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Sentenza n. 202302411/2023

Sentenza n. 202302411/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RINNOVO PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302411/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente aveva presentato presso la questura competente un'istanza per il rinnovo del porto d'armi per difesa personale, titolo già precedentemente posseduto e sottoposto a scadenza. La questura, in sede amministrativa, aveva rigettato l'istanza di rinnovo senza accogliere le ragioni addotte dal richiedente. Il ricorrente, ritenendo il diniego ingiustificato e contrario ai criteri di valutazione previsti dalla normativa sui porti d'armi, ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e il conseguente accoglimento della domanda di rinnovo. Il giudice amministrativo ha però confermato la legittimità del provvedimento della questura, rigettando le istanze del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia dei porti d'armi è disciplinata dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1998, numero 527, il quale stabilisce i presupposti, le modalità e le condizioni per il rilascio e il rinnovo dei titoli autorizzativi. La legge richiede che il richiedente dimostri l'esistenza di ragionevoli motivi di difesa personale, nonché il possesso di determinati requisiti morali e di affidabilità. L'amministrazione della pubblica sicurezza gode di un apprezzabile margine discrezionale nella valutazione della sussistenza delle circostanze che giustifichino il rilascio del porto d'armi, sebbene tale discrezionalità debba rispettare i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e legalità imposti dall'ordinamento. La questura, quale organo titolare del potere amministrativo di rilascio e rinnovo, deve motivare adeguatamente il diniego qualora decida di non accogliere l'istanza.

La questione giuridica

Il nodo centrale riguardava se la questura avesse correttamente valutato la sussistenza delle ragionevoli motivazioni di difesa personale addotte dal ricorrente e se il diniego fosse stato adeguatamente motivato. Si discuteva inoltre se le circostanze specifiche del caso concreto, alla data della valutazione amministrativa, potessero costituire base sufficiente per ritenere sussistenti ancora i presupposti per il rinnovo del porto d'armi. La questione era rilevante poiché riguardava il corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo nei limiti della legalità e della ragionevolezza.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato gli elementi di fatto e di diritto sottoposti dal ricorrente, verificando se la questura avesse operato una valutazione irragionevole o arbitraria delle circostanze. Il giudice amministrativo ha ritenuto che le ragioni indicate dal ricorrente, alla luce della documentazione acquisita e dei criteri normativi vigenti, non fossero idonee a dimostrare in maniera convincente la persistenza di ragionevoli necessità di difesa personale. Ha inoltre confermato che l'amministrazione aveva fornito una motivazione adeguata del diniego, ancorché sintetica, e che le considerazioni alla base del provvedimento non risultavano contrarie ai principi di legalità e ragionevolezza. Il collegio ha rigettato dunque le doglianze del ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando quindi il rigetto dell'istanza di rinnovo del porto d'armi per difesa personale deciso dalla questura. Non è stato accertato un diritto al rinnovo del titolo, e il ricorrente rimane privo del porto d'armi. Non risultano specifiche condanne alle spese o ulteriori provvedimenti particolari oltre al rigetto della domanda cautelare e della domanda principale.

Massima

L'amministrazione della pubblica sicurezza dispone di discrezionalità nel valutare la sussistenza di ragionevoli motivi di difesa personale per il rinnovo del porto d'armi, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo per violazione di legge, carenza di motivazione, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti accertati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Pavia 16 dicembre 2022 prot. N. 75818/A1/UPA Proc. n. 5848/2022, notificato a mezzo PEC in data 21 dicembre 2022, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2023, proposto da
Ambrogio Robecchi Majnardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi e Emilio Pili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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