4C/M - EDILIZIA - SCIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CANCELLO PEDONALE PROVVISORIO SU RECINZIONE ESISTENTE - ISTANZA DI ANNULLAMENTO - ISTANZA RIVALUTAZIONE ATTI - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302396/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per accertamento - e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sulla diffida presentata dal ricorrente in data 22.06.2023 ai sensi dell'art. 19, comma 6 della L. n. 241/90, di sollecito all'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione in merito alla legittimità dell'iniziativa edilizia oggetto della SCIA n.-OMISSIS- e all’esercizio dei necessari poteri sanzionatori, repressivi e di autotutela; - dell'obbligo del Comune di -OMISSIS- di provvedere in ordine alla summenzionata diffida; - della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., della pretesa del ricorrente ad ottenere un intervento del Comune di -OMISSIS- volto ad appurare l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'attività edilizia oggetto della SCIA n.-OMISSIS- e ad adottare i provvedimenti sanzionatori, repressivi e di autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 241/90; e per la condanna - del Comune di -OMISSIS- a pronunciarsi sull'istanza del ricorrente ad adottare le determinazioni sopra indicate in un termine congruo, in ogni caso non superiore a trenta giorni. sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Alessandro Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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