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Sentenza n. 202300024/2023

Sentenza n. 202300024/2023

1G/X - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300024/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- dell'8 aprile 2022 dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di -OMISSIS-, inviata in ottemperanza al disposto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, con il quale è stato modificato l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76;
- della deliberazione dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell'8 aprile 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2022, proposto da
Andrea Bettini, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi, Massimo Bruno e Maria Bernuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMCEO - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Torti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FNOMCEO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’OMCEO - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- e della FNOMCEO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Vista la richiesta congiunta di passaggio in decisione della causa senza discussione, sottoscritta dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi, Guido Torti e Francesco Paolo Bello, i quali sono considerati presenti, ad ogni effetto, in udienza;
Con ordinanza cautelare n. 608 del 27 maggio 2022, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato - con il quale l’Ordine professionale ha sospeso gli effetti della sospensione dall’esercizio dalla professione fino al 27 aprile 2022 - sino alla data di scadenza della validità della certificazione verde.
In esecuzione della predetta ordinanza cautelare, il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- ha adottato la deliberazione n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2022, con la quale ha disposto il differimento della cessazione temporanea della sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione sino al 23 luglio 2022.
Con deliberazione n. -OMISSIS- del 5 agosto 2022 il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della salute, ha revocato la deliberazione consiliare n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2022, impugnata con il presente ricorso.
Con memoria depositata in data 7 ottobre 2022, il ricorrente ha dichiarato che la revoca del provvedimento impugnato è completamente satisfattiva delle sue pretese ed ha pertanto invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna dell’Ordine resistente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 8 ottobre 2022, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 10 ottobre 2022 anche l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ed ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il ricorrente non ha coltivato la domanda risarcitoria genericamente formulata nel ricorso e tuttavia non vi ha espressamente rinunciato.
A tal proposito il Collegio deve dare atto che la memoria di replica depositata dal ricorrente in data 19 ottobre 2022, nella quale sono state sviluppate difese in merito alla domanda risarcitoria formulata da altro ricorrente nel giudizio contraddistinto dal numero di ruolo generale -OMISSIS- del 2022, è stata erroneamente depositata nel presente giudizio, per cui non sarà tenuta in considerazione ai fini del decidere.
Pertanto, nonostante la dichiarazione del ricorrente che il provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento impugnato deve ritenersi completamente satisfattivo del suo interesse ad esercitare l’attività libero-professionale di odontoiatra, il Collegio non ravvisa i presupposti indicati dall’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Da tale dichiarazione e dal comportamento processuale del ricorrente si evince tuttavia che egli non vanta più alcun interesse alla decisione del presente ricorso, per cui lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.
La natura degli interessi coinvolti nella presente fattispecie e la novità della questione oggetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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