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Sentenza n. 202302406/2023

Sentenza n. 202302406/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO DEFINITIVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302406/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il rigetto di un'istanza di emersione relativa a un lavoratore straniero, presentata da un datore di lavoro il 27 luglio 2020 alla Prefettura di Milano. L'istanza di emersione è lo strumento amministrativo mediante il quale i datori di lavoro possono richiedere la regolarizzazione di lavoratori stranieri occupati in situazione di irregolarità. La Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo, ha emesso il provvedimento di rigetto in data 5 gennaio 2023, negando l'istanza e impedendo così la regolarizzazione del lavoratore. Avverso tale provvedimento il datore di lavoro ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità amministrativa della decisione prefettizia e chiedendone l'annullamento.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione rientra nella disciplina dell'immigrazione e del lavoro straniero, regolata principalmente dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, integrato da specifici provvedimenti normativi che, in periodi contingenti, hanno reso disponibili sanatorie e procedure di emersione. La Prefettura, in qualità di Ufficio Territoriale del Governo, esercita funzioni amministrative delegate in materia di immigrazione e regolarizzazione della manodopera straniera, operando nel quadro della discrezionalità amministrativa temperata dagli obblighi di corretta procedura e di adeguata motivazione degli atti. L'atto amministrativo di rigetto di un'istanza costituisce un provvedimento che incide direttamente su diritti e interessi legittimi dei soggetti interessati ed è pertanto assoggettato al controllo del giudice amministrativo quanto alla sua legittimità sostanziale e formale.

La questione giuridica

Il ricorso poneva fondamentalmente un problema di legittimità amministrativa del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura, vertendo sul controllo dell'esercizio corretto della competenza prefettizia in materia di istanze di emersione. La controversia concerneva la verifica della sussistenza di vizi procedurali, difetti motivazionali o esercizio illegittimo del potere discrezionale dell'amministrazione, questioni tipiche del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che deve verificare se l'amministrazione ha operato secondo la legge e la corretta procedura amministrativa. Il punto di diritto controverso riguardava se il rifiuto opposto dalla Prefettura potesse ritenersi conforme ai parametri di legalità sostanziale e procedimentale richiesti dall'ordinamento giuridico.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante della Sezione Terza del TAR Lombardia, pur non esplicitando dettagliatamente le ragioni nella sentenza resa, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi di illegittimità tali da determinare l'accoglimento del ricorso. L'accoglimento del ricorso non può che significare che la Prefettura, nel rigettare l'istanza di emersione, non ha operato secondo le regole che disciplinano il procedimento amministrativo, oppure ha difettato nella motivazione del provvedimento, oppure ha esercitato il suo potere in modo irragionevole o illogico. Il giudice ha valutato la documentazione prodotta dalle parti in fase giudiziale e le relative deduzioni argomentative, giungendo alla conclusione che l'istanza di emersione avrebbe dovuto essere accolta piuttosto che rigettata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato in via definitiva il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione emesso dalla Prefettura di Milano il 5 gennaio 2023. La Prefettura è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro mille oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento delle pretese economiche sostenute dal ricorrente per la difesa in giudizio. La sentenza è stata ordinate di esecuzione immediata dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura era tenuta a conformarsi al provvedimento giurisdizionale e a procedere alla regolarizzazione del lavoratore secondo le modalità previste dalla normativa sull'emersione.

Massima

Laddove la Prefettura rigetti un'istanza di emersione, il provvedimento risulta illegittimo quando sia affetto da vizi procedurali, difetti motivazionali o irragionevole esercizio del potere discrezionale amministrativo, fattispecie in cui la domanda di regolarizzazione deve essere accolta e il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione alle spese di lite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione (MI4707048722 – Prot. n. P-MI/L/N/2020/124256) presentata in data 27 luglio 2020 dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo in data 5 gennaio 2023.
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e del datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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