1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302359/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - della informazione interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. -OMISSIS-, di cui veniva comunicato alla società ricorrente un estratto a mezzo PEC in data 9.6.2020 Prot. Uscita n. -OMISSIS- e Prot. Interno n. -OMISSIS-, il cui provvedimento integrale veniva trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241/1990 il successivo 16.6.2020, Prot. Uscita n. -OMISSIS- e Prot. Interno n. -OMISSIS-, del seguente tenore letterale “data la sussistenza delle risultanze istruttorie, investigative e processuali acquisite, dalle quali è emerso un quadro indiziario complessivo tale da fare ritenere attendibile l'esistenza di idonei e specifici elementi di fatto, obbiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell'impresa in questione … sul conto di -OMISSIS-, amministratore dell'impresa in esame, non sono stati riscontrati elementi significativi ... ”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale al provvedimento prot. Fasc. -OMISSIS-, “anche non conosciuto” e comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, “di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto, ivi comprese le conseguenti e successive revoche di licenze e/o autorizzazioni di polizia necessarie all'esercizio dell'attività dell'azienda interdetta”. sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Vizzari e Domenica Ripepi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Gaetano Vizzari in Milano, via Premuda, 24 c/o avv. A. Fiumanò; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Questura di Milano; Vista la memoria del 6.9.2023, con la quale il Ministero comunica che il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio misure di prevenzione ha disposto la confisca delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale della società ricorrente; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che il Ministero, con memoria depositata in data 6.9.2023, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, esponendo che: - in seguito all’interdittiva oggetto del presente ricorso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro ex art. 20 del d.lgs. n. 159/2011 di tutte le imprese riconducibili alla famiglia -OMISSIS-; - con decreto in data 24 – 26.11.2020 (doc. 12) il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio misure di prevenzione ha autorizzato l’amministratore giudiziario della -OMISSIS- a sostituire l’amministratore unico pro tempore, dott. --OMISSIS-, con il dott. -OMISSIS-; - in conseguenza di ciò gli effetti dell’interdittiva sono sospesi ex lege fino all’eventuale dissequestro dell’azienda o alla revoca della confisca (cfr. la nota della Prefettura di Milano in data 3.2.2021, doc. 13); - su istanza dell’amministratore giudiziario (doc. 14) l’Ufficio distaccato di Sondrio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Lombardia ha disposto la perdita di efficacia del provvedimento di cancellazione della società dall’albo RIES (doc. 15); - con decreto in data 19.1.2022, infine, il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio misure di prevenzione ha disposto la confisca delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale della società ricorrente (cfr. la visura aggiornata, doc. 7); - da ciò consegue l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse; Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile in ragione delle circostanze sopra illustrate, non avendo più la ricorrente, a seguito di tali fatti, alcun interesse ad ottenere l’annullamento degli atti gravati; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del peculiare sviluppo della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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