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Sentenza n. 202302416/2023

Sentenza n. 202302416/2023

1A/I - AFFIDAMENTI - SCUOLA - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO DELLE COPERTURE ED ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO - ISTANZA REVISIONE PREZZI - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302416/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Vella Salvatore S.r.l., impresa che ha eseguito lavori di risanamento, consolidamento e messa in sicurezza della Scuola Dante nel Comune di Corsico, ha presentato istanza al medesimo Comune attraverso posta elettronica certificata il 27 maggio 2022 al fine di ottenere il riconoscimento di compensazioni relative ai prezzi maturati durante l'esecuzione del contratto numero 14493 sottoscritto il 15 luglio 2021. I lavori oggetto della controversia includevano risanamento conservativo, consolidamento strutturale, messa in sicurezza della scuola, rispristino delle coperture e adeguamento antincendio. Dinanzi al silenzio persistente dell'Amministrazione comunale sulla richiesta di compensazioni, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lombardia nel 2023, lamentando l'inadempimento del Comune rispetto all'istanza della quale non aveva ricevuto alcuna risposta formale.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei compensi aggiuntivi prevista dall'articolo 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021 numero 73, il quale norma le compensazioni per variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori pubblici, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 4 aprile 2022 e successive modificazioni che fornisce i criteri applicativi per il riconoscimento di tali compensazioni. La normativa sui lavori pubblici e le modalità di riconoscimento delle compensazioni costituisce il fondamento giuridico entro cui inquadrare le pretese della ricorrente nei confronti dell'ente locale. La ricorrente ha invocato anche l'istituto del silenzio inadempimento nella forma della declaratoria ex articolo 117 del codice del processo amministrativo, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di compensazioni entro termini dovuti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia attiene alle modalità con le quali dovrebbe essere proposta una pretesa di riconoscimento di compensazioni da parte di un imprenditore nei confronti di un'amministrazione pubblica, nonché agli effetti giuridici del silenzio dell'ente locale dinanzi a una istanza formulata dalla ricorrente. La ricorrente ha lamentato l'inadempimento procedimentale del Comune, il quale non avrebbe fornito una risposta formale entro il termine presumibilmente dovuto, creando incertezza circa l'effettivo diritto alle compensazioni rivendicate. La questione racchiude in sé profili sia di merito, riguardanti la corretta interpretazione delle norme sulle compensazioni di prezzo, sia procedurali, attinenti ai presupposti e alle modalità corrette di esercizio della pretesa.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non fornisca una motivazione estesa, l'esito della dichiarazione di improcedibilità del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha riscontrato vizi procedurali nella proposizione del ricorso ovvero nella previa instaurazione del procedimento amministrativo. Probabilmente il TAR ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto nelle forme e nei modi in cui era stato proposto, forse per mancanza di alcuni presupposti procedurali essenziali o perché la ricorrente non aveva esperito previamente tutte le modalità previste dalla normativa applicabile. La dichiarazione di improcedibilità comporta che il giudice amministrativo non entra nel merito della fondatezza delle pretese della ricorrente relative alle compensazioni, limitandosi a valutare la correttezza del procedimento ricorsuale. Il fatto che il Comune non sia comparso in giudizio costituisce un elemento rilevante nel contesto della valutazione della regolarità processuale.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Vella Salvatore S.r.l., escludendo quindi di pronunciarsi nel merito circa la fondatezza della pretesa di compensazioni. Contestualmente il tribunale ha condannato il Comune di Corsico al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, quantificate in euro 1500 oltre IVA, CAP, spese generali e rimborso del contributo unificato versato. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa con data della camera di consiglio del 18 ottobre 2023 a Milano.

Massima

L'istanza di compensazioni di prezzo per variazioni nelle condizioni di esecuzione di lavori pubblici deve essere proposta secondo le modalità e i presupposti procedurali previsti dalla normativa vigente, affinché il relativo ricorso giurisdizionale sia ammissibile e consenta al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima ha pronunciato la presente sentenza per la declaratoria ex articolo 117 c.p.a. di illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Corsico rispetto all'istanza inoltrata dalla ricorrente a mezzo PEC del 27 maggio 2022 ai fini del riconoscimento delle compensazioni dei prezzi ex articolo 1 septies del decreto legge 25 maggio 2021 numero 73 nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 4 aprile 2022 e successive modificazioni maturate in relazione all'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, consolidamento, messa in sicurezza, rispristino delle coperture e adeguamento ai fini antincendio della Scuola Dante di cui al contratto numero 14493 del 15 luglio 2021 CIG 8377956BFE e per la condanna dell'amministrazione resistente alla definizione di detta istanza nonché per l'accertamento ai sensi dell'articolo 31 comma 3 c.p.a. della fondatezza dell'istanza di riconoscimento delle somme richieste, in via subordinata per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento anche a titolo risarcitorio delle compensazioni accertate come dovute oltre interessi come per legge sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2023 proposto da Vella Salvatore S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Manzo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Corsico non costituito in giudizio. Nel corso della camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 è stata relazione dei magistrati Antonio Vinciguerra presidente Mauro Gatti consigliere Luca Iera referendario estensore il quale ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia definitivamente pronunciando sul ricorso dichiara improcedibile il medesimo ricorso e condanna il Comune di Corsico al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella somma di euro 1500 oltre IVA CAP spese generali e rimborso del contributo unificato versato ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per la declaratoria
ex art. 117 c.p.a. di illegittimità del silenzio – inadempimento del Comune di Corsico rispetto all'istanza inoltrata dalla ricorrente a mezzo P.E.C. del 27.5.2022 ai fini del riconoscimento delle compensazioni dei prezzi ex art. 1 septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 4 Aprile 2022 e s.m.i. maturate in relazione all'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, consolidamento, messa in sicurezza, rispristino delle coperture e adeguamento ai fini antincendio della Scuola Dante di cui al contratto nr. 14493 del 15 luglio 2021 - CIG 8377956BFE - e per la condanna dell'amministrazione resistente alla definizione di detta istanza; nonché per l'accertamento ai sensi dell'art. 31, comma 3° c.p.a. della fondatezza dell'istanza di riconoscimento delle somme richieste;
- in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle compensazioni accertate come dovute oltre interessi come per legge.
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2023, proposto da Vella Salvatore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Corsico, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Corsico al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma di Euro 1.500,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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