3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO/CONVERSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302390/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il diniego opposto dalla Questura di Milano al rinnovo e alla conversione del suo permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Il ricorso era stato proposto nel 2019 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, e già in precedenza, con ordinanza n.1289 del 2019, il medesimo TAR aveva rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento stesso. La ricorrente si era rivolta ai professionisti del foro di Milano per impugnare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, affidando al giudice amministrativo la valutazione della conformità del provvedimento della Questura ai principi e alle norme che governano la materia dei permessi di soggiorno.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta principalmente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche, che regola le condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. La conversione e il rinnovo del permesso di soggiorno costituiscono procedimenti amministrativi nei quali la Questura deve valutare il permanere dei requisiti normativi e l'interesse pubblico legittimo all'autorizzazione della permanenza. La categoria del permesso in attesa di occupazione è specificamente disciplinata e presuppone il verificarsi di determinati presupposti fattici e normativi. Le Questure, quali uffici di pubblica sicurezza competenti per i procedimenti di soggiorno, esercitano una discrezionalità amministrativa vincolata ai criteri stabiliti dalla legge.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del diniego opposto dalla Questura di Milano in relazione alla richiesta di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. La ricorrente contestava verosimilmente l'illegittimità del provvedimento, sostenendo probabilmente che il diniego fosse viziato per eccesso di potere, mancanza di istruttoria, violazione di norme di procedura o di merito, ovvero che il provvedimento fosse insufficientemente motivato o contrario ai principi del diritto amministrativo. La questione di fondo concerneva se la Questura avesse correttamente valutato la sussistenza dei requisiti normativi e procedurali per il rinnovo e la conversione richiesti, e se il diniego fosse stato legittimamente fondato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa in sede di Camera di Consiglio nella seduta del 18 ottobre 2023, ha concluso che il ricorso era infondato e pertanto lo ha respinto. Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento della Questura fosse legittimo nei suoi presupposti procedurali e sostanziali. Il TAR ha valorizzato, con ogni probabilità, la discrezionalità amministrativa della Questura nell'ambito della valutazione dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di soggiorno, rigettando le contestazioni della ricorrente circa i vizi procedurali o di merito. La decisione del TAR comporta l'affermazione della conformità del diniego negato all'ordinamento giuridico, nonostante le critiche avanzate dalla ricorrente sulla gestione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso numero di registro generale 1995 del 2019, confermando così la legittimità del provvedimento della Questura di Milano che aveva rigettato l'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che ne distribuisce il costo in proporzione all'accoglimento parziale o totale delle domande. Inoltre, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo ad identificare la ricorrente, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona ai sensi della disciplina sulla privacy e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Massima
Quando la Questura valuta richieste di rinnovo o conversione di permessi di soggiorno nell'ambito della sua discrezionalità vincolata, il ricorrente che impugna il diniego deve provare i vizi procedurali o sostanziali del provvedimento, mentre la conformità dell'atto ai criteri normativi vigenti è presunta legittima salvo diversa comprovazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Donatella Testini, Consigliere per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS- recante rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione in attesa occupazione del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2019 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Sussman detto Steinberg e Cristina Callegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Milano, Via Camillo Hajech n.2; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1289 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 18 ottobre 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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