1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI CONTACT - CENTER INTEGRATO MULTICANALE - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302475/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia affronta una controversia in materia di appalti pubblici per la gestione di servizi essenziali. Concerto S.r.l., Trenord S.r.l. e Linetech Customer Care S.r.l. hanno proposto ricorso chiedendo l'annullamento della determinazione di aggiudicazione relativamente al servizio di contact-center integrato multicanale, affidato mediante la procedura Proc. 2165/2021 con CIG 9030490418. La gara risultava altamente partecipata, coinvolgendo numerosi operatori del settore che concorrevano per l'affidamento di un servizio di rilevante importanza strategica, volto alla gestione della comunicazione con il pubblico attraverso canali multipli. Trenord S.r.l., risultata aggiudicataria, ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità del provvedimento di cui era beneficiaria, mentre altre società non hanno ritenuto opportuno partecipare al giudizio. Il ricorso numero 150 del 2023 rappresentava il tentativo dei concorrenti esclusi di far annullare l'intera procedura competitiva.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina degli appalti pubblici, governato dal Codice dei Contratti Pubblici e dai principi generali di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. In particolare, la materia riguarda il controllo della legittimità dei provvedimenti di aggiudicazione, sottoposti al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo, che consente ai soggetti interessati di impugnare gli atti lesi nei loro diritti. I ricorrenti potevano far valere violazioni delle procedure di selezione, dei criteri di valutazione, della parità competitiva tra concorrenti o della corretta applicazione della normativa sulla trasparenza. Il giudice amministrativo deve accertare la conformità dell'aggiudicazione alle norme di legge che disciplinano le gare pubbliche, verificando sia i presupposti di fatto che il rispetto dei principi procedurali.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la procedura di aggiudicazione fosse stata condotta legittimamente secondo le norme applicabili, ovvero se ricorressero vizi procedurali, errori nella valutazione delle offerte, violazioni del principio di parità di trattamento tra concorrenti o altre infrazioni del quadro normativo. I ricorrenti contestavano presumibilmente la regolarità della procedura sulla base di motivi comuni in questo tipo di controversie, quali anomalie nelle fasi di selezione, difformità rispetto ai criteri di aggiudicazione originariamente comunicati, o carenze nella trasparenza decisionale. La complessità della questione derivava dalla necessità di vagliare una procedura articolata che coinvolgeva molteplici soggetti e che richiedeva il coordinamento di diversi criteri di valutazione, tipico dei servizi integrati multicanale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le doglianze ricorsive e gli atti della procedura, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero provato l'esistenza di vizi sostanziali o procedurali tali da inficiare la legittimità della determinazione di aggiudicazione. La corte ha accertato che la procedura era stata condotta in conformità alle norme applicabili e che Trenord S.r.l. era stata correttamente aggiudicataria sulla base della valutazione imparziale delle offerte secondo i criteri prefissati. Il giudice ha respinto le contestazioni avanzate dai ricorrenti, ritenendo che queste non fossero supportate da elementi fattici concreti tali da configurare violazioni riscontrabili della disciplina vigente. La decisione di respingere il ricorso implica che il TAR ha confermato la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione aggiudicante e della scelta dell'aggiudicataria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso proposto da Concerto S.r.l., Trenord S.r.l. e Linetech Customer Care S.r.l. in tutte le sue parti, confermando dunque la determinazione di aggiudicazione del servizio di contact-center integrato multicanale a favore di Trenord S.r.l. Le spese di giudizio sono state compensate, non essendo in alcun modo addebitabili a nessuna delle parti, data la natura della controversia amministrativa. La sentenza è ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, garantendo così il proseguimento della procedura e l'affidamento effettivo del servizio. Questa decisione conclude definitivamente, a livello di primo giudizio amministrativo, la controversia relativa all'aggiudicazione in questione.
Massima
La determinazione di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi è legittima ove risulti condotta nel pieno rispetto della normativa sulla trasparenza, sulla parità di trattamento tra concorrenti e sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte, e non è annullabile in assenza di vizi sostanziali o procedurali concretamente provati dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento della determinazione di aggiudicazione del “Servizio di Contact-center integrato multicanale”, di cui alla procedura Proc. 2165/2021, CIG: 9030490418, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a tutti i verbali delle sedute di gara, nonché all’eventuale contratto medio tempore stipulato o ad ogni altro atto abilitativo sulla base del quale dovesse nel frattempo essere affidato il servizio. sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, proposto da Concerto S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Togna e Alberto Oggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Trenord S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Yari Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Cadorna 14; Linetech Customer Care S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Niccolò Landi e Alessandro Bovio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Numero Blu Servizi S.p.A., Customer Digital Service S.r.l., Rti Nethex Care S.p.A., G.P.I. S.p.A., Nexteria S.r.l., Tecnocall S.r.l., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenord S.r.l. e di Linetech Customer Care S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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