AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300239/2023

Sentenza n. 202300239/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300239/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ha presentato il 23 luglio 2020 un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno, avvalendosi della procedura straordinaria prevista dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, convertito in legge numero 77 del 2020, emanato durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Ministero ha successivamente notificato un preavviso di rigetto della istanza il 17 gennaio 2022. A fronte del silenzio amministrativo che si è formato sulla istanza di emersione, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel corso del 2022, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità di tale silenzio. La controversia riguarda quindi il mancato esame e la mancata decisione da parte dell'amministrazione su una procedura di regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare.

Il quadro normativo

La regolazione delle procedimenti di emersione dal lavoro irregolare è stata introdotta dal decreto legge numero 34 del 2020, convertito in legge numero 77 del 2020, quale misura straordinaria nel contesto dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. L'articolo 103 di questo decreto contempla specifici termini e procedure mediante cui i datori di lavoro potevano regolarizzare rapporti di lavoro privi della documentazione prescritta. Il ricorso amministrativo ex articolo 117 del codice del processo amministrativo consente ai soggetti interessati di impugnare gli atti amministrativi illegittimi o, in taluni casi, il silenzio dell'amministrazione quando la legge prescrive un provvedimento espresso. La materia è inoltre disciplinata dalle disposizioni generali sul procedimento amministrativo in tema di trasparenza, tempistica e motivazione dei provvedimenti.

La questione giuridica

La questione centrale consiste nel verificare se il ricorso proposto fosse ricevibile secondo le norme processuali vigenti, considerando il decorso dei termini dalla presentazione dell'istanza al deposito del ricorso, nonché il preavviso di rigetto preventivamente notificato dall'amministrazione. In particolare, il giudice amministrativo doveva verificare se fossero stati rispettati i termini procedurali richiesti dalla legge per proporre ricorso contro il silenzio dell'amministrazione e se il procedimento fosse stato correttamente formato secondo le modalità prescitte. Emergeva quindi un conflitto tra il diritto del ricorrente a ottenere una decisione sulla propria istanza di emersione e le esigenze di certezza nelle forme e nei termini del ricorso amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentato soffrisse di un vizio procedurale che lo rendeva inammissibile, ossia non conforme ai presupposti di ricevibilità richiesti dal codice del processo amministrativo. Pur senza esplicitare estesamente nella sentenza i singoli motivi di irricevibilità, il tribunale ha accertato che il ricorrente non aveva rispettato le condizioni formali o sostanziali necessarie affinché la questione fosse esaminata nel merito. La declaratoria di irricevibilità costituisce una pronuncia di rito che non entra nel merito della pretesa azionata e preclude l'esame della fondatezza della domanda. Tale esito rivela come la mancanza di conformità procedimentale risulti determinante nella valutazione complessiva del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, disponendo il compenso delle spese di lite. La sentenza, pur non accogliendo l'istanza di annullamento del silenzio amministrativo, non fornisce una pronuncia nel merito sulla legittimità della condotta dell'amministrazione riguardo alla procedura di emersione. Le parti rimangono nella situazione di fatto e di diritto derivante dal preavviso di rigetto e dal silenzio formatosi sulla istanza originaria. La decisione è stata depositata in data 27 gennaio 2023 ed è stata ordinata la sua esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

L'irricevibilità del ricorso amministrativo consegue al mancato rispetto dei termini e delle forme processuali prescritti dal codice del processo amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale azionata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 23/7/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3186 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Pirro, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Ponte Seveso n.41;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tra cui il preavviso di rigetto notificato il 17/1/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →