1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ANALISI AMBIENTALE DI ARPA LOMBARDIA - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302341/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia nasce da una procedura di gara aperta esperita da ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, per l'affidamento di un servizio globale di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale. Due imprese si sono candidate alla procedura: Althea Italia S.p.A. e l'RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) costituito da Polygon S.p.A. e Certosa Servizi S.r.l. La gara si è sviluppata attraverso diverse sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice, con verbali redatti tra dicembre 2022 e marzo 2023. Con decreto del 4 aprile 2023, il servizio è stato aggiudicato all'RTI Polygon-Certosa, e Althea Italia è stata dichiarata non aggiudicataria. Ritenendosi lesa nei propri diritti procedurali e sostanziali, Althea Italia ha presentato ricorso al TAR chiedendo l'annullamento di tutta la documentazione di gara e il risarcimento dei danni, mentre Polygon ha presentato ricorso incidentale per ottenere l'esclusione di Althea dalle fasi procedurali.
Il quadro normativo
La procedura era regolata dal Codice dei Contratti Pubblici, in particolare dal decreto legislativo 50 del 2016, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare attenzione ai criteri di ammissione dei concorrenti e alle modalità di valutazione delle offerte. L'articolo 29 del medesimo decreto legislativo stabilisce i criteri di ammissione e esclusione dei concorrenti, mentre le procedure aperte sono regolate dall'articolo 60. Il Codice del Processo Amministrativo disciplina inoltre le impugnazioni dei provvedimenti amministrativi davanti ai tribunali amministrativi regionali, prevedendo specifici presupposti di ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi, nonché cause di improcedibilità sopravvenuta della controversia.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità dell'ammissione di una delle parti alle successive fasi di gara, con entrambe le imprese contestanti la regolarità procedimentale delle decisioni adottate dalla Commissione giudicatrice. Althea Italia contestava la legittimità dell'ammissione di Polygon e chiedeva il riesame della procedura, mentre Polygon controbatteva chiedendo l'esclusione retroattiva di Althea dalle fasi procedurali. La questione presentava aspetti complessi legati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai requisiti di partecipazione e alla corretta osservanza del procedimento amministrativo. Il giudice doveva verificare se, al momento del giudizio, sussistessero ancora i presupposti per pronunciarsi nel merito delle contestazioni sollevate dalle parti.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, è evidente dal dispositivo che il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile secondo l'articolo 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo. Questa disposizione prevede l'improcedibilità della controversia quando viene meno l'interesse alla causa, sia per sopravvenuta irrelevanza della questione che per mutamento di circostanze che rendano la sentenza teoricamente priva di effetti pratici. Considerato che il contratto risultava già aggiudicato e, secondo le dichiarazioni delle parti nel ricorso, in fase di esecuzione avanzata, il TAR ha verosimilmente ritenuto che la controversia fosse divenuta priva di utilità decisoria al fine di reintegrare una posizione di vantaggio per l'impresa ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità ha comportato l'estinzione del processo senza pronunciamento nel merito delle questioni sollevate, con compensazione delle spese processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Pertanto, il ricorso di Althea Italia è stato respinto senza che il giudice si pronunciasse nel merito delle contestazioni sulla regolarità della procedura di gara e sulla legittimità dell'aggiudicazione a favore di Polygon. Il ricorso incidentale presentato da Polygon è rimasto assorbito dalla dichiarazione di improcedibilità. La sentenza rimane esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, pur senza risolvere nel merito le questioni procedurali controverse.
