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Sentenza n. 202302478/2023

Sentenza n. 202302478/2023

4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302478/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Li Yongyong ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il 14 giugno 2023 nei confronti del Ministero dell'Interno, contestando il silenzio rigetto che si era formato sulla sua istanza di accesso agli atti. Il ricorrente aveva richiesto la visione e il rilascio di copia di specifici atti amministrativi in possesso del Ministero, diritti che costituiscono una prerogativa fondamentale nel nostro ordinamento. Il Ministero dell'Interno, non comunicando entro i termini di legge una risposta esplicita alla richiesta di accesso, aveva determinato il maturarsi di un silenzio che la legge qualifica come rigetto della domanda. Il ricorrente, esercitando i propri diritti procedimentali, aveva quindi investito il giudice amministrativo della controversia, chiedendo l'annullamento di questo silenzio e il riconoscimento del suo diritto a conseguire gli atti richiesti.

Il quadro normativo

La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi è fondata su principi fondamentali di trasparenza e controllo dell'azione pubblica, costituendo espressione dei diritti di cittadinanza in uno Stato democratico. Gli articoli rilevanti, pur non espressamente citati nella sentenza, appartengono alla legislazione in materia di procedimento amministrativo, in particolare alle disposizioni sulla comunicazione degli atti e sulla trasparenza amministrativa. Il silenzio della pubblica amministrazione su una richiesta di accesso, quando protratto oltre i termini legali, genera presunzioni che la legge qualifica come diniego e può essere impugnato davanti ai giudici amministrativi. I termini entro cui l'amministrazione deve rispondere alle istanze di accesso sono rigidamente predeterminati dalla norma, proprio al fine di garantire un effettivo godimento del diritto da parte del cittadino. La violazione di questi termini espone l'azione amministrativa al controllo giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di accesso agli atti e il diritto del ricorrente a conseguire la visione e la copia della documentazione amministrativa richiesta. La questione, benché apparentemente semplice nella formulazione, toccava il delicato equilibrio tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i poteri discrezionali dell'amministrazione nel gestire le istanze. Era in gioco il principio della tutela del cittadino di fronte all'inadempimento procedurale della pubblica amministrazione, nonché la definizione stessa di cosa costituisse una risposta legittima dell'ente rispetto al silenzio prolungato. La complessità giuridica risiedeva nel verificare se il comportamento passivo dell'amministrazione fosse suscettibile di correzione mediante l'intervento del giudice e con quale effetto pratico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, nel corso della camera di consiglio tenutasi il 25 ottobre 2023 e dopo aver udito i difensori delle parti, ha analizzato la situazione processuale e ha rilevato che la materia del contendere era venuta meno durante il corso del giudizio. Questo significa che gli eventi successivi alla proposizione del ricorso avevano eliminato il motivo di controversia originario, presumibilmente perché il Ministero dell'Interno aveva provveduto a fornire gli atti richiesti o aveva comunque sopperito all'inadempimento iniziale. La circostanza che la questione abbia perduto rilievo nel corso del giudizio non significa che il ricorso fosse infondato, ma semplicemente che la tutela richiesta si era realizzata prima della decisione finale. Il collegio giudicante, con questa pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha riconosciuto implicitamente il fondamento della doglianza del ricorrente e la necessità che l'amministrazione ottemperasse agli obblighi di trasparenza.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo conseguentemente l'ordine che il Ministero dell'Interno provvedesse all'esecuzione della presente sentenza. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui non sussiste una parte soccombente quando la controversia si estingue per venir meno della materia contendere. È stata disposta la rifusione del contributo unificato in favore del procuratore ricorrente che si era dichiarato antistatario. Questa decisione, pur non rappresentando una vera e propria condanna amministrativa, produce l'effetto concreto di vincolare l'amministrazione al rispetto dei doveri di trasparenza e accesso agli atti.

Massima

La pubblica amministrazione è obbligata a rispondere tempestivamente alle istanze di accesso agli atti nei termini di legge, e il mancato adempimento di tale obbligo espone l'ente alla tutela giurisdizionale davanti ai giudici amministrativi, indipendentemente dal fatto che l'adempimento stesso sia stato successivamente reso durante il corso del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 14 giugno 2023 e per l’accertamento del diritto alla visione ed al rilascio di copia degli atti richiesti.
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2023 proposto dal sig. Li Yongyong, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Pietro Moscati n.8;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla Camera di consiglio del 25 ottobre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito il difensore come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva rifusione del contributo unificato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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