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Sentenza n. 202302417/2023

Sentenza n. 202302417/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA MISURE DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302417/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un richiedente asilo ha presentato un ricorso avverso il silenzio illegittimamente mantenuto dai competenti organi amministrativi in seguito a una richiesta di accesso alle misure di accoglienza. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Daniela Vigliotti, si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia a fronte dell'inerzia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano, che non avevano riscontrato la domanda di inclusione nei programmi di assistenza e sostentamento riservati ai richiedenti protezione internazionale. La situazione fattuale concreta riguardava una persona in condizione di vulnerabilità, priva di sistemazione e risorse, che chiedeva il riconoscimento del diritto all'accoglienza quale conseguenza della propria posizione giuridica di richiedente asilo. Il silenzio della pubblica amministrazione, protrattosi nel tempo senza alcuna comunicazione ufficiale, configurava una violazione dei tempi procedimentali e dei diritti della persona ricorrente, rendendo necessario l'intervento giurisdizionale per ottenere il rispetto dell'ordinamento.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza dei richiedenti asilo e della protezione internazionale è regolata dal decreto legislativo 142 del 2015, il quale recepisce la direttiva europea 2013/33/UE (Direttiva Accoglienza) e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti protezione nel territorio italiano. La pubblica amministrazione è tenuta a provvedere in via ordinaria, sia espressa che implicita, alle istanze sottopostele entro termini ragionevoli e comunque rispettando il principio di legalità, trasparenza e ragionevolezza che governa l'esercizio del potere amministrativo. Secondo il sistema nazionale, il silenzio della pubblica amministrazione riguardante istanze volte all'attribuzione di diritti configura una vera e propria forma di negazione implicita, dal momento che la mancanza di risposta nel termine prescitto vale come diniego. Il ricorso è stato fondato sulla violazione dei tempi procedimentali, sulla lesione del diritto all'accoglienza e sulla illegittimità del comportamento inesorabile dell'amministrazione, in difetto di alcuna comunicazione al ricorrente. La sentenza richiama inoltre le norme sulla privacy e la protezione dei dati (articolo 52 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) per garantire la tutela della dignità e dei diritti della persona vulnerabile.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava l'interpretazione della richiesta di accoglienza e il dovere della pubblica amministrazione di provvedere tempestivamente e trasparentemente. In particolare, era in discussione se il silenzio mantenuto dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno potesse costituire legittimamente un atto di rifiuto implicito oppure se rappresentasse una violazione del diritto procedimentale della persona ricorrente. La complessità risiedeva nel contemperamento tra i poteri discrezionali dell'amministrazione nella gestione del sistema di accoglienza e l'esigibilità dei diritti fondamentali del richiedente asilo, quale soggetto debole e titolare di diritti sociali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La questione implicava inoltre la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alle misure di accoglienza, alla luce dei principi di uguaglianza e non discriminazione. Rilevante era altresì la questione procedurale della corretta impugnazione del silenzio amministrativo e della conseguente individuazione del termine utile per ricorrere al giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha riconosciuto la manifesta illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, ravvisando la violazione di elementari obblighi procedimentali e del diritto costituzionalmente tutelato all'accesso ai servizi di accoglienza. Il Tribunale ha sottolineato come il mantenimento del silenzio configuri una forma di diniego implicito specie riguardante diritti essenziali e non disponibili, quali il diritto all'assistenza e al sostentamento per una persona in condizione di estrema vulnerabilità. Secondo la lettura adottata dalla Corte, le norme sulla accoglienza dei richiedenti asilo impongono alla pubblica amministrazione non soltanto il dovere di decidere, ma anche di comunicare tempestivamente al destinatario l'esito dell'istruttoria, sia nel caso di accoglimento che di rigetto. Il giudice ha pertanto ritenuto che il ricorrente avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare tanto la regolare presentazione della domanda quanto il perdurare dell'inadempienza amministrativa, giustificando l'annullamento del silenzio e l'accoglimento del ricorso nella sua integralità. La sentenza ha inoltre riconosciuto il patrocinio gratuito a spese dello Stato, evidenziando così la situazione di difficoltà economica e la fondatezza della questione prospettata dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, accoglie il ricorso e annulla il silenzio illegittimamente serbato sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza, ordinando l'immediato accesso del ricorrente alle medesime misure di assistenza. La sentenza ordina che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa competente senza indugi. Le spese della causa sono compensate tra le parti, e il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato data la manifesta meritevolezza della causa e la situazione di indigenza della persona. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente, al fine di proteggere la sua dignità personale e i suoi dati sensibili in conformità alle norme sulla privacy.

Massima

La pubblica amministrazione è tenuta a provvedere tempestivamente e con atto espresso alle richieste di accoglienza presentate da richiedenti asilo, e il protrarsi del silenzio configura un atto di diniego illegittimo suscettibile di impugnazione amministrativa qualora sia stato accertato il mancato riscontro della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensiva, del silenzio illegittimamente serbato sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto, con richiesta di immediato accesso del Ricorrente alle misure di accoglienza.
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Gallarate, via Trombini n. 3;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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