1B/N/4E/N/X - OPERE PUBBLICHE/BENI PATRIMONIALI/COMMERCIO - LAVORI E REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI A LAGO - AREA DI CANTIERE/BENE IN CONCESSIONE - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONE IN RINNOVO - SOSPENSIONE - CHIOSCO - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302340/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Chiosco Bar S.a.s. di Caterisano Roberto e C. era titolare di una concessione di suolo pubblico numero 1105/2022 rilasciata dal Comune di Como il 29 dicembre 2022 per l'installazione e la gestione di un chiosco-bar nello spazio pubblico cittadino. Il 16 marzo 2023, il Comune di Como ha adottato il provvedimento protocollo numero 30091, sottoscritto dall'avvocato Maria Antonietta Marciano, mediante il quale ha disposto la sospensione della concessione di suolo pubblico in fase di rinnovo e contemporaneamente ha ordinato la rimozione o demolizione della struttura del chiosco-bar già posizionata nel luogo assegnato. Di fronte a questa decisione amministrativa, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento, contestando la legittimità della sospensione e dell'ordine di rimozione. La controversia si è sviluppata dinanzi al TAR durante il corso del 2023 fino all'udienza pubblica del 4 ottobre dello stesso anno.
Il quadro normativo
La materia delle concessioni di suolo pubblico è disciplinata dal Codice degli Enti Locali e da varie fonti normative che regolano l'utilizzo dello spazio pubblico nelle città italiane. Il Comune di Como, quale ente locale competente, ha il potere di rilasciare, rinnovare, sospendere e revocare le concessioni di suolo pubblico secondo le procedure amministrative previste dalla legge e dai regolamenti comunali. I principi generali del diritto amministrativo prescrivono che ogni provvedimento della pubblica amministrazione deve essere legittimo dal punto di vista della competenza, della procedura e del merito, e che i cittadini e le imprese possono ricorrere contro i provvedimenti ritenuti illegittimi dinanzi al giudice amministrativo. La sospensione e l'ordine di demolizione rappresentano atti amministrativi di significativa portata lesiva e pertanto soggetti al sindacato del giudice amministrativo sulla loro legittimità.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento con il quale il Comune aveva sospeso la concessione in fase di rinnovo e ordinato la demolizione della struttura, sollevando questioni relative alla correttezza del procedimento amministrativo, ai diritti della concessionaria e alla proporzionalità della misura adottata. La ricorrente contestava sia il presupposto di fatto e di diritto della sospensione sia la legittimità dell'ordine di demolizione, che incideva direttamente sui suoi interessi economici e sulla prosecuzione della gestione del chiosco. In linea di principio, la ricorrente aveva interesse a ricorrere per ottenere l'annullamento di un provvedimento che comportava l'interruzione della sua attività commerciale e la perdita della concessione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, durante l'esame della causa, ha ritenuto che durante il corso del giudizio vi fosse una sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della ricorrente, circostanza che rende il ricorso improcedibile secondo le norme processuali amministrative. La carenza di interesse sopravvenuta si verifica quando l'interesse del ricorrente ad ottenere il provvedimento cautelare e principale viene meno durante il giudizio, per cui l'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato non produrrebbe alcuna utilità pratica per la parte ricorrente. In questo caso, è verosimile che durante il corso del processo sia venuta meno la concessione oppure sia cambiata la situazione fattuale in modo tale che l'ordine di demolizione fosse ormai stato eseguito o che la posizione giuridica della ricorrente fosse radicalmente mutata, rendendo superfluo l'annullamento del provvedimento amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità costituisce dunque una decisione procedurale che estingue il giudizio senza entrare nel merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, disponendo inoltre la compensazione delle spese processuali tra le parti in lite. La sentenza non ha quindi affrontato il merito della questione relativa alla legittimità del provvedimento del Comune di Como, bensì ha risolto la causa su un presupposto di ordine processuale. Con il pronunziamento del 4 ottobre 2023, il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha definitivamente chiuso il giudizio di primo grado.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta durante il giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla sussistenza di vizi del provvedimento impugnato, allorché la situazione fattuale e giuridica originaria sia radicalmente mutata in modo tale che l'accertamento della illegittimità non sia più idoneo a produrre utilità pratica per la parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Como prot. n. 30091 del 16 marzo 2023, a firma dell'avv. Maria Antonietta Marciano, con il quale è stata sospesa la concessione di suolo pubblico in rinnovo n. 1105/2022 P.G. 98939, rilasciata alla società Il Chiosco Bar S.A.S. di Caterisano Roberto e C. in data 29.12.22, e ordinata la rimozione/demolizione del chiosco-bar ivi posizionato. sul ricorso numero di registro generale 911 del 2023, proposto da Il Chiosco Bar S.a.s. di Caterisano Roberto e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Marchesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ragadali, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Impresa Edile Letizia Raffaele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Como e di Impresa Edile Letizia Raffaele; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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