1H - SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI - PORTO D'ARMI USO SPORTIVO - ISTANZA RILASCIO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302474/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento - del Decreto del Questore di Milano del 16.09.2019 Cat. -OMISSIS-, comunicato con verbale di notifica in data 19.09.2019, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente, per il rilascio di porto d’armi per uso sportivo; - nonché di tutti gli atti e documenti comunque connessi, preordinati o consequenziali a quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 2579 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Stanzione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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