Massima
L'improcedibilità sopravvenuta della controversia comporta l'estinzione del giudizio amministrativo di ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto quando il contratto sia stato già concluso ed eseguito in misura tale da rendere impossibile il reintegro della posizione della parte ricorrente e priva di effetti pratici la sentenza nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Vicario del Direttore Generale n. 194 del 4.4.2023, recante aggiudicazione del servizio “Global Service di Manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale di ARPA Lombardia” (CIG 94467480F) in favore dell''RTI Polygon S.p.A. – Certosa Servizi S.r.l.; - della comunicazione di non aggiudicazione trasmessa ad Althea Italia S.p.A. in data 5.4.2023; - di tutti i verbali di gara, di seduta pubblica e riservata, nella parte in cui ammettono Polygon S.p.a. alla gara e al prosieguo della procedura, ed in particolare del verbale della seconda seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 14.02.2023; dell''allegato n. 1 al verbale di 1^ e 2^ seduta di gara; del verbale della terza seduta pubblica del 16.2.2023; del verbale del 13.3.2023 delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, tenutesi in data 17.02.2023, 20.2.2023, 1.03.2023, 6.03.2023, 10.03.2023, 13.03.2023; del verbale della quarta seduta pubblica del 16.03.2023; - del decreto del Vicario del Direttore Generale n. 66 del 15.2.2023, nella parte in cui è stata disposta l''ammissione in gara di Polygon; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con il quale sia stata valutata la posizione di Polygon S.p.A.; nonché per la declaratoria di inefficacia - del contratto ove medio tempore stipulato ai sensi dell''art. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna - al risarcimento per equivalente in maniera parziale -qualora la deducente sia ammessa al subentro nel Contratto d''appalto a servizio già avviato e limitatamente all''importo di quello eseguito da soggetto privo di titolo- o integrale qualora, per l''avanzato stato del servizio o per qualsiasi altra ragione, non sia più possibile il subentro contrattuale. nonché ai sensi dell''art. 116, comma 2, c.p.a. per l''annullamento in parte qua del provvedimento, trasmesso tramite pec in data 20.04.2023, con il quale ARPA ha negato l''accesso alla documentazione tecnica di Polygon S.p.A. richiesta da Althea in data 7.04.2023 e comunque per l''accertamento del diritto di accesso dell''istante ai documenti indicati in sede di ricorso; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Polygon S.p.A. il 12/6/2023: 1) del Decreto del Vicario del Direttore Generale di Arpa n. 66 del 15.2.2023, recante “Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 finalizzata all''aggiudicazione del servizio ‘global service di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale di Arpa Lombardia’. Cig 944674870f. Ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell''art.29 c.1 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.”, nella parte in cui Althea Italia S.p.a. è stata ammessa alle successive fasi di gara; 2) dei verbali di 1^ e 2^ seduta pubblica, rispettivamente del 21.12.2022 e del 14.2.2023, nonché dell''Allegato 1 ai suddetti verbali, nella parte in cui Anthea Italia S.p.A. è stata ammessa alle successive fasi di gara; 3) di ogni altro atto e/o verbale di gara con cui Althea Italia S.p.A. è stata ammessa al prosieguo della gara indetta da Arpa per l''affidamento del servizio global service di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale di Arpa Lombardia, ivi compresi i verbali di 3^ e 4^ seduta pubblica, rispettivamente del 16.2.2023 e del 16.3.2023, nonché il verbale delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, nella parte in cui risulta la valutazione dell''offerta presentata da Althea Italia S.p.A.; 4) del Decreto di aggiudicazione adottato dal Vicario del Direttore Generale di Arpa n. 194 del 4.4.2023, comunicato in data 6.4.2023, nella sola parte in cui vengono approvati gli atti e i verbali di gara che hanno disposto l''ammissione di Althea Italia S.p.A. e il conseguente inserimento della ricorrente principale nella graduatoria finale; 5) della proposta di aggiudicazione comunicata in data 21.3.2023, nella parte in cui Althea Italia S.p.A. viene collocata nella graduatoria finale; 6) in ogni caso, degli atti e dei verbali di gara tutti, nella parte in cui si prevede e dispone l''ammissione alla gara di Althea Italia S.p.A. e la sua utile collocazione nella graduatoria finale e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e/o tenore sconosciuto, che abbia comportato l''ammissione di Althea alla gara de qua. sul ricorso numero di registro generale 920 del 2023, proposto da Althea Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 944674870F, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Polygon S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentino Vulpetti, Alessia Narcisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Certosa Servizi S.r.l., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Polygon S.p.A. e di Arpa Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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