle parti nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023, ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente. Il collegio giudicante ha accertato che il Ministero dell'Interno non aveva fornito una risposta motivata all'istanza di accesso presentata il 17 aprile 2023, lasciandosi scadere i termini di legge senza comunicare alcun atto formale di diniego neanche in via implicita entro il termine prescritto. Il TAR ha considerato che il silenzio mantenuto dal Ministero costituiva una violazione illegittima del diritto di accesso e che non era stata provata l'esistenza di alcuna valida ragione ostativa, come il segreto di stato o esigenze di riservatezza, che giustificasse il mancato accesso ai documenti richiesti. La logica argomentativa seguita dal giudice ha privilegiato il principio della trasparenza amministrativa e della legalità del procedimento, riconoscendo che il mero silenzio amministrativo non può essere considerato un valido esercizio del potere amministrativo quando manchi di una motivazione esplicita.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso di Yuan Zhiwei, accertando il diritto del ricorrente alla visione e al rilascio di copia di tutti gli atti elencati nell'istanza del 17 aprile 2023 come precisati successivamente nel ricorso introduttivo del giudizio. L'Amministrazione, specificamente il Ministero dell'Interno, è stata ordinata a consentire al ricorrente la consultazione e l'estrazione delle copie dei documenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, secondo il criterio per il quale ciascuna parte sopporta le proprie spese, in considerazione della fondatezza del ricorso ma anche dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa contestata. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Quando l'amministrazione non risponde entro i termini di legge a un'istanza di accesso agli atti, il silenzio amministrativo che ne consegue è illegittimo e il cittadino ha diritto al ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso, a meno che l'amministrazione non provi l'esistenza di valide cause ostative espressamente previste dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 17 aprile 2023 e per l’accertamento del diritto alla visione ed al rilascio di copia degli atti richiesti. sul ricorso numero di registro generale 916 del 2023 proposto dal sig. Yuan Zhiwei, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Lodi Pizzochero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Giovanni Prati n.12; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta alla Camera di consiglio del 25 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi i difensori come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, dichiara la sussistenza del diritto di accesso del sig. Yuan Zhiwei relativamente a tutti gli atti elencati nell’istanza ostensiva del 17 aprile 2023 come precisata nell’atto introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di consentire al ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti stessi; assegna all’uopo all’Amministrazione, per il completo adempimento, il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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