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Sentenza n. 202302358/2023

Sentenza n. 202302358/2023

1B - BENI PATRIMONIALI - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO - RISOLUZIONE CONTRATTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302358/2023
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente aveva stipulato una convenzione con il Comune di Locate di Triulzi relativamente alla gestione di un'area, come si desume dalla menzione del Responsabile Lavori Pubblici e Responsabile Edilizia e Urbanistica del Comune. Nel dicembre 2019, il Comune ha comunicato la risoluzione immediata della convenzione, citando l'articolo 18 del contratto e addebitando alla ricorrente reiterati e gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali. Tale risoluzione è stata confermata in nota successiva del gennaio 2020, con ordine alla ricorrente di riconsegnare l'area entro 15 giorni, libera e sgombra da ogni attrezzatura e impianto. Il Comune ha nuovamente ribadito il provvedimento di risoluzione in febbraio 2020, configurando un quadro di controversia sulla legittimità dei presupposti e della procedura della risoluzione contrattuale unilaterale.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel regime giuridico delle convenzioni tra soggetti privati e amministrazioni pubbliche, disciplinato dal diritto amministrativo generale e dalle norme sui contratti pubblici. La convenzione era dotata di una clausola risolutiva espressa, contenuta nell'articolo 18, che attribuiva al Comune la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale in caso di reiterati o gravi inadempimenti della controparte. Applicabile è il codice del processo amministrativo, in particolare l'articolo 84 che regola la rinuncia al ricorso come modo di estinzione del giudizio. La materia è inoltre disciplinata dai principi generali di diritto amministrativo sulla correttezza, proporzionalità e buona fede nei rapporti contrattuali con privati.

La questione giuridica

Il punto controverso era la legittimità della risoluzione unilaterale operata dal Comune sulla base della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 18. La ricorrente contestava che sussistessero gli inadempimenti addotti dal Comune, sostenendo che questi non fossero reiterati né così gravi come affermato dall'amministrazione. Centrale era inoltre la questione della conformità della clausola risolutiva ai principi di proporzionalità e di corretta esecuzione del contratto da parte dell'amministrazione. In gioco erano il diritto della ricorrente a mantenere il rapporto contrattuale e a non subire una risoluzione ritenuta illegittima e infondata nei presupposti fattici.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha sviluppato una motivazione nel merito della causa poiché le parti, con dichiarazione congiunta depositata il 10 ottobre 2023, hanno manifestato la volontà concordata di rinunciare al ricorso e ad ogni reciproca domanda e pretesa. Il collegio ha preso atto di tale accordo, ritenenendo conseguentemente che il giudizio dovesse estinguersi secondo le disposizioni dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo sulla rinuncia congiunta. L'accordo raggiunto dalle parti senza intervento del giudice nel merito suggerisce che sia stato possibile comporre la controversia mediante una soluzione transattiva negoziata esternamente al processo, evitando una decisione contenzioso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio a causa della rinuncia congiunta delle parti al ricorso e alle relative pretese. Le spese della controversia amministrativa sono state compensate tra le parti, ritenendo equo che ciascuna sostenesse le proprie spese data l'assenza di una decisione nel merito e l'accordo consenziente sull'abbandono della causa. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, formalizando così la conclusione del procedimento dinanzi al TAR.

Massima

Quando le parti in un ricorso amministrativo concordano sulla rinuncia congiunta al ricorso e alle reciproche pretese, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'estinzione del giudizio e a compensare le spese tra le parti, prescindendo dalla decisione nel merito della controversia originaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Responsabile Lavori Pubblici e del Responsabile Edil. Priv. Urbanistica del Comune di Locate di Triulzi, in data 13/12/2019, prot. n. 14268, notificata alla ricorrente in data 23/12/2019, recante oggetto “Determina n. 542 del 16/10/2019”, con cui “l'amministrazione Comunale in ottemperanza all'Art. 18 del contratto comunica la volontà della risoluzione immediata del contratto”;
- della nota del Responsabile Lavori Pubblici e del Responsabile Edil. Priv. Urbanistica del Comune di Locate di Triulzi, in data 20/01/2020, prot. 700, notificata alla ricorrente in data 23/01/2020, con cui l'Amministrazione comunale “come già anticipato con nota prot.14268 del 13/12/2019 la presente in ottemperanza all'Art. 18 del contratto comunica la risoluzione immediata del contratto. Entro giorni 15 dal ricevimento della presente l'area dovrà essere riconsegnata all'Amministrazione libera e sgombra da ogni attrezzatura ed impianto.”;
- della nota del Responsabile Lavori Pubblici e del Responsabile Edil. Priv. Urbanistica del Comune di Locate di Triulzi prot. 1843 del 17 febbraio 2020, con la quale l’Amministrazione ribadiva la volontà di risolvere la convenzione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti;
e per la declaratoria di nullità
dell’art. 18 della convenzione, nella parte in cui prevede la facoltà dell’Amministrazione comunale di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di “reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali”;
e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
II) per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata dal COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI il 29\5\2020,
per l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione della Convenzione di cui è causa per inadempimento della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Sangalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Leopardi, 14;
Comune di Locate di Triulzi, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locate di Triulzi;
Vista la dichiarazione del 10.10.2023, sottoscritta congiuntamente da entrambe le parti e dai loro legali, con la quale dichiarano di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare al ricorso e ad ogni domanda o pretesa reciproca (v. dichiarazione depositata il 10.10.2023);
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 84 c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accordo in tal senso intervenuto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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