1G/I/3C/X/N - SICUREZZA PUBBLICA/CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTANZA RINNOVO PATENTE DI GUIDA - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302476/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il silenzio serbato da molteplici amministrazioni nel procedimento relativo al rinnovo della sua patente di guida. Le amministrazioni coinvolte erano la Prefettura di Milano, la Commissione Medica Locale dell'ATS di Milano e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle quali il ricorrente aveva inoltrato un'istanza di rinnovo della patente senza ricevere risposta entro i termini di legge. Contestualmente, il ricorrente ha avanzato anche un'istanza volta all'esecuzione di due sentenze precedenti emesse dal Giudice di Pace e dal Tribunale Ordinario di Milano, nonché un'istanza di accesso agli atti amministrativi e di trasparenza secondo le disposizioni della legge 241 del 1990. La controversia traeva origine dalla mancata risposta delle amministrazioni pubbliche competenti rispetto alla richiesta di rinnovo del documento di guida, situazione che aveva determinato l'impossibilità per il ricorrente di esercitare i diritti connessi al possesso di una patente valida.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina del procedimento amministrativo generale previsto dalla legge 241 del 1990, che sancisce i principi di trasparenza, tempestività e diritto di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni. Sono inoltre rilevanti le normative specifiche in materia di rilascio e rinnovo della patente di guida, disciplinate dal Codice della Strada e dai relativi regolamenti attuativi. La responsabilità della Prefettura, della Commissione Medica e della Motorizzazione Civile è delineata secondo le rispettive competenze nel procedimento di verifica dei requisiti psicofisici e amministrativi necessari per il rinnovo del documento. Il silenzio dell'amministrazione costituisce di per sé un provvedimento tacito suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza consolidata della categoria.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dalle amministrazioni competenti rispetto all'istanza di rinnovo della patente di guida. Il ricorrente lamentava il mancato esercizio della funzione amministrativa nei termini dovuti e l'assenza di una comunicazione esplicita di accoglimento o rigetto della domanda. La questione comportava l'equilibrio tra il diritto del cittadino a ricevere una risposta tempestiva dalle amministrazioni pubbliche e i meccanismi di tutela giurisdizionale avverso il silenzio amministrativo. La rilevanza della controversia era ulteriormente amplificata dalla circostanza che il ricorrente faceva riferimento a precedenti pronunce giudiziarie che avrebbe inteso far eseguire.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio, la situazione fattiva della controversia è presumibilmente mutata rispetto al momento della presentazione del ricorso. Il Tribunale Amministrativo, valutando lo stato dei fatti al momento della decisione, ha ritenuto che il ricorrente avesse perduto l'interesse ad agire perché la questione di diritto dedotta era venuta meno in conseguenza di eventi sopravvenuti. Tale conclusione suggerisce che durante il pendere del giudizio l'amministrazione competente potrebbe aver finalmente emesso una pronuncia sulla richiesta di rinnovo della patente, oppure la patente potrebbe essere stata rinnovata a seguito di provvedimenti successivi, rendendo così priva di utilità pratica la declaratoria richiesta. La carenza di interesse rappresenta una situazione per cui il ricorso diviene inconducente sul piano del risultato pratico e non è più necessaria l'intervento del giudice amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando così la domanda sulla base della mutazione dello stato dei fatti. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte resterà gravata dalle proprie spese senza obbligo di rimborso verso l'altra parte. Il provvedimento ordinava inoltre all'amministrazione pubblica di dare esecuzione a quanto deciso, secondo le ordinarie modalità di esecuzione delle sentenze amministrative.
Massima
Il ricorso amministrativo avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la situazione fattiva sottesa all'istanza originaria sia superata da eventi intervenuti durante il giudizio, rendendo priva di effettività la tutela giurisdizionale richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano; dalla III Commissione Medica Locale ATS Milano; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'istanza di rinnovo della patente di guida, nonché istanza di esecuzione della sentenza del Giudice di Pace del -OMISSIS- n. -OMISSIS- e della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II Pen., n. -OMISSIS-, nonché istanza ex artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in nome e per conto del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno, Francesca F.G. Nosotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 3; U.T.G. - Prefettura di Milano, Iii Commisione Medica Locale Ats di Milano - Assti Fatebenefratelli-Sacco, Motorizzazione Civile di Milano, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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