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Sentenza n. 202302335/2023

Sentenza n. 202302335/2023

1D - ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ PARTECIPATE - TRASFORMAZIONE ENTE DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN SOCIETÀ MISTA PUBBLICOPRIVATA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302335/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Albairate, in qualità di membro del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ha impugnato una serie di atti emanati dal Consorzio in data 14 luglio 2021, ovvero il verbale e la deliberazione dell'assemblea consortile. La controversia nasce dal progetto del Consorzio di trasformarsi da ente consortile pubblico in società mista pubblico-privato, allo scopo di affidare la gestione operativa dei servizi di Igiene Urbana a un nuovo socio privato. A tale finalità, il Consorzio aveva promosso una procedura di evidenza pubblica, successivamente pubblicata il 21 settembre 2021, per l'individuazione del nuovo socio. Il Comune ricorrente ha quindi contestato tanto l'iter deliberativo che aveva determinato questa scelta strategica quanto gli atti prodromici alla procedura di selezione, compresi la comunicazione trasmessa al Sindaco di Albairate il 9 agosto 2021 e tutti gli ulteriori atti della procedura competitiva.

Il quadro normativo

La controversia si colloca entro l'ampio framework normativo relativo ai consorzi pubblici, alle trasformazioni societarie di enti pubblici economici e alle procedure di affidamento di servizi pubblici. I consorzi di comuni costituiscono forme associative previste dal diritto amministrativo italiano, disciplinate da leggi speciali e dal Testo Unico degli Enti Locali, e sono soggetti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa. La trasformazione di un consorzio pubblico in società mista costituisce un'operazione che rientra nel perimetro dei provvedimenti amministrativi generali, ivi comprese le deliberazioni assembleari, e come tale è soggetta al controllo giurisdizionale. Le procedure per l'individuazione di nuovi soci o per l'affidamento di servizi pubblici devono inoltre rispettare la normativa sugli appalti pubblici e la disciplina sulla trasparenza amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la ricevibilità della domanda giudiziale presentata dal Comune ricorrente, ossia se il Comune di Albairate potesse validamente impugnare in via giurisdizionale gli atti deliberativi del Consorzio attraverso il ricorso in via principale. La questione investiva profili rilevanti di diritto procedurale amministrativo, attinenti alla legittimazione attiva del ricorrente, alla possibilità cioè di un comune membro di contestare deliberazioni assembleari che incidono sulla struttura e sulla missione dell'ente consortile di cui è parte. Inoltre era controverso se la procedura per la trasformazione e la selezione del nuovo socio, pur toccando interessi del Comune ricorrente in qualità di membro del Consorzio, fosse suscettibile di controllo giurisdizionale mediante il medesimo strumento processuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affrontato la questione della ricevibilità del ricorso e, sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, ha accolto una pronuncia di irricevibilità, il che suggerisce che il collegio abbia riscontrato un vizio di rito insanabile, verosimilmente configurato in una carenza di legittimazione attiva o in un difetto procedurale rilevante per l'ammissibilità della controversia. La dichiarazione di irricevibilità implica infatti che il Tribunale abbia reputato il ricorso non manifestabile nel merito, in ragione di un impedimento di natura processuale che non ha consentito di accedere alla cognizione del merito della controversia. La decisione suggerisce altresì che il Comune ricorrente non disponesse degli strumenti processuali idonei per contestare dette deliberazioni attraverso il ricorso al TAR, pur rappresentando una part interessata al procedimento di trasformazione del Consorzio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sentenza del 4 ottobre 2023, ha dichiarato il ricorso irricevibile nella totalità delle sue articolazioni, comprendendo tanto la censura al verbale e alla deliberazione dell'assemblea consortile del 14 luglio 2021 quanto la contestazione della comunicazione del 9 agosto 2021 e di tutti gli atti della procedura di evidenza pubblica indetta dal Consorzio. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo la prassi quando il vizio è di natura processuale e non frutto di cattiva condotta di alcuna parte. La sentenza ha inoltre ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa, dando così forma esecutiva alla pronuncia di irricevibilità.

Massima

Quando un comune membro di un consorzio pubblico intenda impugnare atti deliberativi dell'ente consortile, deve verificare preliminarmente il possesso dei presupposti di ricevibilità e legittimazione processuale, pena la dichiarazione di irricevibilità del ricorso con preclusione al controllo giurisdizionale nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del verbale dell'assemblea consortile del Consorzio dei Comuni dei Navigli del 14 luglio 2021;
della deliberazione assembleare adottata dal medesimo Consorzio dei Comuni dei Navigli in pari data, e di ogni di ogni altro atto (anche di estremi non noti) ai predetti presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la “comunicazione” inviata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli al Sindaco del Comune di Albairate in data 9 agosto 2021, nonché inclusi tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Consorzio per la “individuazione di un nuovo socio del Consorzio ai fini della trasformazione in Società mista pubblico-privato e conseguente affidamento allo stesso della gestione operativa dei servizi di Igiene Urbana”, pubblicata in data 21 settembre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021, proposto da
Comune di Albairate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Geninatti Sate', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio dei Comuni dei Navigli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Pirola e Marzia Soldani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Paolo Da Cannobio, 10;
Comune di Morimondo, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio dei Comuni dei Navigli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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