1H - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RINNOVO DEL PORTO D'ARMI - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302348/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l’annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 27 gennaio 2020, con il quale la Prefettura della Provincia di Lodi ha respinto l’istanza presentata dall’odierno ricorrente finalizzata ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale; - della nota con cui la Prefettura di Lodi ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento volto ad adottare un decreto di respingimento dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, notificata il 23 settembre 2019, ove occorrer possa; - della nota della Questura di Lodi n. -OMISSIS- del 06 agosto 2019, alla quale il provvedimento sub doc. 1 fa espresso richiamo, ancorché non conosciuta, ove occorrer possa. sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Lucini, Pietro Gabriele Roveda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Lucini in Milano, corso di Porta Vittoria, 47; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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