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Sentenza n. 202302467/2023

Sentenza n. 202302467/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302467/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno per denunciare l'illegittimità del silenzio amministrativo in relazione a una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 numero 34. La procedura di emersione rientrò in un intervento straordinario di regolarizzazione dei lavoratori, particolarmente rivolto a soggetti in situazione di lavoro irregolare. Il ricorrente aveva presentato una domanda formale al Ministero dell'Interno secondo le modalità previste dal decreto, ma l'amministrazione aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta, mantenendo un silenzio che il ricorrente riteneva illegittimo e potenzialmente lesivo dei suoi diritti. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della tutela dei ricorrenti contro l'inerzia della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La normativa principale applicabile è l'articolo 103, comma 1, del D.L. 19.5.2020 n. 34, che disciplinava la procedura straordinaria di emersione dal lavoro irregolare come misura di carattere emergenziale durante il periodo pandemico. Tale disposizione si colloca nel quadro più generale della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che fissa i principi fondamentali in materia di trasparenza, tempestività e obbligo di risposta della pubblica amministrazione alle istanze dei cittadini. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale, si applicano le regole del decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104, Codice del Processo Amministrativo, che regola la ricevibilità dei ricorsi e le condizioni di accesso alla tutela dinanzi ai tribunali amministrativi.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia riguardava la ricevibilità della domanda giudiziale, ossia se il ricorrente fosse legittimato a impugnare il silenzio della pubblica amministrazione in relazione a una richiesta di emersione dal lavoro irregolare. Si poneva inoltre il problema della qualificazione giuridica del silenzio come fatto amministrativo autonomamente ricorribile dinanzi al giudice amministrativo, nonché della sussistenza dei presupposti procedurali e formali necessari per proporre un ricorso avverso l'inerzia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur non sviluppando una motivazione ampia nel testo della sentenza, ha proceduto a una verifica rigorosa dei presupposti di ricevibilità del ricorso, elemento fondamentale in ogni procedimento giudiziale. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti essenziali richiesti dalla normativa processuale amministrativa, quale poteva essere la mancanza di legittimazione del ricorrente, vizi di forma nella proposizione del ricorso, assenza di interesse concreto e attuale, oppure altre irregolarità procedurali. In conseguenza di tali valutazioni, il giudice ha concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, precludendo così l'esame nel merito della questione relativa al silenzio del Ministero.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato irricevibile il ricorso, determinando così l'impossibilità di approfondire la questione sostanziale concernente l'illegittimità del silenzio amministrativo. Il tribunale ha inoltre provveduto alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti, secondo il principio per cui quando un ricorso è dichiarato irricevibile, normalmente le spese sono compensate in quanto il merito non è stato esaminato. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, segnatamente il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e il Regolamento europeo 2016/679.

Massima

Quando il ricorso amministrativo avverso il silenzio della pubblica amministrazione manca dei presupposti di ricevibilità richiesti dal Codice del Processo Amministrativo, il giudice amministrativo deve dichiararlo irricevibile senza poter sindacare il merito della domanda, con compensazione delle spese di giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
Ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero dell'Interno sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art 103, c. 1 del D.L. 19.5.2020 n. 34
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Arduini, Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori Avv. Crotta in sostituzione degli avv.ti Arduini e Ambrosetti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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