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Sentenza n. 202302412/2023

Sentenza n. 202302412/2023

1E - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEDE DI MILANO - SEZIONE PRIMA - SENTENZA N. XXXX

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302412/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Gabriella Ottone ha proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Università degli Studi di Pavia, contestando un provvedimento amministrativo emanato dall'ateneo che le aveva pregiudicato una posizione di diritto. La controversia aveva avuto origine da una decisione dell'ateneo le cui modalità o contenuti la ricorrente riteneva illegittime secondo la normativa amministrativa applicabile. Con la sentenza precedente del 20 aprile 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva già esaminato il merito della questione e si era pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato. Successivamente all'emanazione di quella sentenza, le parti si trovavano nella fase procedurale dell'ottemperanza, ossia nella verifica che l'amministrazione rispettasse quanto ordinato dal giudice amministrativo nella sentenza stessa. Nel corso di questa fase, sopraggiunta nella data del 18 ottobre 2023, si è verificato un evento che ha determinato l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere.

Il quadro normativo

La controversia rientra nella sfera del diritto amministrativo italiano ed è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo. Le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale hanno valore di provvedimento amministrativo vincolante per le amministrazioni pubbliche, incluse le università statali, che costituiscono amministrazioni pubbliche nel senso del diritto amministrativo. Quando un giudice amministrativo accoglie un ricorso, l'amministrazione ha l'obbligo giuridico di ottemperare, cioè di conformarsi alle disposizioni della sentenza entro il termine stabilito. La cessazione della materia del contendere rappresenta un istituto procedurale previsto dalle norme di rito che determina l'estinzione del giudizio qualora il motivo della causa sia venuto meno durante il processo, per effetto di una sopravvenuta modificazione della situazione di fatto o giuridica controversa.

La questione giuridica

Il nocciolo della controversia originaria, risolto dalla sentenza del 2021 e poi verificato nella fase di ottemperanza, concerneva la legittimità di un atto amministrativo dell'Università di Pavia. La ricorrente contendeva all'ateneo il fondamento giuridico di quel provvedimento, ritenendo che la decisione amministrativa non fosse conforme alle disposizioni di legge o ai principi di correttezza procedimentale. La questione implicava valutare se l'Università avesse agito correttamente nel rispetto del proprio ordinamento interno e della normativa amministrativa generale. Nella fase successiva, la cessazione della materia del contendere evidenzia che la situazione originaria di illegittimità era stata completamente risolta, eliminando il fondamento stesso della controversia.

La motivazione del giudice

Nella fase di ottemperanza, il Tribunale ha accertato che la materia della controversia aveva cessato di esistere, il che significa che l'amministrazione universitaria aveva compiuto gli atti e i provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza precedente del 2021 oppure che la situazione fattuale aveva subito una modifica tale da rendere priva di oggetto la controversia stessa. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra e dai Consiglieri Mauro Gatti e Luca Iera, ha operato una verifica sulla sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio. Ritenendo che gli elementi di controversia fossero venuti meno, il Tribunale ha costatato la cessazione della materia del contendere, un esito che rappresenta una conclusione positiva per il ricorrente poiché implica l'avvenuta risoluzione della questione nel senso da questi desiderato. Sebbene non sia stata redatta una motivazione ampia nella sentenza, l'esito processuale testimonia l'adeguamento dell'Università alle disposizioni della sentenza precedente.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il processo e concludendo la controversia. Parallelamente, ha condannato l'Università degli Studi di Pavia al pagamento delle spese processuali in favore di Gabriella Ottone, liquidate equitativamente in 1.500 euro oltre agli oneri di legge. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza medesima. Questa pronuncia rappresenta il completamento della tutela amministrativa accordata al ricorrente, il quale non solo ha visto accolta la propria impugnazione nella fase precedente, ma ha altresì ottenuto il rimborso dei costi legali sostenuti e l'ottemperanza della sentenza.

Massima

La cessazione della materia del contendere nella fase di ottemperanza determina l'estinzione del processo quando il motivo della controversia è venuto meno per conformazione dell'atto amministrativo illegittimo alle disposizioni del giudice, importando il completo adeguamento della pubblica amministrazione alle esigenze di tutela del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2021, n. 1008.
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2023, proposto da
Gabriella Ottone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Torniellie  Francesco Muzzin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cesare Zizza, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Università degli Studi di Pavia al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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