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Sentenza n. 202302449/2023

Sentenza n. 202302449/2023

3I - EX ART. 3 D.P. N. 25/2022 - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302449/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero, rappresentato dalla sig.ra Mosor Vasilica, ha presentato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare presso la Prefettura di Milano in conformità all'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 34 del 2020. L'istanza, depositata con protocollo P-MI/L/N/2020/117542, mirava a regolarizzare una situazione di lavoro in nero. Di fronte al silenzio della Prefettura, che non si è pronunciata sull'istanza nei termini previsti dalla legge, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento. La causa è stata assegnata alla Sezione Terza del TAR, che ha istruito il procedimento con udienza del 24 ottobre 2023, nella quale il ricorrente ha richiesto il passaggio diretto in decisione della causa senza ulteriori sviluppi istruttori.

Il quadro normativo

La materia afferente all'emersione dal lavoro irregolare è disciplinata dal Decreto Legge 34 del 2020, comunemente noto come decreto agosto 2020, che ha introdotto misure straordinarie di regolarizzazione per i lavoratori stranieri impiegati in attività di lavoro sommerso. L'articolo 103 di tale decreto stabilisce il procedimento mediante il quale un lavoratore irregolare può chiedere la regolarizzazione della propria posizione, con correlati obblighi amministrativi per la pubblica amministrazione competente. Il procedimento amministrativo è regolato da termini ordinari entro i quali la Prefettura deve pronunciarsi sull'istanza, termini il cui superamento integra il silenzio-inadempimento, fenomeno patologico della pubblica amministrazione che può essere impugnato presso il giudice amministrativo. La ricorribilità al TAR di siffatti silenzi inadempimenti costituisce uno strumento fondamentale di tutela dei diritti soggettivi dei cittadini.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel determinare se il silenzio mantenuto dalla Prefettura di Milano in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare fosse effettivamente illegittimo e se il ricorso proposto presso il TAR fosse il rimedio processuale idoneo e ricevibile per ottenere la tutela richiesta. Nello specifico, occorreva verificare il corretto svolgimento dei presupposti procedurali per la proponibilità del ricorso, inclusa l'effettiva sussistenza delle condizioni di ricevibilità della domanda giudiziale, nonché l'accertamento che fossero stati esperiti tutti gli adempimenti preliminari necessari secondo la legge. La vicenda tocca aspetti delicati riguardanti i diritti dei migranti e l'efficienza della pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni di regolarizzazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel valutare la ricorso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023, ha proceduto all'esame delle condizioni di ricevibilità della domanda ricordata, vale a dire dei presupposti processuali che consentono al giudice amministrativo di entrare nel merito della controversia. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami come estensore e dai consiglieri Fabrizio Fornataro e Anna Corrado, ha ritenuto che sussistesse un vizio di ricevibilità tale da impedire l'esame del merito del ricorso. Sebbene la sentenza non illustri in dettaglio i motivi della dichiarazione di irricevibilità, è ragionevole inferire che il TAR abbia riscontrato un'irregolarità procedurale, una carenza nei presupposti di legittimazione della parte ricorrente, ovvero l'inesistenza o l'insufficienza della base fattuale per una pronuncia di merito nel momento in cui il ricorso è stato presentato. La decisione riflette una corretta applicazione dei principi generali del processo amministrativo, secondo i quali il giudice deve preliminarmente accertare la sussistenza delle condizioni di ricevibilità della domanda prima di poter pronunziare sulla fondatezza delle eccezioni di illegittimità dedotte.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, inibendo pertanto al giudice stesso di pronunziare nel merito circa l'illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura. La sentenza ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, dal momento che il ricorso è stato rigettato per vizio procedurale e non per mancanza di fondatezza della pretesa nel merito. Il collegio ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente e, in considerazione della natura della controversia e del principio di tutela della dignità e dei diritti della persona, ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'irricevibilità del ricorso al TAR per l'impugnazione del silenzio-inadempimento in materia di istanze di emersione dal lavoro irregolare sussiste quando la domanda giudiziale non soddisfa i presupposti processuali stabiliti dalla legge, indipendentemente dalla fondatezza delle eccezioni nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, del D. L. 34/2020 Prot. P-MI/L/N/2020/117542 – MI4706982766, presentata dalla sig.ra MOSOR Vasilica in favore del lavoratore -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato. Il difensore di parte ricorrente ha depositato richiesta di passaggio in decisione della causa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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