2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - CONVENZIONE NUTRIZIONE ENTERALE ARTIFICIALE - ISTANZA REVISIONE PREZZI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302460/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nestlé Italiana ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia per impugnare la nota del 28 dicembre 2022 con cui ARIA s.p.a., ente strumentale della Regione Lombardia preposto agli acquisti centralizzati, ha respinto la richiesta di adeguamento del corrispettivo contrattuale avanzata dalla società. La controversia riguardava il prezzo dei prodotti per la nutrizione enterale artificiale forniti in base alla Convenzione denominata ARCA_2017_901, sottoscritta all'esito di una procedura aperta indetta nel 2017 per la fornitura di prodotti per nutrizione enterale artificiale e relativi servizi di somministrazione a domicilio per tre Regioni: Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta. Il contratto era stato stipulato per una durata di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi. Nestlé contestava il diniego di ARIA ritenendo che avesse diritto all'adeguamento del prezzo in relazione a lotti specifici della fornitura e sosteneva l'idoneità della documentazione prodotta a fondare la richiesta di revisione contrattuale.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici e della gestione centralizzata degli acquisti attraverso convenzioni quadro stipulate da aziende regionali. La materia è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle norme generali sulla revisione dei prezzi nei contratti di fornitura, che prevedono procedimenti attraverso i quali il fornitore può chiedere l'adeguamento della remunerazione quando intervengano circostanze straordinarie che incidono sugli equilibri economici del contratto. Le convenzioni quadro sottoscritte dalle aziende strumentali per l'innovazione e gli acquisti costituiscono atti di diritto amministrativo e sono soggette ai principi di trasparenza, corretta gestione e rispetto dell'equilibrio contrattuale. La disponibilità o il rifiuto di accogliere richieste di revisione del corrispettivo rappresenta un esercizio di potere amministrativo soggetto al controllo giurisdizionale.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consisteva nel determinare se ARIA avesse correttamente respinto la domanda di adeguamento del prezzo presentata da Nestlé e se la documentazione prodotta dalla società fosse effettivamente idonea a fondare la richiesta di revisione del corrispettivo contrattuale. In gioco vi era il diritto della fornitrice a vedersi riconosciuto un adeguamento economico qualora ricorressero i presupposti normativi e contrattuali per accedervi, nonché la questione della corretta valutazione della documentazione probatoria e della legittimità del rifiuto amministrativo opposto da ARIA. La questione toccava questioni delicate relative all'equilibrio economico nei contratti di fornitura pubblica e alle modalità attraverso cui le amministrazioni controllano e autorizzano la revisione dei prezzi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale fossero sopravvenute circostanze fattiche tali da determinare l'estinzione dell'interesse concreto della ricorrente al riconoscimento della pretesa. Sebbene il ricorso fosse formalmente regolare e la questione inizialmente controversa, la trasformazione della situazione di fatto — verosimilmente legata alla scadenza del contratto o a altre circostanze che avessero eliminato le conseguenze pratiche dell'accoglimento della domanda — ha reso il ricorso improcedibile. La carenza sopravvenuta di interesse rappresenta un vizio processuale che impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale. Il TAR ha therefore optato per una pronuncia di improcedibilità piuttosto che per un esame della questione di merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di giudizio tra le parti. Conseguentemente, la nota del 28 dicembre 2022 di ARIA non è stata annullata e il rifiuto di adeguamento del prezzo ha mantenuto validità. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo i termini stabiliti dalla legge. Nessuna verifica nel merito riguardante la fondatezza della richiesta di Nestlé è stata effettuata.
Massima
Il ricorso per l'annullamento di un atto amministrativo è improcedibile quando, durante il giudizio, la situazione fattiva sovvenuta renda carente l'interesse della parte al suo accoglimento, indipendentemente dalla possibile fondatezza della pretesa sostanziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l'annullamento della nota del 28 dicembre 2022, con cui ARIA s.p.a. ha respinto l'istanza di adeguamento del corrispettivo contrattuale avanzata da Nestlé con riguardo al prezzo dei prodotti oggetto dei Lotti 5, 6, 9, 18, 20, 32, 37, 41, 43, 55, 84, 88, 100, 107 e 109 di cui alla Convenzione con ARIA denominata “ARCA_2017_901” per la nutrizione enterale artificiale stipulata all'esito della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione enterale artificiale e del servizio di somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di ulteriori uno anno)” indetta dall'Azienda Ligure Sanitaria in data 29 dicembre 2017; per quanto occorrer possa, per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità dell'art. 8, comma 2, della Convenzione stipulata da ARIA e Nestlé in data 25 luglio 2019; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente (i) all'adeguamento del corrispettivo nella misura richiesta e quindi all'accoglimento della propria istanza di revisione del prezzo e/o (ii) per l'accertamento della piena idoneità dei documenti prodotti a supporto dell'istanza di revisione del corrispettivo ai fini del relativo accoglimento. sul ricorso numero di registro generale 227 del 2023, proposto da NESTLÉ ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Squillace e Salvatore Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la propria sede in Milano, Via Taramelli, n. 26; AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; REGIONE LIGURIA-SUAR, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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