AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302404/2023

Sentenza n. 202302404/2023

4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302404/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto, presumibilmente straniero in situazione irregolare o privo di regolare autorizzazione al lavoro, ha presentato istanza di emersione del lavoro irregolare presso l'autorità amministrativa competente, chiedendo di regolarizzare la propria posizione lavorativa e ottenere lo status legale necessario per il soggiorno e l'esercizio dell'attività. Scaduti i termini previsti dalla legge per il rilascio del provvedimento amministrativo, l'istante non ha ricevuto alcuna risposta, configurandosi il silenzio della pubblica amministrazione. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha promosso ricorso al TAR per ottenere l'accertamento dei diritti relativi all'emersione del lavoro irregolare e per contestare il silenzio assunto come diniego implicito della propria richiesta. Il ricorso è stato presentato alla sezione quarta del TAR della Lombardia, competente per materie di immigrazione e diritto dello straniero nel territorio lombardo.

Il quadro normativo

La disciplina dell'emersione del lavoro irregolare è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e da successive normative che consentono ai lavoratori stranieri di regolarizzare la propria posizione, nonché da disposizioni che inquadrano il silenzio della pubblica amministrazione come comportamento idoneo a produrre effetti giuridici secondo il principio della cosiddetta rilevanza amministrativa del silenzio. La pubblica amministrazione deve rispondere alle istanze entro i termini previsti dalla legge, e il mancato adempimento costituisce vizio della procedura amministrativa. Il diritto amministrativo prevede specifiche forme di tutela avverso il silenzio, tra cui il ricorso amministrativo, che consente al privato di impugnare il provvedimento amministrativo o di ottenere una pronuncia su questioni di diritto e di interesse legittimo. I principi di trasparenza, tempestività e correttezza devono governare l'azione amministrativa in materia di diritti degli stranieri.

La questione giuridica

Il punto di diritto da risolvere riguardava la ricevibilità della richiesta di tutela avverso il silenzio della pubblica amministrazione in materia di istanza di emersione del lavoro irregolare. Nello specifico, il giudice amministrativo doveva verificare se il ricorso fosse stato proposto in conformità ai presupposti procedurali richiesti dalla legge, se il ricorrente avesse legittimazione ad agire, se fossero stati osservati i termini di presentazione della ricursione, e se l'istanza di emersione fosse stata correttamente formalizzata presso l'amministrazione competente. La questione comportava anche una riflessione sulla corretta identificazione dell'organo amministrativo destinatario dell'istanza e sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per far valere il diritto alla regolarizzazione della posizione lavorativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha condotto un'istruttoria sulla ammissibilità della ricursione, esaminando la documentazione prodotta dal ricorrente e verificando la conformità del ricorso alle norme di procedura amministrativa. Attraverso l'analisi dei vizi procedurali e della struttura della ricursione, il TAR ha riscontrato la presenza di profili di irricevibilità che ostano all'esame del merito della controversia. Il giudice ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto nemmeno per il profilo della ricevibilità, in quanto affetto da difetti procedurali tali da impedire l'esercizio della tutela amministrativa. La motivazione ha posto in rilievo come la ricevibilità della ricursione sia condizione imprescindibile per l'accesso al giudizio amministrativo, e come il suo difetto determini il rigetto della ricussione in via preliminare, senza necessità di esaminare il merito della controversia riguardante i diritti sostanziali del ricorrente.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato il ricorso irricevibile, rigettando conseguentemente la richiesta di tutela amministrativa avverso il silenzio della pubblica amministrazione in materia di emersione del lavoro irregolare. Con tale pronuncia, il giudice ha chiuso il procedimento amministrativo senza entrare nel merito della domanda relativa alla regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente. La dichiarazione di irricevibilità comporta che il ricorso non ha potuto acquisire alcun effetto utile presso l'autorità giudiziaria amministrativa, lasciando al ricorrente la possibilità di esperire altri rimedi secondo la legge qualora sussistessero i presupposti formali necessari.

Massima

La ricevibilità della ricursione avverso il silenzio amministrativo è requisito essenziale per accedere alla tutela amministrativa, e il suo difetto determina il rigetto preliminare del ricorso indipendentemente dal merito della controversia sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.lgs. n. 34/2020 (domanda n. -OMISSIS-), presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore della Sig.ra -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →