3N - PUBBLICA ISTRUZIONE - NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302399/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quinta, ha affrontato una controversia relativa al diritto all'istruzione in ambito scolastico, specificamente la questione della non ammissione di uno studente alla classe successiva. Il ricorso nasce da una decisione di una scuola secondaria di primo o secondo grado che ha negato la promozione dello studente al termine dell'anno scolastico, sulla base di risultati insufficienti negli apprendimenti. Questa tipologia di ricorso è frequente nel contenzioso amministrativo educativo e riguarda il bilanciamento fra il potere discrezionale della scuola nella valutazione e il diritto dello studente a proseguire il percorso formativo. La controversia tocca un aspetto delicato dei rapporti fra amministrazione scolastica, genitori e alunni, dove i criteri e le procedure di valutazione diventano oggetto di scrutinio giudiziario. Il ricorso è stato infine dichiarato estinto, il che indica che le circostanze della causa hanno subito modificazioni durante il procedimento.
Il quadro normativo
La materia della valutazione e della promozione degli studenti è disciplinata dal decreto legislativo numero 62 del 2017, che regola il sistema nazionale di valutazione del diritto dello studente e la valutazione del comportamento, nonché dai decreti e regolamenti attuativi del decreto legislativo numero 297 del 1994 concernente le norme generali sull'istruzione. Le decisioni assunte dalla scuola relative alla non ammissione alla classe successiva devono rispettare i principi costituzionali sull'istruzione sanciti dall'articolo 33 e 34 della Costituzione, che riconoscono il diritto all'istruzione come diritto fondamentale. La valutazione deve avvenire secondo criteri stabiliti a livello nazionale e nel rispetto del principio del contraddittorio e della trasparenza, nonché seguendo le procedure previste dagli organi collegiali delle singole scuole. Il ricorso amministrativo è lo strumento mediante il quale lo studente e la famiglia possono impugnare una decisione ritenuta illegittima, allegando vizi procedurali, carenza di istruttoria, violazione di norme o eccesso di potere.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della decisione della scuola di non ammettere lo studente alla classe successiva, questione che presupponeva l'accertamento dei vizi procedurali o sostanziali nella formazione della decisione medesima. Il punto giuridico centrale riguardava se la scuola avesse correttamente applicato i criteri di valutazione, se le procedure collegiali fossero state seguite nel rispetto della normativa, e se la decisione risultasse adeguatamente motivata e proporzionata al fine di tutelare comunque l'interesse dello studente al proseguimento dell'istruzione. La controversia implicava il delicato bilanciamento fra la discrezionalità tecnica della scuola nella valutazione pedagogica degli apprendimenti e il sindacato del giudice amministrativo su eventuali illegittimità formali o sostanziali. Talvolta in tali ricorsi emerge altresì la questione della tempestività delle comunicazioni alla famiglia e delle modalità di coinvolgimento nei processi decisionali.
La motivazione del giudice
Il TAR, nella sua valutazione, ha preso in considerazione le circostanze della causa sopravvenute durante il procedimento che hanno portato all'estinzione del ricorso. L'estinzione di un ricorso amministrativo può verificarsi quando viene meno l'interesse del ricorrente a proseguire la controversia, situazione che nel contesto scolastico si verifica frequentemente qualora lo studente sia stato comunque ammesso ad una classe successiva per effetto di ricorsi gerarchici, per ottenimento di ulteriori valutazioni, per intervento della scuola nella correzione della decisione, oppure quando sia decorso il periodo critico entro cui la questione manteneva attualità. Il giudice amministrativo ha ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita e degli accadimenti sopravvenuti, la prosecuzione della causa non avrebbe prodotto effetti pratici significativi per il ricorrente. L'estinzione rappresenta una soluzione procedurale che chiude il contenzioso senza pronunciarsi nel merito della legittimità della decisione impugnata, il che comporta che la questione di fondo rimane tecnicamente non decisa dal punto di vista giurisprudenziale. Questa modalità di conclusione è comune nel contenzioso scolastico quando le circostanze concrete si evolvono durante il procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il ricorso avanzato dallo studente, con conseguente cessazione del procedimento amministrativo senza pronunciamento sui vizi substantivi della decisione della scuola. Questa decisione implica che lo studente non ottiene una pronuncia esplicita sulla legittimità della mancata ammissione, ma la controversia perde comunque di rilevanza pratica, presumibilmente perché il danno denunciato è stato in qualche misura superato dagli eventi intervenuti. Le spese di lite vengono generalmente non compensate o ripartite secondo i criteri di equità, atteso che nessuna delle parti ha ottenuto una vittoria nel merito.
Massima
Quando in una controversia relativa alla non ammissione di uno studente alla classe successiva intervengono circostanze sopravvenute che rendono priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo dichiara estinto il ricorso secondo il principio di economia processuale, senza pronunciarsi sulla legittimità della decisione scolastica impugnata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. dei risultati finali degli esami di idoneità alla classe V 2018/2019, emessi dalla Commissione esaminatrice costituita in seno all'Istituto indicato in epigrafe e contenuti in apposito documento redatto in data 14.6.2019, a firma del Presidente, affisso all'albo scolastico del predetto Istituto il 14.6.2019, attraverso cui l'alunno -OMISSIS-è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe V del II ciclo di istruzione; 2. del verbale della Commissione esaminatrice, relativo alla valutazione degli esami di idoneità alla classe V 2018/2019, redatto in data 14.6.2019, a firma del Segretario nonché del Presidente, conosciuto in data 12.7.2019, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe V del II ciclo di istruzione, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); 3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe V; 4. dello scrutinio degli esami di idoneità alla classe V 2018/2019 sostenuti dall'alunno; 5. del verbale della seduta preparatoria per gli esami di idoneità alla classe V 2018/2019, redatto dalla Commissione d'esame in data 22.5.2019; 6. dei criteri di ammissione alla classe V del II ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018/2019, laddove adottati; 7. dei criteri (e delle griglie) di correzione, valutazione e conduzione delle prove relative agli esami di idoneità, laddove adottati; 8. delle prove scritte, orali e pratiche svolte dall'alunno in occasione degli esami di idoneità alla classe V 2018/2019 nelle discipline italiano, spagnolo, inglese, matematica, economia aziendale, storia, diritto; 9. dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove di italiano, spagnolo, inglese, matematica, economia aziendale, storia, diritto, svolte dall'alunno in occasione degli esami di idoneità alla classe V 2018/2019, a firma dei commissari esaminatori, conosciuti in data 12.7.2019 o laddove redatti; 10. delle circolari sugli scrutini adottate dall'Istituto indicato in epigrafe; 11. dei risultati finali e dello scrutinio del candidato esterno Mazzucchelli Camillo; 12. di tutte le prove d'esame svolte dal candidato esterno -OMISSIS-nelle discipline italiano, spagnolo, inglese, matematica, economia aziendale, storia, diritto, oltre che dei relativi verbali di svolgimento, correzione e valutazione, laddove adottati; 13. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio), anche non conosciuto, nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dal ricorrente per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Istituto Tecnico Economico “-OMISSIS-” di Milano, commissione esaminatrice per gli esami di idoneità alla classe V 2018/2019 costituita in seno All'Istituto summenzionato, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Vista l’atto di rinuncia al ricorso del 15 luglio 2023, notificato e depositato in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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