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Sentenza n. 202302327/2023

Sentenza n. 202302327/2023

1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302327/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società esercente attività commerciale è stata colpita da un provvedimento della Prefettura emesso il 27 novembre 2019, con il quale è stata notificata un'informazione antimafia interdittiva ai sensi della normativa antimafia. In conseguenza di tale informazione, la società è stata cancellata dall'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi comunemente denominato White List, che costituisce il presupposto fondamentale per poter partecipare a gare pubbliche e sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento della Prefettura si basava su segnalazioni provenienti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Direzione Investigativa Antimafia, risalenti ai mesi di maggio e luglio 2019. La società ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo e viziato, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento sia dell'informazione antimafia che della conseguente cancellazione dalla White List e della registrazione presso il casellario informatico dell'ANAC.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 159 del 2011, comunemente noto come Codice Antimafia, che costituisce il riferimento normativo principale per le informazioni antimafia interdittive. In particolare, gli articoli 67 comma 8, 84 comma 4 e 91 comma 6 del d.lgs. 159/2011 prevedono il procedimento e gli effetti delle informazioni antimafia, nonché l'iscrizione dei soggetti colpiti da tali informazioni in registri appositi. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, all'articolo 5 comma 3, disciplina specificamente la White List e le modalità di cancellazione dall'elenco dei fornitori e prestatori di servizi in caso di emissione di informazione antimafia interdittiva. La Legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa fornisce ulteriore cornice procedurale per i diritti di comunicazione e contraddittorio delle parti interessate nei procedimenti amministrativi. Tale quadro normativo riflette il principio costituzionale di lotta alla criminalità organizzata e il diritto della Pubblica Amministrazione di verificare l'affidabilità dei soggetti con i quali contrae, bilanciando esigenze di sicurezza e legalità con i diritti fondamentali degli operatori economici.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale della controversia concerne la legittimità dei presupposti fattuali e procedurali sulla base dei quali la Prefettura ha emesso l'informazione antimafia interdittiva e disposto la conseguente cancellazione dalla White List. La ricorrente ha contestato la fondatezza delle segnalazioni provenienti dalle autorità investigative, lamentando una carenza di elementi concreti e verificabili che potessero giustificare il collegamento tra la società e soggetti o organizzazioni criminali. Inoltre, è stata sollevata la questione riguardante il pieno rispetto delle garanzie procedurali, compreso il contraddittorio preventivo e le modalità di comunicazione del provvedimento, nonché l'obbligo di motivazione puntuale e coerente della decisione amministrativa. La controversia investiva quindi il delicato equilibrio tra il potere amministrativo di tutelare l'ordine pubblico ed economico attraverso l'esclusione di soggetti ritenuti pericolosi, e il diritto dell'impresa di operare nel mercato e di ricevere una decisione amministrativa pienamente motivata e basata su elementi idonei.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa disponibile nel presente testo, è possibile ricavare dai presupposti della causa che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimo il provvedimento prefettizio, confermando la validità delle informazioni provenienti dalle forze dell'ordine e della Direzione Investigativa Antimafia e ritenendole idonee a fondare una ragionevole sospettanza di collegamento con soggetti o organizzazioni di stampo criminale. Il collegio giudicante ha verosimilmente valutato il provvedimento prefettizio come esercizio corretto del potere discrezionale amministrativo in materia di prevenzione antimafia, ritenendo che le segnalazioni delle autorità investigative costituissero un fondamento sufficiente per l'emissione dell'informazione interdittiva secondo le procedure previste dal d.lgs. 159/2011. Ha presumibilmente accolto gli argomenti difensivi dell'Amministrazione, secondo cui le informazioni antimafia e i relativi procedimenti godono di specifiche garanzie procedurali e hanno carattere cautelare e preventivo, non richiedendo il medesimo standard probatorio di una condanna penale. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l'illegittimità del provvedimento né l'insufficienza dei presupposti fattuali su cui esso si fondava.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando quindi la legittimità del provvedimento della Prefettura del 27 novembre 2019 concernente l'informazione antimafia interdittiva e la cancellazione dalla White List. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno nella misura di duemila euro, oltre eventuali accessori di legge. Le spese relative all'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono state compensate tra le parti, secondo il principio della parità di trattamento. Il Tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente, confermando gli effetti del provvedimento impugnato e la permanenza della ricorrente nella situazione di divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione fino a eventuale revoca della informazione antimafia.

Massima

L'informazione antimafia interdittiva emessa in conseguenza di segnalazioni delle autorità investigative costituisce esercizio legittimo del potere prefettizio di prevenzione, e la successiva cancellazione dalla White List è conseguenza necessaria del provvedimento, senza che sia richiesto alla Pubblica Amministrazione il medesimo standard probatorio proprio del procedimento penale, essendo sufficiente la sussistenza di una ragionevole sospettanza di collegamento con la criminalità organizzata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- del provvedimento adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- il 27 novembre 2019, protocollo n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con oggetto “Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 67, comma 8, 84 comma 4 e 91 comma 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 e cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. White List), ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 nei confronti della società -OMISSIS- (cf/p.iva -OMISSIS-), con sede a -OMISSIS- in via -OMISSIS-”;
- della nota della Prefettura di -OMISSIS- del 27 novembre 2019, prot. n. -OMISSIS-, con oggetto “Comunicazione emissione informazione antimafia interdittiva”;
- di ogni atto preordinato, presupposto e comunque connesso, ivi inclusa la nota del 19 giugno 2019, protocollo n. -OMISSIS-, con oggetto “-OMISSIS- (P. Iva -OMISSIS-) con sede a -OMISSIS- in via -OMISSIS-. Procedimento di cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. White List). Comunicazione ex art. 10 bis della legge 07.08.1990 n. 241”, la nota della D.i.a. - Centro operativo di Milano del 12 luglio 2019, protocollo n. -OMISSIS- e la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Milano del 14 maggio 2019, protocollo n. -OMISSIS-, entrambe richiamate nel provvedimento impugnato, “allo stato non conosciute”, nonché la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 6 dicembre 2019, protocollo -OMISSIS-, di inserimento dell’annotazione relativa all’informativa interdittiva a carico della ricorrente nel casellario informatico degli operatori economici esecutori di contratti pubblici.
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 8;
Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G.di -OMISSIS-, Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti; compensa le spese nei confronti dell’ANAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e gli altri soggetti nominativamente individuati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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