4A - AFFIDAMENTI - LAVORI - APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA ED ENERGETICA - AGGIUDICAZIONE - REVOCA - AGGIUDICAZIONE AL SECONDO IN GRADUATORIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302380/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda una gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione antisismica ed energetica del Liceo Niccolò Copernico di Pavia, aggiudicata alla Impresa Eliseo Ing. Renato S.r.l. mediante procedura competitiva gestita dalla Provincia di Pavia. Successivamente, con determinazione dirigenziale numero 678 del 16 maggio 2023, la stessa Provincia ha emesso un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione nei confronti della ditta ricorrente, disponendo contestualmente l'escussione della cauzione versata, la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'affidamento della commessa alla seconda graduata in elenco. La revoca è stata preceduta da una comunicazione di avvio del relativo procedimento mediante nota protocollare del 3 aprile 2023. La Impresa Eliseo ha impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestandone la legittimità sotto molteplici profili e chiedendo l'annullamento di tutti gli atti amministrativi conseguenti.
Il quadro normativo
La controversia si inquadra nella disciplina degli appalti pubblici e in particolare nei principi di trasparenza, imparzialità e corretta gestione delle procedure di aggiudicazione stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici. La revoca dell'aggiudicazione rappresenta un provvedimento amministrativo ablativo caratterizzato da una particolare severità, poiché incide direttamente sul diritto acquisito dall'aggiudicatario al perfezionamento del contratto e alla conseguente esecuzione delle prestazioni. Tale revoca deve essere fondata su presupposti di fatto e di diritto rigorosamente accertati, deve rispettare i principi del contraddittorio e della tutela della legittima affidazione dell'aggiudicatario, e deve seguire una procedura amministrativa corretta. La normativa applicabile comprende inoltre il principio di proporzionalità nella reazione amministrativa e il divieto di operare con discrezionalità amministrativa priva di basi fattuali solide.
La questione giuridica
La controversia sottesa è se la Provincia di Pavia avesse fondamenti legittimi per revocare l'aggiudicazione già conferita alla Impresa Eliseo, quale che fosse il motivo addotto (probabilmente relativo a difetti nella documentazione di partecipazione o nella permanenza dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria). In subordine, era in discussione se la procedura di revoca fosse stata condotta nel rispetto delle garanzie procedurali dovute all'aggiudicatario, includendo l'ottemperanza ai principi del diritto di difesa e del contraddittorio. Ancora, era questione se il provvedimento di revoca fosse viziato da illegittimità sostanziale o procedimentale tale da determinarne l'annullamento parziale o totale, e se conseguentemente la ricorrente conservasse il diritto di subentro nel contratto di appalto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 11 ottobre 2023, ha accolto parzialmente il ricorso della Impresa Eliseo, riconoscendo vizi di legittimità in uno o più dei provvedimenti impugnati. In particolare, il collegio ha disposto l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, della determinazione dirigenziale numero 678 del 16 maggio 2023, della successiva comunicazione protocollare dei medesimi atti, nonché dell'intero fascicolo relativo alle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma, suggerendo che vi fosse stato un vizio nei dati anagrafici o tributari su cui la Provincia aveva fondato la revoca. Il TAR ha altresì annullato gli atti di segnalazione all'ANAC e la richiesta di escussione della cauzione. Tuttavia, il fatto che il ricorso sia stato accolto solo in parte e non nella sua totalità indica che il giudice non ha riconosciuto illegittimo ogni aspetto della vicenda amministrativa, probabilmente respingendo talune delle ulteriori pretese della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto in parte il ricorso della Impresa Eliseo Ing. Renato S.r.l., annullando i provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione e gli atti conseguenziali, respingendo invece altre domande della ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il dispositivo ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, implicando l'obbligo per la Provincia di Pavia di ritrattare il procedimento in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza medesima, presumibilmente reintegrando la posizione giuridica della ditta ricorrente nel procedimento di gara.
Massima
La revoca di un'aggiudicazione in una procedura di appalto pubblico è provvedimento ablativo gravissimo che può essere validamente adottato soltanto quando sia sorretto da presupposti di fatto adeguatamente verificati, da una corretta applicazione della normativa applicabile, e dal rispetto delle garanzie procedurali dovute all'aggiudicatario, pena l'illegittimità e conseguente annullabilità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione - della nota prot. N. 20118 del 3.4.2023, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione; - della determinazione dirigenziale n. 678 del 16.5.2023, recante revoca dell'aggiudicazione all'Impresa Eliseo, escussione della cauzione presentata dalla medesima, segnalazione all'Anac della revoca e affidamento alla seconda graduata; - della nota prot. N. 30883 del 25.5.2023, con cui è stata comunicata a mezzo pec la determina Dir. n. 678 del 16.5.2023; - delle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Albano Laziale, di estremi e contenuto non conosciuti; - della nota prot. n. 14008 del 08/03/2023, con cui sono stati richiesti chiarimenti; - della nota prot. n. 34882 del 15.6.2023, recante segnalazione all'Anac della revoca dell'aggiudicazione; - della nota prot. n. 34870 del 15.6.2023, recante richiesta di escussione della cauzione; - della determina a contrarre n. 32 del 22/11/2022 per l'affidamento dei “lavori di riqualificazione antisismica ed energetica del Liceo “Niccolò Copernico” di Pavia” C.I.G. 94845588DB”; - del bando di gara; - del disciplinare di gara; - di tutti i chiarimenti pubblicati; - del capitolato speciale d''appalto; - del verbale di gara del 27.12.2022; - di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto; e, quindi, per la declaratoria del diritto – interesse della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara e l'inerente contratto di appalto, nonché per l'inefficacia dell'eventuale contratto sottoscritto con la controinteressata e del diritto dell'Impresa Eliseo al subentro nello stesso; e per la condanna dell'Ente alle inerenti correlate obbligazioni. sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2023 proposto dalla Impresa Eliseo Ing. Renato S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1; Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia, non costituita in giudizio; A.I.Co. Consorzio Stabile S.C. A R.L. e Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: - lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione; - respinge per il resto; - compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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