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Sentenza n. 202302385/2023

Sentenza n. 202302385/2023

4E - COMMERCIO - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - REVOCA AUTORIZZAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302385/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un commerciante titolare di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nel Comune di Milano aveva ricevuto un'autorizzazione dal Comune il 16 aprile 2014, successivamente rinnovata con delibera dirigenziale il 25 ottobre 2021. Il 18 novembre 2021, la Prefettura di Milano ha richiesto ufficialmente al Sindaco la revoca dell'autorizzazione sulla base dell'articolo 19, comma 4, del D.P.R. 616/1977, mentre il 26 ottobre 2021 anche la Questura di Milano aveva proposto la revoca della licenza secondo le medesime disposizioni normative. A fronte di queste richieste, il Comune di Milano ha emanato il provvedimento di revoca mediante delibera dirigenziale il 18 febbraio 2022, comunicato al ricorrente il 22 febbraio 2022. Il commerciante ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando sia il provvedimento di revoca del Comune sia la proposta della Questura, contestando la legittimità di entrambi gli atti amministrativi.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nella disciplina relativa alle autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciali su area pubblica e dei poteri di controllo e vigilanza riconosciuti alle prefetture sugli enti locali. Risulta fondamentale l'articolo 19, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616, il quale attribuisce al Prefetto il potere di richiedere agli enti locali la revoca di atti amministrativi nei casi in cui sussistano violazioni di norme di legge o quando il fenomeno criminale condizioni l'esercizio dell'attività commerciale, in particolare in ambiti sensibili quali la sicurezza pubblica e la prevenzione della criminalità organizzata. La materia si colloca inoltre sotto la protezione del decreto legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, come risulta dalla decisione di oscuramento delle generalità della parte nel testo della sentenza. La normativa conferisce all'amministrazione prefettizia e all'ente locale ampi margini di discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti per interventi restrittivi finalizzati al mantenimento dell'ordine pubblico.

La questione giuridica

La questione centrale attiene alla legittimità dell'esercizio del potere prefettizio di richiedere la revoca dell'autorizzazione commerciale sulla base dell'articolo 19, comma 4, del D.P.R. 616/1977 e conseguentemente all'obbligo del Sindaco di accogliere tale richiesta. Il ricorrente presumibilmente contestava che fossero stati accertati i presupposti legali per la revoca, quali l'effettivo condizionamento mafioso dell'attività commerciale o altre violazioni concrete di norme di legge che giustificassero l'intervento prefettizio. Era in gioco il diritto fondamentale alla prosecuzione di un'attività economica già autorizzata e regolarmente rinnovata rispetto alle esigenze imperative di ordine pubblico e sicurezza cittadina, nonché il corretto esercizio della potestà sostitutiva prefettizia nei confronti degli enti locali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso del commerciante, ritenendo pienamente legittimi i provvedimenti di revoca sia della Prefettura che del Comune. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione sviluppata in tutte le sue articolazioni, dall'esito emerge che il collegio giudicante ha ritenuto pienamente sussistenti i presupposti previsti dall'articolo 19, comma 4, del D.P.R. 616/1977 per l'esercizio del potere prefettizio, ossia che fossero presenti elementi obiettivi, presumibilmente legati alla sicurezza pubblica o al condizionamento dell'attività da parte della criminalità organizzata, che giustificassero pienamente il provvedimento restrittivo. Il giudice amministrativo ha altresì ritenuto corretta e doverosa l'obbligazione per il Comune di Milano di ottemperare alla richiesta della Prefettura, valutando che la discrezionalità dell'ente locale fosse legittimamente esaurita dal realizzarsi dei presupposti normativi imperativi. La condanna del ricorrente alle spese di giudizio testimonia come il collegio abbia ritenuto il ricorso manifestamente infondato e carente di fondamento giuridico sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha respinto integralmente il ricorso proposto dal commerciante, rigettando sia l'impugnazione della revoca dell'autorizzazione emanata dal Comune di Milano che i motivi aggiunti concernenti la proposta della Questura di Milano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in 5.000 euro, suddivise tra il Ministero dell'Interno per 2.500 euro e il Comune di Milano per 2.500 euro, oltre gli oneri di legge. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con ordine di esecuzione rivolto all'autorità amministrativa, e il tribunale ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità e dei dati identificativi personali del ricorrente al fine di tutelare la riservatezza e la dignità della parte in conformità alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati.

Massima

L'autorità prefettizia esercita legittimamente il potere di richiedere la revoca di un'autorizzazione per attività commerciale su area pubblica quando sussistano elementi obiettivi di condizionamento criminale o violazioni di legge secondo l'articolo 19, comma 4, del D.P.R. 616/1977, e l'amministrazione locale rimane obbligata ad attenersi a tale richiesta senza margini di discrezionalità valutativa sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di revoca dell'autorizzazione n. -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in specie per la somministrazione di alimenti e bevande presso il chiosco denominato “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Milano in data 16.4.2014, da ultimo rinnovata con D.D. n. 9040 del 25.10.2021, a firma del Direttore di Area, in data 18.2.2022, conosciuto il 22 febbraio 2022;
per quanto occorrer possa, della comunicazione della Prefettura di Milano del 18.11.2021 Prot. -OMISSIS-con cui è stato richiesto al Sig. Sindaco del Comune di Milano, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 616/1977, la revoca della predetta autorizzazione; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o comunque consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto e non comunicato, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/6/2022:
del provvedimento della Questura di Milano - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale del 26.10.2021 con il seguente oggetto: “Proposta di revoca della licenza ai sensi dell'art. 19, comma 4, in relazione al comma 1, numero 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Lerro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) – di cui 2.500, 00 (duemilacinquecento/00) a favore del Ministero dell’interno e 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a favore del Comune di Milano - oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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