2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - STRUMENTAZIONE PER LABORATORI (BILANCE E PHMETRI) - AFFIDAMENTO DIRETTO - AUTORIZZAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302453/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gibertini Elettronica S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la Fondazione Human Technopole per impugnare la Determinazione n. 3DW7OTC8U del 5 dicembre 2022, mediante la quale è stata aggiudicata una fornitura di bilance e phmetri (individuata dal CIG Z1338A7895) in favore di Ghiaroni & C. S.r.l. La ricorrente ha partecipato alla procedura di gara pubblica della Fondazione e sostiene di avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa tra tutte quelle proposte, dal momento che offriva il miglior prezzo. L'aggiudicazione è stata comunicata tramite il sistema Sintel in data 30 dicembre 2022 e confermata via PEC nella medesima data. La motivazione dell'aggiudicazione è stata fornita attraverso una relazione interna dell'ente tecnico della Fondazione, alla quale Gibertini ha potuto accedere il 12 gennaio 2023 nella veste di partecipante alla gara.
Il quadro normativo
La fattispecie si inquadra nel diritto amministrativo dei contratti pubblici, disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle direttive europee sulla trasparenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei servizi. In particolare, le procedure di gara gestite da soggetti pubblici quali le Fondazioni di diritto pubblico devono rispondere ai principi di trasparenza, imparzialità e corretta valutazione comparativa delle offerte ricevute. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri preventivamente indicati nel bando di gara, e ogni atto dispositivo della procedura deve essere adeguatamente motivato e sottoposto a verifica di legittimità. Il ricorrente in materia di appalti pubblici può impugnare dinanzi al giudice amministrativo sia il provvedimento di aggiudicazione sia gli atti presupposti della procedura qualora ritenga violati i principi generali e specifici che ne governano l'espletamento.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della scelta della Fondazione Human Technopole di aggiudicare il contratto a Ghiaroni & C. S.r.l. anziché a Gibertini Elettronica, quest'ultima affermando di avere presentato un'offerta economicamente più conveniente. La questione comportava accertare se fosse stata effettuata una corretta valutazione comparativa delle offerte secondo i criteri stabiliti nel bando, se la motivazione addotta dalla Fondazione fosse legittima e idonea a giustificare la scelta, e se l'errore nella valutazione delle offerte costituisse un vizio della procedura idoneo a determinare l'annullamento della decisione di aggiudicazione e la conseguente restitutio in integrum mediante il subentro della ricorrente. La controversia investiva altresì la questione della efficacia e della validità del contratto già stipulato tra la Fondazione e il fornitore prescelto alla luce della sopravvenuta illegittimità della procedura che lo aveva originato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che la Determinazione di aggiudicazione era stata adottata in violazione dei principi che governano le procedure di gara pubblica, in quanto la Fondazione non aveva correttamente valutato e comparato le offerte ricevute, omettendo di assicurare la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dal bando. La relazione interna dell'ente tecnico della Fondazione, che avrebbe dovuto fungere da motivazione della decisione, è stata ritenuta palesemente insufficiente e incoerente con la struttura razionale della procedura. Il collegio giudicante ha inoltre ritenuto che l'illegittimità della procedura di aggiudicazione comportava necessariamente l'inefficacia ex tunc del contratto già stipulato, pertanto l'atto di aggiudicazione doveva essere annullato e doveva disposto il subentro della ricorrente quale parte contraente avente diritto sulla base della sua offerta migliore. La condanna al pagamento delle spese ha rappresentato il trasferimento dei costi processuali sulla parte soccombente conforme alla regola generale nel contenzioso amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Gibertini Elettronica, provvedendo all'annullamento della Determinazione n. 3DW7OTC8U del 5 dicembre 2022 e della relazione interna che ne costituiva la motivazione, nonché alla dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra la Fondazione e Ghiaroni & C. S.r.l. Ha inoltre disposto il subentro della ricorrente quale aggiudicataria della commessa sulla base della sua migliore offerta economica, imponendo alla Fondazione l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in suo favore. La Fondazione Human Technopole è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in tre mila euro oltre accessori legali (IVA, CPA e spese generali nella misura del quindici percento) e il contributo unificato secondo le disposizioni dell'articolo 13 comma 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. Per il resto la sentenza ha disposto la compensazione delle spese tra le parti per quanto non diversamente specificato.
Massima
In materia di procedure di aggiudicazione di forniture pubbliche, la mancata corretta valutazione comparativa delle offerte secondo i criteri stabiliti dal bando determina l'illegittimità della determinazione di aggiudicazione e l'inefficacia del contratto conseguente, obbligando l'amministrazione al subentro della parte che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento - della Determinazione n. 3DW7OTC8U del 5 dicembre 2022 (doc.1), comunicata tramite Sintel in data 30.12.2022 (doc.2), nonché via pec in pari data, recante l'aggiudicazione della fornitura di bilance e phmetri (CIG Z1338A7895), in favore di Ghiaroni & C. S.r.l.; - della c.d. “Relazione interna dell'ente tecnico della Fondazione” (doc.3), resa in esito all'accesso agli atti in data 12 gennaio 2023 (doc.4), quale motivazione dell'aggiudicazione; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto tra le controparti, e per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante adozione del provvedimento di aggiudicazione della commessa in favore della ricorrente, la quale aveva presentato la migliore offerta economica. sul ricorso numero di registro generale 164 del 2023, proposto da Gibertini Elettronica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28; Fondazione Human Technopole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ghiaroni & C. S.r.l., Sartorius Italy S.r.l. e Laboindustria S.p.A., tutte non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Human Technopole; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Dichiara l’inefficacia del contratto stipulato da Fondazione Human Technopole e dispone il subentro della ricorrente, come in motivazione. Condanna la Fondazione Human Technopole al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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